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Sentenza n. 202300339/2023

Sentenza n. 202300339/2023

EDILIZIA ED URBANISTICA - PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA - RIPETIZIONE IMPORTI VERSATI - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300339/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, impugnando un provvedimento adottato dal Comune presso l'Area Servizi al Territorio. Il ricorso aveva ad oggetto l'annullamento di un provvedimento amministrativo e l'accertamento dell'obbligo da parte dell'amministrazione comunale di restituire una somma di € 89.053,26, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria. La controversia è sorta in seguito a una richiesta di versamento effettuata dal Comune nei confronti del ricorrente, il quale ha contestato la legittimità sia del presupposto che del quantum della pretesa vantata dall'amministrazione. L'amministrazione comunale ha costituito in giudizio contestando le doglianze mosse dal ricorrente.

Il quadro normativo

La controversia si inscrive nell'ambito del diritto amministrativo sostanziale, regolato dal Codice del Processo Amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010) e dalla legge ordinaria. Nello specifico, il giudice amministrativo è competente a giudicare sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi che ledano la sfera giuridica dei privati, mediante il controllo sulla conformità alle norme di legge, ai principi generali dell'ordinamento e ai principi di correttezza, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa. Rileva inoltre il principio generale per cui un'amministrazione pubblica non può illegittimamente arricchirsi alle spese del cittadino, dovendo restituire quanto versato senza titolo o oltre il dovuto. La materia rientra nel principio di legalità e di consequenzialità degli atti amministrativi.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità della richiesta di pagamento formulata dal Comune nei confronti del ricorrente. La questione giuridica fondamentale era se il provvedimento impugnato fosse stato adottato in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la pretesa tributaria o amministrativa sulla quale il Comune si fondava, ovvero se vi fossero stati elementi di illegittimità nella quantificazione, nei presupposti o nella procedura di imposizione della somma richiesta. In gioco era il diritto del cittadino a non essere sottoposto a prelievi amministrativi o tributari che non trovino un fondamento normativo certo e correttamente applicato.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminate le doglianze rappresentate dalle parti nel corso dell'udienza pubblica del 6 aprile 2023 e valutati gli atti della causa, ha ritenuto fondati i motivi del ricorso. Il collegio ha accertato che il provvedimento impugnato presentava profili di illegittimità riguardanti sia la sua base normativa che la sua conseguente adozione. Le argomentazioni difensive del Comune non sono risultate idonee a giustificare la pretesa amministrativa e la relativa quantificazione della somma richiesta. Il giudice ha quindi concluso che la richiesta di versamento effettuata dal Comune non poteva trovare fondamento nella normativa applicabile e che il ricorrente aveva diritto a una pronuncia di annullamento del provvedimento con conseguente obbligo restitutorio.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso del cittadino e ha disposto l'annullamento del provvedimento emanato dal Comune, cassando altresì ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ad esso. Ha inoltre ordinato all'amministrazione comunale la restituzione al ricorrente della somma di € 89.053,26, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria computati dal versamento originario fino al soddisfo integrale del credito. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, ed è stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Massima

Un provvedimento amministrativo che pretenda il versamento di una somma da parte di un cittadino deve trovare fondamento in una norma di legge o regolamentare correttamente applicata, e l'illegittimità della pretesa comporta l'obbligo della restituzione di quanto versato senza titolo, con i relativi accessori.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente FF
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere
Massimo Zampicinini,	Referendario, Estensore
per l'annullamento:
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- adottato dal Comune di -OMISSIS- – Area Servizi al Territorio;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale, o, comunque, connesso ad esso.
nonché per l'accertamento:
- dell'obbligo del Comune di -OMISSIS- di provvedere alla restituzione al ricorrente di detta alla restituzione al ricorrente della somma di € 89.053,26, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal versamento originario e sino al soddisfo.
sul ricorso numero di registro generale 169 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ignazio Tranquilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Diaz 13/C;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato ed ordina all’amministrazione resistente di restituire al ricorrente la somma di € 89.053,26, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria, dal versamento originario e sino al soddisfo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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