EDILIZIA ED URBANISTICA - PERMESSO DI COSTRUIRE - DINIEGO DEFINITIVO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 25 febbraio 2026 |
| Numero | 202600269/2026 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Paolo Enrico Chiari ha presentato una istanza per ottenere un permesso di costruire presso il Comune di Brescia il 30 maggio 2022, assegnata al numero di protocollo 169705. L'amministrazione ha emanato un preavviso di diniego il 7 luglio 2022 e successivamente, il 2 agosto 2022, ha emesso il diniego definitivo tramite il Settore Sportello Unico dell'Edilizia e Attività Produttive. Chiari ha impugnato il diniego ricorrendo al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, nel 2022 (registro generale ricorso numero 947) con richiesta di annullamento del provvedimento e di risarcimento dei danni derivanti dal mancato assenso, sia per danno emergente che per lucro cessante. Tuttavia, durante il corso del giudizio, intercorso tra il 2022 e il febbraio 2026, la situazione di fatto è profondamente mutata, determinando l'estinzione dell'interesse concreto alla continuazione della causa.
Il quadro normativo
Il permesso di costruire è disciplinato dal Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. numero 380 del 2001) e dalle relative norme regionali lombarde, ed è un provvedimento autoritativo che consente l'esecuzione di lavori di costruzione. L'amministrazione ha il potere discrezionale di negare il permesso qualora sussistano ragioni di legittimità amministrativa, ma tale diniego deve essere sempre motivato e rispettare i principi di correttezza e ragionevolezza. L'articolo 87 comma 4-bis del Codice del Processo Amministrativo disciplina la rilevabilità della mancanza di interesse ad agire, ricorso che può essere sollevato anche d'ufficio dal giudice quando si accerti che le condizioni per l'esercizio dell'azione siano venute meno. La carenza sopravvenuta di interesse constituisce una causa di improcedibilità ratione iuris e non richiede alcuna accettazione da parte del ricorrente.
La questione giuridica
Il nucleo problematico della controversia riguardava la sussistenza di un interesse legittimo concreto e attuale da parte di Paolo Enrico Chiari nel proseguimento del giudizio volto all'annullamento del diniego di permesso di costruire. La questione affrontata dal TAR era se, nel lasso di tempo significativo intercorso tra la proposizione del ricorso nel 2022 e l'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del febbraio 2026, fossero intervenute circostanze fattuali tali da rendere vana e priva di utilità la pronuncia di annullamento richiesta. Tale questione è particolarmente rilevante nel diritto amministrativo poiché il decorso del tempo può incidere profondamente sulla configurazione dell'interesse ad agire, trasformando un ricorso inizialmente proponibile in un giudizio la cui continuazione risulterebbe inutile dal punto di vista pratico.
La motivazione del giudice
Benché il testo della sentenza non esponga una motivazione articolata in merito alle ragioni specifiche della sopravvenuta carenza di interesse, la decisione del Collegio di dichiarare l'improcedibilità anziché pronunciarsi nel merito indica che il TAR ha accertato l'intervenire di un fatto superveniente rilevante e modificativo della situazione originaria. Tale fatto potrebbe consistere nell'ottenimento del permesso di costruire per una via alternativa, nella scadenza dei termini per l'esecuzione dei lavori, nella perdita di convenienza economica del progetto oppure in altre circostanze fattuali che hanno eliminato l'utilità concreta dell'annullamento del diniego risalente ad agosto 2022. La compensazione delle spese di lite tra le parti è coerente con la natura della pronuncia, poiché in caso di improcedibilità sopravvenuta nessuna delle parti ha dato causa all'estinzione dell'interesse mediante condotta colpevole o negligente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo conseguentemente la compensazione delle spese di lite tra le parti senza alcuna condanna al pagamento integrale da parte di una di esse. Il provvedimento comporta l'estinzione del giudizio amministrativo senza che sia stato deciso nel merito la questione relativa alla legittimità del diniego di permesso di costruire originariamente impugnato. La sentenza è stata ordinata eseguita dall'autorità amministrativa secondo le modalità previste dalla normativa processuale amministrativa.
Massima
La carenza sopravvenuta di interesse ad agire costituisce causa di improcedibilità del ricorso amministrativo quando circostanze fattuali intervenute dopo la proposizione della causa rendano privo di utilità pratica e concreta l'accoglimento della domanda, indipendentemente dalla legittimità del provvedimento impugnato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Paolo Nasini, Primo Referendario Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento a) del provvedimento di diniego definitivo emesso in data 02/08/22 dal Comune di Brescia, Settore Sportello Unico dell'Edilizia e Attività Produttive, P.G.N. (PROTOCOLLO 169705) – PRATICA N. PE2015/2022, relativo al Permesso di Costruire presentato in data 30/05/22, P.G. 169705. b) della nota nr protocollo 169705 di preavviso di diniego, comunicata in data 7 luglio 2022; c) di ogni altro provvedimento antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o conseguenziale; nonché per la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti a causa del mancato assenso al permesso di costruire, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante; sul ricorso numero di registro generale 947 del 2022, proposto da Paolo Enrico Chiari, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetta Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gisella Donati, Francesca Moniga, Francesco Valente, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Gisella Donati in Brescia, C.To S. Agata, 11/B; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brescia; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →