Sentenza n. 202300346/2023
Edilizia Ed Urbanistica - Piano Attuativo A Destinazione Commerciale - Approvazione - Illegittimità
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La sentenza riguarda un ricorso presentato da CONAD CENTRO NORD SOCIETÀ COOPERATIVA contro il Comune di Iseo e Lidl Italia srl (subentrante a Sviluppo 4.0 srl) relativo all'approvazione e realizzazione di una media struttura di vendita in viale Europa. Il ricorso impugnava una serie di deliberazioni comunali: la delibera di giunta n. 93 del 16 luglio 2020 con la quale il piano attuativo era stato adottato, la delibera di giunta n. 156 del 9 ottobre 2020 con la quale era stato approvato, e la delibera consiliare n. 24 del 27 giugno 2019 che aveva approvato una interpretazione autentica delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole. Successivamente, nei motivi aggiunti, CONAD contestò anche il permesso di costruire n. 6/2021 del 12 febbraio 2021 e l'autorizzazione per l'apertura al pubblico della struttura. La controversia si inscrive in un contesto di concorrenza commerciale tra due grandi catene di distribuzione, dove CONAD vedeva pregiudicate le proprie posizioni di mercato dalla realizzazione di una nuova grande struttura di vendita nel medesimo territorio.
Il quadro normativo
La questione trovava fondamento nelle disposizioni del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 in materia di valutazione ambientale strategica e degli impatti della congestione, nonché nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del Comune di Iseo. In particolare, era controverso se i piani attuativi relativi a medie strutture di vendita dovessero essere sottoposti alle procedure di VAS e VIC, questione risolta dal Comune attraverso una interpretazione autentica approvata dal Consiglio comunale. La normativa di riferimento disciplina come i provvedimenti amministrativi di pianificazione urbanistica debbano rispettare procedimenti di valutazione ambientale per garantire la sostenibilità degli interventi, e attribuisce al Consiglio comunale il potere di interpretare autenticamente le proprie norme regolamentari.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia riguardava la legittimità dell'interpretazione autentica fornita dal Comune relativamente alla sottoposizione dei piani attuativi alle procedure di VAS e VIC, la correttezza del procedimento amministrativo seguito nell'adozione e approvazione del piano attuativo, e più in generale la legittimità dell'intero percorso autorizzativo che aveva condotto al rilascio del permesso di costruire per la struttura commerciale. CONAD contestava sostanzialmente la validità delle scelte pianificatorie del Comune, ritenendo che fossero state violate procedure amministrative rilevanti per la valutazione della compatibilità ambientale e territoriale dell'intervento, nonché che la struttura avrebbe causato un impatto negativo sull'equilibrio della concorrenza commerciale nel territorio.
La motivazione del giudice
Sebbene il dispositivo della sentenza non contenga una ampia motivazione, è possibile desumere dal esito della causa che il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto le osservazioni del Comune e di Lidl Italia circa la configurazione giuridica della controversia, oppure ha ritenuto che le contestazioni sollevate da CONAD perdessero rilevanza nel corso del giudizio per effetto di sopravvenute circostanze. La dichiarazione di estinzione del giudizio suggerisce che le parti abbiano raggiunto una soluzione transattiva, oppure che sia venuta meno la convenienza a proseguire la lite per una delle parti ricorrenti. La compensazione delle spese di merito, diversamente dalla totale soccombenza, indica che il giudice non ha ritenuto di addebitare interamente i costi alla parte ricorrente, considerando una qualche fondatezza nelle questioni proposte, pur risolvendo la causa attraverso estinzione piuttosto che con una pronuncia di merito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato estinto il giudizio, per cui non ha pronunciato un vero e proprio annullamento o rigetto del ricorso, bensì ha riconosciuto la cessazione della controversia per sopravvenute ragioni processuali. Le spese della fase di merito sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sostiene i propri oneri processuali senza diritto di rivalsa, mentre resta ferma la condanna alle spese della fase cautelare precedente, verosimilmente a carico del ricorrente CONAD. La sentenza ordina l'esecuzione del provvedimento da parte dell'autorità amministrativa, confermando così la stabilità degli atti impugnati.
Massima
L'estinzione del giudizio amministrativo per sopravvenute circostanze processuali non implica una pronuncia nel merito della controversia, ragione per la quale la compensazione delle spese di lite rappresenta la soluzione appropriata quando non ricorrano elementi di chiara soccombenza di una delle parti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento (a) nel ricorso introduttivo: - della deliberazione della giunta n. 156 di data 9 ottobre 2020, con la quale è stato approvato il piano attuativo per la realizzazione di una media struttura di vendita in viale Europa; - delle controdeduzioni allegate alla suddetta deliberazione; - della deliberazione della giunta n. 93 di data 16 luglio 2020, con la quale il piano attuativo è stato adottato; - della deliberazione consiliare n. 24 di data 27 giugno 2019, con la quale è stata approvata l’interpretazione autentica dell’art. 5-e delle NTA del Piano delle Regole relativamente alla sottoposizione dei piani attuativi alle procedure di VAS e VIC; (b) nei motivi aggiunti: - del permesso di costruire n. 6/2021 di data 12 febbraio 2021, rilasciato a Sviluppo 4.0 srl e poi volturato a Lidl Italia srl, riguardante la realizzazione di un fabbricato commerciale classificato come media struttura di vendita, nonché l’esecuzione di opere di urbanizzazione interne al comparto e la riqualificazione del parcheggio pubblico esistente esterno al comparto; - dell’autorizzazione rilasciata dal Comune per l'apertura al pubblico di una media struttura di vendita; sul ricorso numero di registro generale 35 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da CONAD CENTRO NORD SOCIETÀ COOPERATIVA, rappresentata e difesa dall'avv. Wanessa Ferrario, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; COMUNE DI ISEO, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; SVILUPPO 4.0 SRL, IMMOBILIAREVI SRL, ARENA SRL, non costituitesi in giudizio; LIDL ITALIA SRL, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Righetti, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli art. 35 comma 2-c, 84 e 85 cpa; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2023 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) dichiara estinto il giudizio; (b) compensa le spese di lite per la fase di merito, mantenendo ferma la condanna alle spese della fase cautelare. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2023, con l'intervento dei magistrati:
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