EDILIZIA ED URBANISTICA – INTERVENTO IN VARIANTE IN CORSO D'OPERA - DIVIETO DI ESECUZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300345/2023 |
| Esito | PRENDE ATTO RINUNZIA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
EDILARICI SRL, società ricorrente, aveva presentato una SCIA in sanatoria il 5 giugno 2020 per realizzare interventi di recupero di un edificio storico situato in via Casa Mazzi nel Comune di Luzzana, in provincia di Brescia. Gli interventi prospettati includevano la realizzazione di un cappotto esterno, di un terrazzo a tasca e di lucernari in copertura. L'Unione Media Val Cavallina, ente territoriale competente per il territorio di Luzzana, per mezzo del proprio responsabile del Settore Territorio, aveva dapprima emesso un'ordinanza il 9 marzo 2020 ingiungendo la sospensione dei lavori per carenza di autorizzazione paesistica, ritenendo che le opere non potessero essere condotte in sanatoria. Successivamente, con provvedimento del 1 ottobre 2020, aveva ulteriormente ingiunto alla ricorrente di non eseguire le opere e aveva prescritto l'obbligatoria presentazione di un piano di recupero conforme alle Norme Tecniche di Attuazione, classificando l'intervento come PR8 secondo l'art. 25 delle medesime norme. La ricorrente, ritenendo illegittime queste determinazioni amministrative che le impedivano di proseguire i lavori di rigenerazione dell'edificio, ha promosso ricorso giurisdizionale dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia.
Il quadro normativo
La controversia verteva sulla legittimità di provvedimenti amministrativi riguardanti interventi in materia di edilizia storica e paesaggistica, settore disciplinato dal Testo Unico dell'Edilizia e dalla normativa paesaggistica nazionale e regionale. Le NTA, ovvero le Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico locale, classificano gli interventi sugli edifici mediante categorie specifiche, fra le quali la categoria PR8 relativa al recupero di edifici storici, per la quale è prescritta l'elaborazione di un apposito piano di recupero. La SCIA in sanatoria rappresenta uno strumento amministrativo che consente di regolarizzare interventi realizzati in assenza del necessario titolo autorizzativo, ma subordinatamente al controllo sulla compatibilità dell'intervento con la normativa vigente, in particolare con i vincoli paesaggistici quando l'immobile sia assoggettato a protezione. L'art. 25 delle NTA richiedeva che gli interventi su edifici storici fossero preceduti da una progettazione specifica secondo parametri conservativi definiti nel piano di recupero.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava se la ricorrente potesse procedere mediante SCIA in sanatoria per lavori su un edificio storico oppure se, per questa categoria di interventi, fosse indispensabile l'approvazione preventiva di un piano di recupero conforme alle NTA. In altri termini, si doveva verificare se i provvedimenti sospensivi e ingiuntivi dell'amministrazione locale fossero giustificati dalla natura storica dell'edificio e dalla rigorosa normativa che la circonda, ovvero se la ricorrente disponesse di un diverso percorso procedurale (la SCIA in sanatoria) idoneo a regolarizzare la situazione senza necessariamente dover affrontare il lungo iter di approvazione di un piano di recupero ex novo. La questione aveva rilevanza anche alla luce del principio di leale collaborazione fra amministrazione e cittadino nel procedimento di sanatoria, nonché della proporzionalità dei provvedimenti interdittivi rispetto al fine tutelato.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale non ha sviluppato una motivazione estesa in merito al ricorso poiché il giudizio si è estinto per rinunzia del ricorso proposto dalla ricorrente EDILARICI SRL. L'estinzione del procedimento giudiziale, certificata dal dispositivo della sentenza, indica che la ricorrente ha ritirato volontariamente la domanda di annullamento, probabilmente a seguito di un accordo raggiunto con l'Unione Media Val Cavallina e con il Comune di Luzzana oppure in seguito a una modifica dei provvedimenti impugnati da parte dell'amministrazione. L'assenza di una sentenza nel merito non consente quindi di comprendere quale sarebbe stato l'orientamento del collegio sulla questione della legittimità dei provvedimenti amministrativi, né quali principi giuridici sarebbero stati enunciati. Tuttavia, il fatto che le parti abbiano raggiunto una soluzione extragiudiziale, con conseguente rinuncia al ricorso, suggerisce che la posizione della ricorrente non fosse priva di fondamento e che un accordo risultasse più conveniente per entrambi rispetto alla prosecuzione della lite.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza del 1 febbraio 2023, ha dichiarato estinto il giudizio per rinunzia al ricorso e ha compensato integralmente le spese di lite fra le parti, il che significa che ciascuna parte ha sopportato le proprie spese senza che una sia stata condannata a risarcire quelle dell'altra. La sentenza non ha quindi né annullato né confermato i provvedimenti originariamente impugnati, in quanto il vizio procedurale della rinunzia comporta l'estinzione del rapporto processuale senza che il giudice si pronuncisi nel merito della controversia. Le conseguenze pratiche rimangono affidate all'accordo privato raggiunto fra l'amministrazione locale e la società ricorrente, il quale è rimasto ignoto al procedimento giudiziale.
Massima
Quando una controversia amministrativa relativa a interventi su edifici storici con vincolo paesaggistico si estingue per rinunzia del ricorrente, il giudice amministrativo non esprime un principio risolutivo nel merito, ma constata soltanto la cessazione della lite, compensando le spese fra le parti in caso di accordo extragiudiziale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento - del provvedimento del responsabile del Settore Territorio dell’Unione Media Val Cavallina di data 1 ottobre 2020, con il quale è stato ingiunto alla ricorrente di non eseguire le opere di cui alla SCIA in sanatoria di data 5 giugno 2020, relativamente al recupero di un edificio storico situato in via Casa Mazzi nel Comune di Luzzana, ed è stata prescritta la presentazione di un piano di recupero ai sensi dell’art. 25 delle NTA (intervento PR8); - dell'ordinanza del responsabile del Settore Territorio dell’Unione Media Val Cavallina n. 1 di data 9 marzo 2020, con la quale è stata ingiunta la sospensione dei lavori privi di autorizzazione paesistica (cappotto esterno, terrazzo a tasca, lucernari in copertura); sul ricorso numero di registro generale 739 del 2020, proposto da EDILARICI SRL, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Merlo, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA, COMUNE DI LUZZANA, rappresentati e difesi dall'avv. Federica Giazzi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via XX Settembre 66; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Unione Media Val Cavallina e del Comune di Luzzana; Visti gli art. 35 comma 2-c, 84 e 85 cpa; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2023 il dott. Mauro Pedron; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) dichiara estinto il giudizio; (b) compensa integralmente le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2023, con l'intervento dei magistrati:
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