EDILIZIA ED URBANISTICA - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VARIANTE – APPROVAZIONE DEFINITIVA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 3 marzo 2026 |
| Numero | 202600324/2026 |
| Esito | Respinto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento in parte qua, della deliberazione di C.C. del Comune di Castione della Presolana n. 5 del 18 febbraio 2022, pubblicata sul BURL il 22 giugno 2022, avente ad oggetto “Nuovo Documento di Piano, variante generale al Piano dei Servizi, al Piano delle Regole, alla componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. - esame osservazioni e controdeduzioni - approvazione definitiva”, laddove ha introdotto la previsione di un parcheggio pubblico in corrispondenza dell'area dei ricorrenti; di ogni altro atto conseguente, pregresso e comunque connesso e, in particolare, della deliberazione di C.C. del Comune di Castione della Presolana n. 15 del 29 giugno 2021, di adozione della variante generale al PGT. sul ricorso numero di registro generale 866 del 2022, proposto da Pietro Migliorati e Cecilia Maria Ferrari, rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Fiorona e Paolo Loda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Castione della Presolana, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Boni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castione della Presolana; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 6 febbraio 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa integralmente le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 202, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
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