EDILIZIA ED URBANISTICA - OPERE - COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA - DINIEGO - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 15 gennaio 2026 |
| Numero | 202600025/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un proprietario privato ha realizzato una serie di opere edilizie senza le necessarie autorizzazioni in un'area del Comune interessata da vincoli paesaggistici e dalla prossimità a un parco protetto. Successivamente, il proprietario ha presentato una domanda di accertamento della compatibilità paesistica delle opere realizzate, sperando di ottenere una convalida o una regolarizzazione volontaria mediante riconoscimento della conformità ai criteri di tutela paesaggistica applicabili all'area. L'autorità competente alla valutazione, con provvedimento del 8 aprile 2022, ha rigettato completamente tale domanda, dichiarando l'incompatibilità paesistica delle opere e ordinandone l'immediata demolizione. Il proprietario ricorrente, convenuto da parte del Ministero della Difesa e altri enti territoriali, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia per ottenere l'annullamento del provvedimento demolitori e della declaratoria di incompatibilità paesistica. Nel corso del giudizio è stata accolta una richiesta di sospensiva che ha mantenuto temporaneamente in piedi le opere, rinviando al merito la valutazione complessiva della legittimità del provvedimento.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, che stabilisce un regime rigoroso di tutela per le aree caratterizzate da specifici vincoli paesaggistici e per i beni sottoposti a protezione speciale, come quelli ricompresi nei parchi o in zone di interesse naturalistico. Le autorità competenti devono valutare ogni intervento edilizio secondo criteri di compatibilità paesistica che vanno ben oltre il semplice rispetto delle norme urbanistiche generali. In particolare, le opere abusive, cioè realizzate in assenza di autorizzazione preventiva, non possono essere legittimate mediante un semplice accertamento di conformità a posteriori quando sussistono vincoli paesaggistici, poiché l'obiettivo della norma è prevenire il danno paesaggistico, non tollerarlo una volta consumato. Il principio generale del diritto amministrativo richiede che l'amministrazione proceda secondo legalità e proporzionalità, ma nel caso di opere abusive in zone vincolate la demolizione rappresenta il rimedio ordinario e dovuto, non una discrezionalità.
La questione giuridica
Il giudice amministrativo doveva decidere se l'autorità competente poteva legittimamente respingere la richiesta di accertamento della compatibilità paesistica e, conseguentemente, se era legittimo ordinare la demolizione delle opere. In altri termini, era controverso se le opere abusive, pur realizzate in zona vincolata, potessero in qualche modo essere salvate attraverso una valutazione tardiva della loro compatibilità paesistica oppure se tale valutazione tardiva fosse irrilevante e la demolizione fosse comunque doverosa. La questione toccava il delicato equilibrio tra il principio di legalità urbanistica, che vieta opere non autorizzate, e il principio di tutela paesaggistica, che prescinde dalla forma della realizzazione e valuta il risultato visibile e l'impatto ambientale finale. Inoltre era rilevante se l'autorità avesse correttamente applicato i criteri valutativi e se avesse esercitato il suo potere discrezionale entro i limiti della ragionevolezza.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo della sentenza riproduca solo il dispositivo senza argomentazione scritta estesa, il respingimento del ricorso indica che il collegio giudicante ha confermato la correttezza del provvedimento amministrativo su entrambi i fronti. Il TAR ha verosimilmente ritenuto che l'amministrazione potesse legittimamente respingere l'istanza di accertamento della compatibilità paesistica poiché il difetto originario di autorizzazione non poteva essere sanato mediante una valutazione successiva di conformità alle norme paesaggistiche: il procedimento di legittimazione straordinaria non sussiste come via di regolarizzazione per opere realizzate in zona vincolata. Il collegio ha inoltre confermato che l'ordine di demolizione era il provvedimento dovuto, in quanto conseguenza diretta dell'illegittimità urbanistica combinata con l'incompatibilità paesaggistica. Il ragionamento sotteso è che nei territori vincolati il rispetto formale del procedimento autorizzativo non è facoltativo, bensì cogente, e la sua violazione non può essere sanatoria attraverso accertamenti di conformità successivi. Infine, il TAR ha ritenuto che l'amministrazione non avesse ecceduto i limiti della discrezionalità e che il provvedimento fosse stato formato con le necessarie valutazioni tecniche.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso nella sua interezza, confermando quindi il provvedimento del direttore dell'ente competente che aveva rigettato la domanda di accertamento della compatibilità paesistica e ordinato la demolizione delle opere. Ciò significa che le opere abusive dovranno essere demolite e che il proprietario non ha alcun rimedio legale interno per sottrarsi a tale ordine in sede amministrativa. Le spese della lite sono state compensate fra le parti, suddividendone l'onere. La sentenza è immediatamente eseguibile da parte dell'autorità amministrativa competente, che potrà procedere all'esecuzione coattiva della demolizione qualora il proprietario non proceda volontariamente entro i termini assegnati.
Massima
Nei territori sottoposti a vincoli paesaggistici, le opere realizzate senza preventiva autorizzazione non possono essere legittimate mediante accertamento tardivo della compatibilità paesistica, e l'amministrazione è tenuta ad ordinarne la demolizione senza che tale decisione possa essere censurata al giudice amministrativo allorché sia stato correttamente proceduto alla valutazione della conformità alle norme di tutela.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario Laura Marchio', Referendario, Estensore per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento del direttore del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- di data 8 aprile 2022, con il quale è stata respinta la domanda di accertamento della compatibilità paesistica in relazione a una serie di opere abusive realizzate nel Comune di -OMISSIS-in -OMISSIS-, ed è stata ingiunta la demolizione delle suddette opere; sul ricorso numero di registro generale 610 del 2022, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Lombardo, con domicilio fisico presso lo studio dello stesso in Bergamo via Palma il Vecchio n. 45 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Parco Oglio -OMISSIS-, non costituito in giudizio; Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio; Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa; Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- dell’1 agosto 2022; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa Laura Marchio'; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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