EDILIZIA ED URBANISTICA - PERMESSO DI COSTRUIRE - REVOCA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300354/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Al Porticciolo SNC ha presentato ricorso dinanzi al TAR Brescia chiedendo l'annullamento di un provvedimento del responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Sirmione, prot. n. 2013/00180/PDC del 2 agosto 2018, con il quale è stata revocata l'autorizzazione a costruire identificata come permesso di costruire n. 60/2013. Tale permesso, originariamente rilasciato il 22 ottobre 2013, autorizzava l'installazione di una tenda a lago con chiusura stagionale in un'area demaniale situata in località Porto Galeazzi nel comune di Sirmione, in provincia di Brescia. La controversia riguardava quindi un intervento edile molto specifico su un'area sottoposta a regime demaniale, ovvero di proprietà dello Stato, e la sua successiva revoca dopo circa cinque anni dal rilascio originario dell'autorizzazione. Nel giudizio si è costituito il Comune di Sirmione quale amministrazione revocante, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, organi competenti per la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, mentre l'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro e la Provincia di Brescia non hanno partecipato al giudizio.
Il quadro normativo
La materia rientra nella disciplina dei permessi di costruire e della loro revoca secondo il codice dei contratti pubblici e la normativa edilizia italiana, nonché nella tutela dei beni demaniali e paesaggistici. L'area oggetto della costruzione, essendo situata presso il lago di Garda in zona di interesse paesaggistico, era soggetta a vincoli di tutela ambientale e culturale amministrati dalla Soprintendenza. La revoca di un permesso di costruire, quale atto amministrativo modificativo, deve rispettare i principi generali del diritto amministrativo e la normativa procedimentale prevista dal codice del processo amministrativo. Inoltre, i beni demaniali sono sottoposti a una disciplina particolare che ne determina l'uso e l'alienazione secondo le regole della gestione pubblica e della tutela dell'interesse collettivo.
La questione giuridica
Il punto controverso sotteso al ricorso riguardava la legittimità della decisione di revocare un permesso di costruire che era stato rilasciato in conformità alle norme urbanistiche e autorizzativo all'epoca, considerando se il Comune di Sirmione avesse correttamente motivato tale revoca e se sussistessero i presupposti legali per un simile provvedimento ablatorio. La ricorrente contestava dunque il fondamento giuridico e fattuale della revoca, sostenendo presumibilmente l'assenza di vizi procedurali o violazioni delle condizioni autorizzative che giustificassero l'eliminazione dell'atto concessorio già perfezionato. Era altresì in gioco il diritto della società ricorrente a proseguire un'attività economica già intrapresa in base a un'autorizzazione amministrativa valida, nonché l'equilibrio tra tale diritto individuale e gli interessi pubblici alla tutela paesaggistica e ambientale.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, esaminando il ricorso, ha riscontrato che lo stesso era affetto da un difetto processuale che ne determinava l'inammissibilità, indipendentemente dall'esame nel merito della questione sostanziale. La dichiarazione di inammissibilità suggerisce che il ricorso non possedeva i requisiti essenziali previsti dal codice del processo amministrativo, probabilmente per decadenza dal termine di presentazione oppure per vizio formale non sanabile. Il TAR non ha pertanto approfondito la valutazione della legittimità della revoca sul piano dei vizi sostanziali o procedurali, poiché ritenuto superfluo affrontare la questione di merito qualora già sussistesse un ostacolo procedimentale precludente. Tale approccio è coerente con i principi del diritto processuale amministrativo, che privilegiano la verifica dei presupposti processuali come fase antecedente al giudizio nel merito.
La decisione
Il TAR Brescia ha dichiarato il ricorso inammissibile, determinando così l'estinzione del giudizio senza accertamento nel merito della pretesa della ricorrente. Di conseguenza, il provvedimento di revoca del 2 agosto 2018 rimane integralmente in vigore e produce i suoi effetti. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio pari a mille cinquecento euro per ciascuna delle parti costituite, ossia il Comune di Sirmione e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, oltre agli oneri di legge, importo che costituisce l'ordinaria conseguenza della soccombenza nel processo amministrativo. La sentenza è stata ordinata all'esecuzione dell'autorità amministrativa, confermando la definitività e l'operatività del provvedimento di revoca.
Massima
Quando ricorre un difetto processuale insanabile quale la decadenza del termine per proporre ricorso, il giudice amministrativo deve dichiarare l'inammissibilità della domanda senza esaminare le questioni di merito della controversia. Analisi per il cittadino e il professionista Questa sentenza, pur brevissima nella sua articolazione, rappresenta un'importante lezione sull'importanza del rispetto dei termini procedurali nel contenzioso amministrativo. Chiunque ritenga lesivo un provvedimento amministrativo, come una revoca di autorizzazione edilizia, deve agire entro sessanta giorni dal ricevimento della notificazione, pena la perdita del diritto di ricorso. Per i professionisti del settore edile e amministrativo, la sentenza evidenzia che anche una questione meritevole di approfondimento, quale la legittimità di una revoca, non può essere esaminata se il ricorso è presentato tardivamente o con vizi formali gravi. Ciò sottolinea come la gestione accurata dei termini sia prerequisito essenziale in ogni controversia con la pubblica amministrazione, indipendentemente dalla fondatezza intrinseca delle proprie ragioni. Per quanto riguarda i beni demaniali lacuali, la sentenza implicitamente conferma che la loro disciplina rimane rigida e che le autorizzazioni su aree demaniali, pur se formalmente rilasciate, rimangono soggette a revoca laddove sopraggiungano motivi di ordine pubblico, tutela ambientale o mutate valutazioni amministrative. Il caso di Porto Galeazzi nel Lago di Garda costituisce un esempio della complessità che caratterizza gli interventi edilizi su zone protette, dove si intrecciano competenze edilizie, demaniali, paesaggistiche e ambientali, rendendo fondamentale il rispetto rigoroso delle procedure sia nella fase di rilascio sia in quella della revoca o modifica.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento - del provvedimento del responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata prot. n. 2013/00180/PDC di data 2 agosto 2018, con il quale è stato revocato il permesso di costruire n. 60/2013 del 22 ottobre 2013, autorizzante una tenda a lago con chiusura stagionale su un’area demaniale in località Porto Galeazzi (foglio n. 5, mappale n. 357); sul ricorso numero di registro generale 1051 del 2018, proposto da AL PORTICCIOLO SNC, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lettera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; COMUNE DI SIRMIONE, rappresentato e difeso dall'avv. Gianpaolo Sina, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Diaz 9; MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; AUTORITÀ DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO, PROVINCIA DI BRESCIA, non costituitesi in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sirmione, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia; Visti gli art. 35 comma 1, e 85 comma 9 cpa; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2023 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a versare, a titolo di spese di giudizio, l’importo di € 1.500, oltre agli oneri di legge, a ciascuna delle parti costituite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2023, con l'intervento dei magistrati:
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