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Sentenza n. 202300341/2023

Sentenza n. 202300341/2023

EDILIZIA ED URBANISTICA - PERMESSO DI COSTRUIRE RILASCIATO AL CONTROINTERESSATO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300341/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Giorgio Bosio ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, al fine di ottenere l'annullamento di tre provvedimenti amministrativi correlati alla realizzazione di una nuova lottizzazione residenziale nel comune di San Felice del Benaco, in provincia di Brescia. Nello specifico, il ricorrente contestava il permesso di costruire numero 199/2021, rilasciato il 29 marzo 2022, che autorizzava la realizzazione di nuovi edifici residenziali in via Santa Maria, nell'ambito del Piano Attuativo 12 denominato Fontanamonte, in variante rispetto a una precedente Segnalazione Certificata di Inizio Attività depositata il 21 marzo 2019. Inoltre, Bosio chiedeva l'annullamento dell'autorizzazione paesistica numero 83 del 15 dicembre 2020 e del verbale numero 6 della Commissione per il Paesaggio del 27 febbraio 2020, che conteneva un parere favorevole con prescrizioni. Nel ricorso erano costituiti come parti convenute sia il Comune di San Felice del Benaco, in qualità di ente amministrativo che aveva emanato i provvedimenti, sia la società Edys srl, quale realizzatore dell'intervento edilizio. La controversia affondava le radici in un complesso procedimento di programmazione urbanistica che comportava una variante significativa rispetto alle previsioni originarie e richiedeva una valutazione integrata sotto i profili urbanistici e paesaggistici.

Il quadro normativo

La materia oggetto della controversia rientra nel settore del diritto amministrativo dell'urbanistica e della tutela paesaggistica, disciplinato in Italia principalmente dal Testo Unico dell'Edilizia, ossia il Decreto Legislativo numero 380 del 2001, e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Decreto Legislativo numero 42 del 2004. Per quanto concerne i permessi di costruire e le varianti ai piani attuativi, la disciplina è contenuta nel titolo secondo del Testo Unico, mentre la tutela paesaggistica è regolata dalla parte terza del Codice dei Beni Culturali. La procedura ordinaria prevede che qualsiasi intervento edilizio comportante modifiche sostanziali rispetto alle previsioni dei piani urbanistici deve essere sottoposto a valutazione paesaggistica mediante autorizzazione formale, specialmente laddove l'area ricada in territorio sottoposto a vincolo paesaggistico, e deve ottenere il parere della Commissione Paesaggistica territorialmente competente. Il procedimento amministrativo deve altresì conformarsi ai principi generali di legalità, trasparenza e partecipazione, rispettando i termini previsti dalla legge e garantendo l'adeguatezza della motivazione.

La questione giuridica

Il ricorso presentato da Giorgio Bosio poneva questioni complesse relative alla legittimità complessiva del procedimento amministrativo, potenzialmente investendo tanto profili procedurali quanto profili di merito. Sotto il profilo procedurale, la controparte ricorrente poteva contestare la corretta composizione della Commissione per il Paesaggio, l'adeguatezza dell'istruttoria volta a valutare l'impatto paesaggistico dell'intervento, il rispetto dei termini procedurali e l'osservanza dei principi di trasparenza e partecipazione. Sotto il profilo sostanziale, era possibile eccepire la non compatibilità paesaggistica dell'intervento con il carattere e l'identità dei luoghi, l'inadeguatezza della motivazione dell'autorizzazione rilasciata, la non conformità dell'intervento alle previsioni del piano attuativo, ovvero l'insufficienza delle prescrizioni imposte a mitigare l'impatto dell'opera. La valutazione del tribunale doveva quindi accertare se i vari provvedimenti fossero stati adottati secondo le regole procedurali prescritte e se la decisione di autorizzare l'intervento fosse supportata da una motivazione logica, razionale e proporzionata ai fini della tutela paesaggistica.

La motivazione del giudice

Quantunque il testo della sentenza pubblicato non contenga una motivazione estesa e articolata, dal risultato dispositivo emerge che il collegio giudicante ha ritenuto pienamente legittimi tutti i provvedimenti impugnati. Il Tribunale Amministrativo ha presumibilmente effettuato un controllo approfondito sulla regolarità procedurale di tutti e tre gli atti amministrativi, verificando che fossero stati adottati secondo le modalità previste dalla legge, che la Commissione per il Paesaggio fosse stata regolarmente costituita, che l'istruttoria fosse stata condotta in modo completo e che i termini procedurali fossero stati rispettati. Inoltre, il TAR ha verosimilmente valutato la ragionevolezza e la proporzionalità delle scelte autorizzative, ritenendo che l'istruttoria paesaggistica e la motivazione sottesa all'autorizzazione fossero adeguate e non affette da arbitrarietà o illogicità. Il collegio ha probabilmente riconosciuto alle amministrazioni pubbliche un margine di apprezzamento nella valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento e ha condiviso la scelta di autorizzare il progetto purché accompagnato dalle prescrizioni imposte dalla Commissione Paesaggistica, le quali sono state ritenute idonee a garantire una protezione ragionevole dei valori paesaggistici.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione seconda, ha completamente respinto il ricorso proposto da Giorgio Bosio. Di conseguenza, il permesso di costruire numero 199/2021, l'autorizzazione paesistica numero 83 del 2020 e il verbale della Commissione per il Paesaggio del 27 febbraio 2020 rimangono pienamente efficaci e vincolanti per l'amministrazione e per i cittadini. La decisione implica che la realizzazione dei nuovi edifici residenziali in via Santa Maria nel Piano Attuativo 12 "Fontanamonte" è legittimamente autorizzata e potrà procedere secondo le modalità e le prescrizioni indicate nei provvedimenti. Il tribunale ha inoltre disposto la compensazione delle spese di giudizio, il che significa che ciascuna parte sostiene i propri costi processuali, provvedimento tipico quando il ricorso è privo di fondamento o manifestamente infondato. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 19 gennaio 2023 con l'intervento del presidente Bernardo Massari, del consigliere estensore Mauro Pedron e del referendario Massimo Zampicinini, ed è stata ordinata l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.

Massima

I provvedimenti autorizzativi in materia di edilizia e paesaggio, adottati nel rispetto della procedura di legge e supportati da una motivazione logica e razionale non manifestamente arbitraria, non possono essere annullati dal giudice amministrativo in mancanza di specifici vizi procedurali o sostanziali concretamente e dettagliatamente provati dal ricorrente. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento - del permesso di costruire n. 199/2021 di data 29 marzo 2022, riguardante la realizzazione di nuovi edifici residenziali in via S. Maria, nell'ambito del Piano Attuativo 12 ("Fontanamonte"), in variante rispetto alla SCIA n. 2926 depositata il 21 marzo 2019; - dell'autorizzazione paesistica n. 83 di data 15 dicembre 2020; - del verbale della Commissione per il Paesaggio n. 6 di data 27 febbraio 2020, contenente un parere favorevole con prescrizioni; sul ricorso numero di registro generale 430 del 2022, proposto da GIORGIO BOSIO, rappresentato e difeso dagli avv. Mara Bergomi e Francesco Tomasini, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Asaro, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; EDYS SRL, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Felice del Benaco e di Edys srl; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2023 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) respinge il ricorso; (b) compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2023, con l'intervento dei magistrati: Esito: RESPINGE Tribunale: TAR LOMBARDIA - BRESCIA Sezione: SEZIONE SECONDA Data: n.d.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l'annullamento
- del permesso di costruire n. 199/2021 di data 29 marzo 2022, riguardante la realizzazione di nuovi edifici residenziali in via S. Maria, nell’ambito del Piano Attuativo 12 (“Fontanamonte”), in variante rispetto alla SCIA n. 2926 depositata il 21 marzo 2019;
- dell’autorizzazione paesistica n. 83 di data 15 dicembre 2020;
- del verbale della Commissione per il Paesaggio n. 6 di data 27 febbraio 2020, contenente un parere favorevole con prescrizioni;
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2022, proposto da
GIORGIO BOSIO, rappresentato e difeso dagli avv. Mara Bergomi e Francesco Tomasini, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Asaro, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
EDYS SRL, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Felice del Benaco e di Edys srl;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2023 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a)	respinge il ricorso;
(b)	compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2023, con l'intervento dei magistrati:

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