EDILIZIA ED URBANISTICA - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 18 febbraio 2026 |
| Numero | 202600239/2026 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato presentato da un cittadino contro un'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Brescia in data 10 agosto 2022. L'ordinanza era stata adottata sulla base di sopralluoghi condotti il 7 e il 12 aprile 2022 da parte dell'Ufficio Vigilanza Edilizia del Comune, in coordinamento con la Polizia Locale, i Carabinieri, i tecnici dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) e della società APRICA spa, al fine di verificare la realizzazione di opere abusive. A seguito di tali verifiche tecniche congiunte, l'amministrazione comunale ha ingiunto al ricorrente di procedere alla demolizione delle opere realizzate in violazione della normativa edilizia vigente. Il ricorrente ha contestato l'ordinanza ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendone l'annullamento.
Il quadro normativo
La materia della vigilanza edilizia e delle sanzioni per abusivismo edilizio è disciplinata dal Testo Unico dell'Edilizia, che attribuisce ai comuni il compito di verificare il rispetto della normativa costruttiva e di adottare provvedimenti repressivi in caso di violazioni accertate. L'ordinanza di demolizione rappresenta uno strumento amministrativo autoritativo volto a ripristinare la legalità costruttiva e a tutelare il territorio dal dissesto urbano incontrollato. I sopralluoghi e le verifiche tecniche, condotti con il coinvolgimento di uffici specializzati come l'ARPA, costituiscono la base istruttoria per l'adozione di tali provvedimenti. Il controllo giurisdizionale del TAR si estende alla verifica della corretta procedura amministrativa e della legittimità sostanziale dell'ordinanza comunale.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia consisteva nella legittimità dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Brescia sulla base dei sopralluoghi e delle verifiche tecniche effettuate. Il ricorrente contestava presumibilmente sia il procedimento seguito sia la qualificazione giuridica delle opere come abusive, richiedendo al TAR di sindacare l'operato della pubblica amministrazione e di ripristinare una situazione conforme al diritto. La fattispecie comporta delicate questioni relative ai poteri amministrativi di demolizione, alla corretta istruttoria tecnica, e al diritto del ricorrente di difendere i propri interessi patrimoniali e possessori nei confronti dell'azione repressiva della pubblica amministrazione.
La motivazione del giudice
Il TAR, nella camera di consiglio telematica del 6 febbraio 2026, ha esaminato il ricorso e ha ritenuto opportuno dichiarare il procedimento improcedibile anziché entrare nel merito della controversia. Questa decisione rivela che il collegio giudicante ha riscontrato un ostacolo processuale che impediva di giudicare il ricorso secondo la sua sostanza. La dichiarazione di improcedibilità può essere motivata da sopravvenuta carenza di interesse, dalla circostanza che le opere oggetto dell'ordinanza siano state demolite nel frattempo, oppure da altri elementi procedurali che rendessero privo di utilità il controllo giurisdizionale. Il TAR ha altresì omesso di pronunciarsi sul merito, concentrandosi esclusivamente sul profilo della procedibilità del ricorso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso improcedibile, escludendo quindi una decisione di merito sull'ordinanza di demolizione. Le spese della lite sono state compensate, per cui nessuna delle parti è stata gravata dal costo del procedimento. L'ordinanza manutentiva è stata confermata implicitamente attraverso il rigetto della pretesa di annullamento della stessa, e il TAR ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
L'ordinanza di demolizione per opere abusive rimane efficace quando il ricorso risulti improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse o per altre cause di inammissibilità processuale, indipendentemente dalle motivazioni sostanziali della controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l’annullamento dell’ordinanza prot. n. -OMISSIS-, datata 10 agosto 2022, con la quale il Comune di Brescia, sulla base dei sopralluoghi effettuati il 7 e il 12 aprile 2022 dall’Ufficio Vigilanza Edilizia unitamente alla Polizia Locale, ai Carabinieri, e ai tecnici dell’ARPA e di APRICA spa, ha ingiunto al ricorrente la demolizione di opere abusive; sul ricorso numero di registro generale 928 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giancarlo Corbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Brescia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gisella Donati, Francesca Moniga, Francesco Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; -OMISSIS-, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brescia; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Paolo Nasini; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile; spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
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