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Sentenza n. 202600196/2026
16 febbraio 2026

Sentenza n. 202600196/2026

EDILIZIA ED URBANISTICA - MARCIAPIEDE - GRIGLIE - MESSA IN SICUREZZA - ORDINANZA

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data16 febbraio 2026
Numero202600196/2026
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza riguarda due ordinanze sindacali, numerate 9 e 10 e entrambe emanate dal Sindaco di Castiglione delle Stiviere in data 17 gennaio 2024, che imponevano a due comproprietari di un locale adibito a cantina situato in via Giovanni Chiassi di provvedere all'adeguamento dei grigliati di chiusura della bocca di lupo (il bocchettone che da accesso al locale interrato) secondo le specifiche della norma tecnica UNI 11002. Il termine concesso per l'adeguamento era di quindici giorni dalla notifica. La società ricorrente GPF S.r.l., una dei comproprietari del locale, ha impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entrambe le ordinanze, rappresentata dall'avvocato Francesco Ghisi, contestando l'legittimità dell'ordine del Sindaco. Il Comune di Castiglione delle Stiviere ha costituito il suo contraddittorio in giudizio, assistito dall'avvocato Alberto Arrigo Gianolio, defendendo la legittimità dell'atto amministrativo.

Il quadro normativo

Le ordinanze sindacali costituiscono uno strumento ordinamentale attraverso il quale il Sindaco, quale massima autorità locale amministrativa, esercita i propri poteri di ordinanza al fine di tutelare la salute, la sicurezza e l'igiene pubblica sul territorio del Comune secondo le disposizioni contenute nel Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e nel Codice di Sicurezza Antincendio. La norma tecnica UNI 11002 rappresenta lo standard riconosciuto a livello nazionale per la progettazione e l'adeguamento delle griglie di protezione poste a chiusura di bocchettoni che garantiscono l'accesso a locali seminterrati o interrati, assicurando sia la funzione di areazione che quella di prevenzione da cadute accidentali. Il Sindaco è tenuto a vigilare sul rispetto di tali standard quando sussistano rischi per la sicurezza pubblica o per l'incolumità dei cittadini, e può emettere ordinanze contingibili e urgenti vincolanti per i proprietari dei fondi.

La questione giuridica

La controversia affrontata dal tribunale non riguardava nel merito la correttezza dell'ordine di adeguamento né la legittimità dell'esercizio del potere ordinario sindacale, bensì piuttosto la sussistenza della improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Tra il momento della notifica delle ordinanze, avvenuta il 17 gennaio 2024, e l'udienza pubblica fissata per il 21 gennaio 2026, intercorreva un periodo considerevolmente lungo nel quale la situazione fattuale sottesa alla controversia aveva potuto mutare radicalmente. La questione tecnico-processuale posta era dunque se persistesse ancora in capo alla ricorrente un interesse giuridico concretamente rilevante nel veder decidere dal giudice amministrativo la legittimità delle ordinanze stesse.

La motivazione del giudice

Il Tribunale ha ritenuto che nel corso del giudizio fosse sopravvenuta una condizione di fatto tale da rendere il ricorso privo di utilità pratica e di efficacia decisoria. Pur non esplicitandone dettagliatamente le ragioni in motivazione, l'improcedibilità dichiarata suggerisce che la ricorrente aveva eseguito l'adeguamento dei grigliati secondo la norma UNI 11002 oppure che erano comunque venute meno le condizioni per cui il pronunciamento giurisdizionale avrebbe potuto produrre effetti concreti utili alla parte. Secondo il principio consolidato della giurisprudenza amministrativa, il difetto sopravvenuto di interesse ad agire caratterizza i ricorsi sui quali il giudice non può e non deve pronunciarsi nel merito, giacché manca il presupposto processuale essenziale della legittimazione ad agire. Pertanto, la decisione di dichiararsi incompetente quanto al merito della controversia, pur condannando comunque la ricorrente alle spese processuali, costituisce la soluzione più appropriata e conforme ai principi di economia processuale e di correttezza nel processo amministrativo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza tuttavia pronunciarsi nel merito sulla legittimità delle ordinanze sindacali. Contemporaneamente, ha condannato la società ricorrente GPF S.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Castiglione delle Stiviere, liquidate in euro duemiladue e accessori di legge. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 ed è stata resa esecutiva dall'autorità amministrativa.

Massima

Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, tra la notifica dell'ordinanza sindacale e l'udienza di merito, viene meno l'utilità pratica della decisione giurisdizionale in conseguenza dell'esecuzione volontaria del provvedimento impugnato o della mutazione della situazione fattuale sottesa alla controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'annullamento
delle ordinanze sindacali num. 9 e num. 10, entrambe del 17/01/24, Prot. 2862/2024 la prima e Prot.2965/2024 la seconda, notificate entrambe in data 17/01/24, con cui si ordina alla odierna ricorrente ed alla Immobiliare Grazioli srl con sede in Volta mantovana, “nella rispettiva qualità di comproprietari pro quota del locale adibito a cantina posto in via Giovanni Chiassi ed identificato catastalmente al fg. 54 mapp. 249 sub 348, di provvedere entro 15 giorni all’adeguamento dei grigliati posti a chiusura della bocca di lupo a servizio di detto locale in applicazione delle indicazioni dettate dalla Norma UNI 11002.
sul ricorso numero di registro generale 101 del 2024, proposto da
GPF S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Ghisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Castiglione delle Stiviere, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Arrigo Gianolio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castiglione delle Stiviere;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, nessuna delle parti presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
b) condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune resistente le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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