EDILIZIA ED URBANISTICA - OPERE - ORDINE DI DEMOLIZIONE- INOTTEMPERANZA - SANZIONE AMMINISTRATIVA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 23 febbraio 2026 |
| Numero | 202600259/2026 |
| Esito | Inammissibile |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Ariberto Sabino Limongelli, Presidente FF Vincenzo Rossi, Referendario, Estensore Costanza Cappelli, Referendario per l'annullamento del provvedimento di inottemperanza del 5 agosto 2022 n. prot. 32377/2022 – 34418, all'ordinanza prot. numero 2020/3199 del 23.01.2020, avente ad oggetto la domanda di demolizione e ripristino di opere eseguite in assenza di provvedimento autorizzativo, sull'immobile e sulle aree pertinenziali, ubicati in via Anzano n. 2/a e 4, identificato catastalmente alla particella n. 2519 del foglio n. LPI/3; sul ricorso numero di registro generale 959 del 2022, proposto da Roberto Rocco, Giovanna Svanera e Santina Facchinetti, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Salvadori e Fausto Giovanni Pasotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Lumezzane, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lumezzane; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Vincenzo Rossi; Viste le istanze di passaggio in decisione depositate, per il Comune di Lumezzane, dall’Avv. Mauro Ballerini il 30 gennaio 2026 e, per i ricorrenti, dall’Avv. Alberto Salvadori il 3 febbraio 2026; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna i ricorrenti alla refusione, in favore del Comune di Lumezzane, delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00) a carico di ciascuno di essi, e dunque complessivi € 3.000 (tremila/00) oltre accessori di legge, se e nella misura in cui siano dovuti. La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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