Sentenza n. 202300360/2023
Edilizia Ed Urbanistica - Titoli Edilizi Rilasciati Al Controinteressato - Legittimità - Verifica - Istanza - Silenzio Indempimento
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Chiara Nosotti ha presentato ricorso presso il TAR Lombardia contro il Comune di Torlino Vimercati per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento dell'amministrazione comunale. Il ricorso nasce dall'istanza presentata dalla ricorrente in data 4 gennaio 2022 (istanza nr. 11 di Protocollazione), con la quale chiedeva al Comune di esercitare i poteri inibitori in ambito edilizio nei confronti di un titolo abilitativo che si era formato mediante SCIA alternativa a permesso di costruire (n. 1932 protocollato il 3 novembre 2021). La ricorrente lamentava che il Comune non aveva provveduto a valutare e decidere sulla richiesta di attivazione dei poteri inibitori, lasciando decorrere il tempo senza fornire alcuna risposta, configurando così un silenzio-inadempimento dell'Amministrazione nei suoi confronti.
Il quadro normativo
La controversia si inscrive nel contesto del diritto amministrativo edilizio e della disciplina dei cosiddetti poteri inibitori, cioè quei poteri che consentono all'Amministrazione di intervenire per annullare o bloccare provvedimenti costruttivi ritenuti illegittimi. Il riferimento normativo primario è il d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia), in particolare l'articolo 31, comma 2, che disciplina le modalità e i presupposti per l'esercizio di tali poteri. Rileva altresì la disciplina del silenzio amministrativo e del silenzio-inadempimento, secondo cui quando un'Amministrazione non provvede su una richiesta entro il termine stabilito, il privato può ricorrere al giudice amministrativo per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio stesso. La sentenza si colloca interamente nel perimetro del processo amministrativo secondo le regole di cui al codice del processo amministrativo.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava l'illegittimità del mancato esercizio dei poteri inibitori da parte del Comune in relazione a un titolo abilitativo edilizio specifico. La ricorrente contestava che il Comune avesse omesso di valutare tempestivamente la sua istanza volta a far annullare la SCIA alternativa a permesso di costruire, configurando così un silenzio-inadempimento sanzionabile giudizialmente. La rilevanza della questione risiede nel bilanciamento tra il diritto del privato a ottenere un pronunciamento amministrativo su richieste legittime e il potere discrezionale dell'Amministrazione di esercitare i poteri inibitori unicamente quando sussistono i presupposti sostanziali previsti dalla normativa edilizia.
La motivazione del giudice
Il Collegio ha osservato che successivamente alla proposizione del ricorso, l'Amministrazione comunale si era finalmente determinata, con provvedimento datato 13 aprile 2023, sulla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri inibitori. Questa circostanza ha determinato una sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio, poiché l'Amministrazione aveva ormai fornito il pronunciamento richiesto dal ricorrente. Il giudice ha ritenuto che una volta che l'Amministrazione si determina sulla questione, la causa diviene improcedibile, in quanto il ricorrente ha ottenuto sostanzialmente ciò che chiedeva, venendo meno così l'interesse ad avere una sentenza che accerti l'illegittimità del silenzio passato. Tuttavia, il Collegio ha ravvisato che il Comune si era determinato soltanto a seguito della proposizione del ricorso e non durante il procedimento amministrativo ordinario, per cui ha ritenuto opportuno condannare l'Amministrazione al pagamento delle spese come forma di responsabilizzazione circa il tardivo adempimento dei propri doveri.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il giudizio improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la determina dell'Amministrazione del 13 aprile 2023 avesse eliminato l'interesse della ricorrente a ottenere una sentenza di accertamento dell'illegittimità del silenzio. Contestualmente, il Tribunale ha condannato il Comune di Torlino Vimercati al pagamento delle spese di giudizio nella misura di mille euro in favore della ricorrente, oltre agli accessori di legge, in ragione del fatto che l'Amministrazione aveva provveduto soltanto in seguito alla proposizione del ricorso e non spontaneamente. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione dall'autorità amministrativa secondo i termini previsti dalla legge processuale.
Massima
Quando l'Amministrazione si determina su una richiesta pendente davanti al giudice amministrativo durante il corso del giudizio, la causa diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ma qualora il provvedimento sia adottato tardivamente e solo in conseguenza della proposizione del ricorso, l'Amministrazione può essere comunque condannata al pagamento delle spese del giudizio come risarcimento del danno da ritardo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente FF Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore per l'accertamento: - dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal comune di Torlino Vimercati (CR) nel procedimento avviato con istanza nr. 11 di Prot. del 4 gennaio 2022; e per l'accertamento; nonché per la condanna: - del Comune di Torlino Vimercati (CR) all'adozione del provvedimento di annullamento del titolo abilitativo formatosi a seguito della SCIA alternativa a permesso di costruire n. 1932 di Prot. del 3.11.2021 ai sensi dell'art. 31, co. 2, d.p.r. 6.6.2001 n°380). sul ricorso numero di registro generale 154 del 2023, proposto da Chiara Nosotti, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Carmelo Platania ed Elisabetta Porta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Torlino Vimercati, non costituito in giudizio; -OMISSIS- S.n.c., non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; La domanda di accertamento della illegittimità del silenzio-inadempimento dell’Amministrazione sull’istanza di attivazione dei poteri inibitori in ambito edilizio presentata dal ricorrente è improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, come del resto confermato dalla ricorrente in seno alla camera di consiglio del 20 aprile 2023. Invero, successivamente alla proposizione del ricorso, l’amministrazione si è determinata, con provvedimento datato 13 aprile 2023, sulla sussistenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri inibitori. In punto di spese, il Collegio ritiene che le stesse debbano essere riconosciute a parte ricorrente, e liquidate come da dispositivo, essendosi l’amministrazione determinata solamente a seguito della proposizione del ricorso. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando: - dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, il giudizio sul silenzio; - condanna il Comune di Torlino Vimercati al pagamento delle spese del giudizio nei confronti del ricorrente, liquidate in € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del controinteressato. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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