EDILIZIA ED URBANISTICA – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – SANATORIA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300333/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
I ricorrenti Cecilia e Luca Cominassi, proprietari di un immobile nel comune di Sulzano in provincia di Brescia, hanno presentato una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune al fine di ottenere la sanatoria per opere di manutenzione straordinaria della copertura del loro immobile. Il procedimento si è sviluppato con diversi provvedimenti amministrativi a partire dalla fine del 2020: dapprima la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia ha emesso una nota il 29 dicembre 2020 relativa agli aspetti paesaggistici dell'intervento, successivamente il Comune di Sulzano ha rilasciato l'autorizzazione di compatibilità paesaggistica il 1° febbraio 2021, ed infine ha concluso il procedimento di SCIA il 1° marzo 2021. I ricorrenti, ritenendo illegittimi questi provvedimenti, hanno impugnato l'intero procedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, formulando anche una riserva esplicita di azione risarcitoria per i danni derivanti dai tempi di definizione della controversia.
Il quadro normativo
La vicenda rientra nell'ambito della disciplina in materia di interventi edilizi soggetti a sanatoria e della tutela del paesaggio secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004). In particolare, per gli immobili situati in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, gli interventi di manutenzione straordinaria della copertura di edifici richiedono il rilascio di un'autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza competente, oppure almeno l'attestazione di compatibilità paesaggistica. La procedura di SCIA nel caso in questione rappresenta uno strumento semplificato per la regolarizzazione di opere già realizzate, ma rimane comunque subordinata al rispetto dei vincoli paesaggistici e culturali che caratterizzano il territorio di Sulzano, che appartiene al comprensorio del lago d'Iseo, area di elevato valore paesaggistico.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia concerneva la legittimità dei provvedimenti emessi dalla Soprintendenza e dal Comune nel corso del procedimento di sanatoria, con particolare riguardo alla valutazione della compatibilità paesaggistica delle opere di manutenzione della copertura. I ricorrenti contestavano presumibilmente la correttezza della procedura amministrativa seguita, la sussistenza dei presupposti per la richiesta di ulteriore documentazione o la corretta applicazione della normativa paesaggistica al caso concreto. La questione rivestiva rilevanza significativa poiché riguardava l'equilibrio tra il diritto di proprietà e il diritto di disporre del proprio immobile mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, da un lato, e il vincolo paesaggistico gravante sulla proprietà dall'altro lato.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato attentamente tutti gli atti del procedimento e le difese presentate dalle parti, ha ritenuto che i provvedimenti impugnati fossero affetti da illegittimità che non poteva essere ignorata. Il collegio giudicante ha accolto le ragioni dei ricorrenti, valutando presumibilmente che gli atti amministrativi contestati presentassero vizi procedurali, violazioni della normativa applicabile, o comunque non fossero supportati da una motivazione adeguata e sufficiente secondo i principi del diritto amministrativo. La decisione di annullare l'intero filone di provvedimenti rivela che il Tribunale ha ritenuto necessario eliminare gli atti viziati al fine di garantire una corretta tutela dei diritti dei ricorrenti e il ripristino della legalità amministrativa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha definitivamente accolto il ricorso proponendo l'annullamento della nota della Soprintendenza datata 29 dicembre 2020, dell'autorizzazione di compatibilità paesaggistica del Comune datata 1° febbraio 2021, e del provvedimento di conclusione del procedimento SCIA datato 1° marzo 2021, nonché di ogni altro atto amministrativo connesso al procedimento. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, ripartendo equamente l'onere del contenzioso. L'ordinanza di esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa rappresenta l'imperitivo del giudice affinché i provvedimenti annullati siano integralmente rimossi dall'ordinamento e il procedimento sia riconsiderato dalle amministrazioni secondo le corrette modalità procedurali.
Massima
L'annullamento di un provvedimento di sanatoria per manutenzione straordinaria di immobile deve dichiararsi quando i provvedimenti di autorizzazione paesaggistica risultino affetti da vizi procedurali o di merito tali da compromettere la legittimità dell'intero procedimento amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l’annullamento - della nota in data 29.12.2020 Prot. 8163 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia; - dell'autorizzazione di compatibilità paesaggistica in data 1°.02.2021 Prot. n. 919 del Comune di Sulzano; - del provvedimento di conclusione del procedimento in data 1°.03.2021 Prot. n. 1369 D.I.A. SCIA26/2020 del Comune di Sulzano avente ad oggetto “Sanatoria per opere di manutenzione straordinaria copertura ed immobile”; - di ogni altro provvedimento o atto amministrativo presupposto, risalente, conseguente o attuativo e comunque connesso, ancorché non conosciuto, ed in particolare degli atti tutti del procedimento di cui sopra, dandosi atto che i ricorrenti formulano espressa riserva di azione risarcitoria che verrà attivata in separato giudizio ex articolo 30, comma 5, Cod. proc. amm., poiché la stessa è collegata ai tempi di definizione del presente ricorso. sul ricorso numero di registro generale 253 del 2021, proposto da avv. Cominassi Cecilia e avv. Cominassi Luca, in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio, in Brescia, contrada Soncin Rotto n. 1/B; Comune di Sulzano, non costituito in giudizio; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, in persona del Soprintendente pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima, in Brescia, via S. Caterina n. 6; Serioli Petronilla, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Ughetta Bini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della medesima, in Brescia, via Ferramola n. 14; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia e di Petronilla Serioli; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1° marzo 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
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