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Sentenza n. 202600026/2026
15 gennaio 2026

Sentenza n. 202600026/2026

EDILIZIA ED URBANISTICA - PERMESSO DI COSTRUIRE - DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA - RICHIESTA

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data15 gennaio 2026
Numero202600026/2026
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

I ricorrenti Simona Quarti, Andrea Quarti e Carla Angela Baggi, proprietari di un immobile nel comune di Villa d'Almè in provincia di Bergamo, hanno presentato ricorso avverso il Comune denunciando l'illegittimità di una comunicazione del 21 gennaio 2022 mediante la quale l'amministrazione ha informato i ricorrenti della necessità di ottenere un permesso di costruire convenzionato per la loro pratica edilizia numero 222/2021-0. Parallelamente i ricorrenti hanno contestato le norme tecniche di attuazione del Piano di Recupero e del Piano di Settore adottati dal Comune, ritenendo che le disposizioni relative al permesso convenzionato e al contributo di perequazione sociale incidessero illegittimamente sui loro diritti di proprietà e di edificabilità. La controversia si inquadra nel campo della pianificazione territoriale e della disciplina edilizia comunale, materia nella quale l'Amministrazione dispone di ampi margini di discrezionalità ma rimane comunque vincolata al rispetto dei principi costituzionali e dei limiti legali.

Il quadro normativo

Le norme impugnate sono gli articoli 8 e 41 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Recupero e l'articolo 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Settore, che disciplinano gli ambiti territoriali sottoposti a regime di permesso di costruire convenzionato e la disciplina dei contributi di perequazione sociale. Tali strumenti normativi rappresentano il quadro attraverso il quale il Comune disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dei permessi di costruire, prevedendo forme di convenzionamento volte a realizzare edilizia residenziale agevolata, servizi pubblici e infrastrutture sociali. I contributi di perequazione sociale costituiscono uno strumento attraverso il quale l'amministrazione trasferisce ai privati richiedenti permessi di costruire una quota delle spese sostenute dall'ente per la realizzazione di opere pubbliche e servizi essenziali, operando una distribuzione dei costi delle politiche urbane di coesione e sviluppo sostenibile.

La questione giuridica

La questione controversa era se le disposizioni del Piano di Recupero e del Piano di Settore, nell'imporre ai ricorrenti l'obbligo di ottenere permesso convenzionato con associato contributo di perequazione, costituissero una compressione illegittima dei diritti di proprietà e di edificabilità ovvero se fossero misure normative proporzionate e rispettose dei vincoli costituzionali. Rilevatevi altresì la legittimità della comunicazione amministrativa del 21 gennaio 2022 quale atto di applicazione concreta di quelle norme al caso specifico, nonché il corretto svolgimento del procedimento dalla parte dell'amministrazione comunale nella gestione della pratica edilizia presentata dai ricorrenti.

La motivazione del giudice

La sentenza non sviluppa una motivazione estesa sul merito della controversia perché il collegio ha ritenuto che la materia del contendere fosse cessata durante l'evoluzione del giudizio. Ciò accade quando, nel corso del processo amministrativo, la situazione di fatto o il quadro normativo muta in modo tale che il conflitto tra le parti viene meno e la pronuncia di merito verrebbe a essere priva di effetti utili. Solitamente la cessazione della materia del contendere consegue a un atto di autotutela dell'amministrazione, quale la revoca o la modifica dei provvedimenti impugnati, ovvero al sopravvenire di un accordo tra le parti o di un mutamento normativo che elimina la ragione della lite. Il collegio ha accertato questa cessazione della materia attraverso l'istruttoria della causa, consentendo di concludere il giudizio senza affrontare nel merito le eccezioni di illegittimità delle norme tecniche contestate.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso dai ricorrenti contro il Comune di Villa d'Almè. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sostiene le proprie spese senza obbligo di pagamento verso l'altra. Il dispositivo ordina infine che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, conformemente ai principi di ottemperanza della giustizia amministrativa, ancorché non sia stata pronunciata una decisione di merito sulla legittimità delle norme contestate.

Massima

La cessazione della materia del contendere estingue il giudizio amministrativo quando, durante il corso del procedimento, viene meno il contrasto tra le parti in ragione di mutamento della situazione di fatto o di diritto, rendendo la pronuncia di merito priva di efficacia utile.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario
Laura Marchio',	Referendario, Estensore
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia
-	della nota del responsabile del procedimento di data 21 gennaio 2022, che in relazione alla PE n. 222/2021-0 ha comunicato la necessità di un permesso di costruire convenzionato;
-	degli artt. 8 e 41 delle NTA del PdR e dell'art. 4 delle NTA del PdS, che disciplinano gli ambiti sottoposti a permesso di costruire convenzionato e il contributo di perequazione sociale, nella parte in cui incidono sulla proprietà dei ricorrenti;
sul ricorso numero di registro generale 584 del 2022, proposto da:
Simona Quarti, Andrea Quarti e Carla Angela Baggi, rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Fiorona e Paolo Loda, con domicilio fisico presso lo studio di quest’ultimo in Brescia via Ferramola n. 4 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Villa D'Alme', in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocata Laura Testa, con domicilio fisico presso lo studio della stessa in Bergamo, via Giuseppe Verdi, n. 2/A e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Villa D'Alme';
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. 597 del 3 agosto 2022;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa Laura Marchio';
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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