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Sentenza n. 202600345/2026
10 marzo 2026

Sentenza n. 202600345/2026

EDILIZIA ED URBANISTICA - OPERE ABUSIVE - RIMOZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data10 marzo 2026
Numero202600345/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società Ponentino S.r.l. è proprietaria di terreni ubicati nel comune di Padenghe sul Garda, in provincia di Brescia, censiti al foglio 3 con mappali 424-586-587-588 in Via San Cassiano, su cui erano stati realizzati manufatti edilizi destinati ad uso ricettivo di campeggio. Il Comune di Padenghe sul Garda ha emanato l'ordinanza numero 4 del 9 maggio 2024 qualificando tali manufatti come abusivi e ordinando la loro rimozione e il completo ripristino dello stato dei luoghi. La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza presso il Tribunale Amministrativo Regionale contestando sia il carattere abusivo dei manufatti sia la mancata concessione dell'autorizzazione paesaggistica necessaria, e ha chiesto al giudice di accertare la legittima destinazione d'uso ricettiva dei suoi terreni e l'obbligo dell'amministrazione di rilasciare il titolo autorizzativo paesaggistico richiesto.

Il quadro normativo

La materia della controversia tocca i cardini del diritto urbanistico-edilizio italiano, in particolare il testo unico in materia di edilizia e costruzioni (decreto legislativo 380/2001) che attribuisce ai comuni il potere di reprimere l'abusivismo mediante ordinanze di rimozione. Rientra altresì nella fattispecie la disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 42/2004) che subordina gli interventi costruttivi in aree vincolate al rilascio di specifica autorizzazione paesaggistica da parte della competente Soprintendenza. Nel territorio in questione operano competenze sovrapposte fra il Comune di Padenghe sul Garda, l'Unione dei Comuni della Valtenesi e il Ministero della Cultura tramite la Soprintendenza, cui spetta valutare la compatibilità paesaggistica di qualsiasi progetto costruttivo. Le ordinanze di demolizione costituiscono atti amministrativi di natura precettiva che richiedono un fondamento fattico ineccepibile e una procedura corretta per risultare legittimi.

La questione giuridica

Il nocciolo della controversia riguarda la legittimità dell'ordinanza di rimozione, cioè se il Comune possedesse i presupposti normativi e procedimentali per qualificare i manufatti come abusivi e ordinarne l'abbattimento. Strettamente collegato è il problema della possibilità di convalidare retroattivamente le costruzioni mediante il rilascio di un'autorizzazione paesaggistica sopraggiunta oppure tramite sanatoria, nonché la corretta classificazione della destinazione d'uso come campeggio ricettivo che avrebbe potuto costituire fondamento di legittimità. La ricorrente sollevava pertanto questioni di diritto sostanziale relative alla validità della qualificazione come abuso edilizio e questioni procedimentali riguardanti il rispetto dei riti istruttori e il coinvolgimento della Soprintendenza nella valutazione paesaggistica.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della sentenza contenga solo l'epigrafe e il dispositivo senza esplicitazione estesa della motivazione, è possibile desumere dal respingimento totale del ricorso che il collegio giudicante ha ponderato gli atti prodotti dalle parti e ha ritenuto fondata la posizione dell'amministrazione comunale. Il TAR ha evidentemente accolto la qualificazione dei manufatti come costruzioni abusive effettuata dall'ente territoriale, attribuendo rilievo sia ai profili costruttivi che a quelli paesaggistici. Il giudice non ha riconosciuto alcun diritto della ricorrente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in via retroattiva, ritenendo probabilmente che tale concessione avrebbe costituito una forma di sanatoria vietata dalla normativa vigente oppure comunque illegittima sul piano della compatibilità paesaggistica. L'orientamento del collegio è stato quello di rispettare le competenze tecniche dell'ente comunale nella gestione del territorio e di confermare la legittimità dell'ordinanza anche alla luce della posizione espressa dalla Soprintendenza e dall'Avvocatura dello Stato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia ha respinto integralmente il ricorso proposto da Ponentino S.r.l., confermando così la validità piena dell'ordinanza numero 4 del 9 maggio 2024 del Comune di Padenghe sul Garda e mantenendo vigente l'obbligo di rimozione e ripristino dei manufatti. Non è stato riconosciuto all'impresa ricorrente alcun diritto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica tardiva né è stato accertato il diritto alla destinazione d'uso ricettiva a campeggio dei terreni. Le spese di lite sono state compensate fra le parti, con conseguente obbligo per ciascuna di sostenere le proprie spese legali. La sentenza è stata ordinata esecutiva nei confronti dell'autorità amministrativa.

Massima

L'ordinanza di rimozione di manufatti edilizi abusivi emanata dal comune è legittima quando fondata su corretta qualificazione urbanistica e paesaggistica e non può essere paralizzata dal ricorso tardivo a forme di sanatoria o autorizzazione paesaggistica non previste dalla legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'annullamento
- dell’ordinanza del Comune di Padenghe sul Garda n. 4 del 9/5/2024, conosciuta in data 10/5/2024, di rimozione e ripristino di manufatti edilizi abusivi sulle aree site in Via San Cassiano, foglio 3 mappali 424-586-587-588;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, con ogni conseguente statuizione e, ove occorra, in via subordinata, per l’accertamento dell’obbligo dell’Unione dei Comuni della Valtenesi e/o del Comune di Padenghe sul Garda di rilasciare autorizzazione paesaggistica per l’intervento di progetto rappresentato nelle istanze prodotte sub. 10, 11, 14 e 15, così come sottoposta alla Soprintendenza;
per l’accertamento della destinazione d’uso ricettiva a campeggio dei mappali di proprietà della ricorrente siti in Comune di Padenghe sul Garda, foglio, mappali 424-586-587-588.
sul ricorso numero di registro generale 448 del 2024, proposto da
Ponentino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Luppi e Francesco Luppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Padenghe sul Garda, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unione dei Comuni della Valtenesi, non costituita in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Padenghe sul Garda e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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