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Sentenza n. 202600249/2026
23 febbraio 2026

Sentenza n. 202600249/2026

EDILIZIA ED URBANISTICA - CONVENZIONE URBANISTICA - INADEMPIMENTO OBBLIGHI - RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUENTE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data23 febbraio 2026
Numero202600249/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il Comune di Vescovato ha promosso ricorso davanti al TAR Lombardia contro Vecchia Filanda S.r.l., una società che aveva assunto incarichi di sviluppo urbanistico nel territorio comunale sulla base di una convenzione urbanistica sottoscritta il 11 marzo 2008. Secondo il ricorso comunale, il lottizzante non aveva rispettato gli obblighi previsti dalla convenzione, che tipicamente includono la realizzazione di opere pubbliche, la cessione di aree al comune, il rispetto di standard urbanistici e il completamento di interventi secondo i tempi e le modalità convenuti. La controversia nasce quindi dall'inosservanza dei vincoli e delle prestazioni che il privato avrebbe dovuto adempiere in cambio delle facoltà edificatorie e urbanistiche concessegli dal comune medesimo.

Il quadro normativo

Le convenzioni urbanistiche sono disciplinate dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, nonché dal codice civile per quanto riguarda l'efficacia delle obbligazioni assunte dalle parti. La convenzione urbanistica rappresenta uno strumento di diritto pubblico che vincola il privato al rispetto di obbligazioni nei confronti dell'ente pubblico, garantendo il perseguimento di finalità di interesse pubblico legate all'urbanistica e al territorio. L'inadempimento delle obbligazioni convenute espone il lottizzante a conseguenze giuridiche significative, quali il risarcimento del danno e l'esecuzione forzata delle prestazioni dovute.

La questione giuridica

La questione centrale della controversia riguardava l'accertamento dell'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti da Vecchia Filanda mediante la convenzione del 2008 e la conseguente responsabilità civile della società lottizzante. Il giudice amministrativo doveva valutare se effettivamente sussistesse un inadempimento totale o parziale delle prestazioni dovute e se il comportamento omissivo del privato potesse giustificare una condanna al risarcimento del danno. La questione era cruciale per la salvaguardia del patrimonio pubblico e dei diritti della comunità insediata nel territorio interessato dalle lottizzazioni.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto fondato il ricorso del Comune, accertando che Vecchia Filanda S.r.l. aveva effettivamente inadempito agli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica del 2008. Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa nel testo disponibile, il giudice ha manifestamente valutato la documentazione prodotta dal Comune e verificato che le prestazioni dovute, nelle loro molteplici forme quali opere pubbliche, cedizioni e realizzazioni infrastrutturali, non erano state completamente eseguite o risultavano deficitarie rispetto a quanto contrattualmente stabilito. L'accoglimento del ricorso implica che il collegio ha ritenuto sufficiente la prova dell'inadempimento per accertare pienamente la responsabilità della società convenuta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso del Comune, accertando formalmente e dichiarando l'inadempimento della convenzione urbanistica da parte di Vecchia Filanda S.r.l., con conseguente condanna della società al risarcimento del danno arrecato al Comune medesimo. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna ha sostenuto proprie spese legali senza obbligo di rimborsare l'altra. Il provvedimento è stato ordinato all'esecuzione dall'autorità amministrativa, conferendo al Comune gli strumenti per ottenere l'adempimento coattivo degli obblighi inadempiuti, quale la realizzazione forzata delle opere pubbliche o l'acquisizione dei terreni che dovevano essere ceduti.

Massima

L'inadempimento degli obblighi previsti da una convenzione urbanistica da parte del lottizzante espone il privato a risarcimento del danno a favore dell'ente pubblico e all'esecuzione forzata delle prestazioni inadempiute, qualora il giudice amministrativo accerti la fondatezza della doglianza dell'amministrazione ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'accertamento
e declaratoria dell'inadempimento della convenzione urbanistica dell'11.03.2008 (rep. n.19216 - racc. n. 5587 – notaio Massimo Galli) da parte del lottizzante Vecchia Filanda s.r.l. con conseguente condanna al risarcimento del danno.
sul ricorso numero di registro generale 934 del 2022, proposto da
COMUNE DI VESCOVATO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
VECCHIA FILANDA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Vecchia Filanda S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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