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Sentenza n. 202300182/2023

Sentenza n. 202300182/2023

EDILIZIA ED URBANISTICA - PERMESSO DI COSTRUIRE - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300182/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Renato Azzini e Daniela Doninelli hanno presentato ricorso avverso l'ordinanza del responsabile dell'Area Tecnica numero 1 del 14 gennaio 2020, con cui è stata ingiunta la rimozione di opere edilizie realizzate senza la dovuta autorizzazione in via Livelli nel comune di Carpenedolo. Alla controversia hanno anche fatto seguito due comunicazioni di avvio del procedimento amministrativo risalenti al 26 giugno 2019 e al 12 luglio 2019, che i ricorrenti hanno inteso contestare in via prioritaria per vizi procedurali. Il nucleo della disputa riguarda la legittimità della pretesa dell'amministrazione comunale di ottenere la demolizione di opere realizzate dai ricorrenti sull'immobile di loro titolarità o gestione. Il ricorso è stato iscritto al registro generale del TAR di Brescia con numero 172 dell'anno 2020 e discusso pubblicamente il 14 dicembre 2022.

Il quadro normativo

La materia delle costruzioni abusive è disciplinata dal Testo Unico dell'Edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, che attribuisce all'amministrazione comunale il potere e il dovere di ordinare la rimozione delle opere realizzate in violazione della normativa urbanistica ed edilizia. L'esercizio di tale potere ordinatorio richiede comunque il rispetto del procedimento amministrativo delineato dalla legge 241 del 1990, che prevede l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, la possibilità per i destinatari di presentare osservazioni e memorie difensive, nonché la motivazione adeguata dell'atto finale. La competenza specifica in materia di ordinanze di rimozione appartiene al responsabile dell'Area Tecnica o a altro dirigente competente designato dall'ente locale secondo il proprio ordinamento, il quale dispone dei poteri coercitivi necessari per dare esecuzione ai provvedimenti ablatori. Le comunicazioni procedurali e l'ordinanza medesima costituiscono atti amministrativi impugnabili dinanzi al giudice amministrativo quando vi siano difetti sostanziali o formali.

La questione giuridica

La controversia si incentrava sulla legittimità sia del procedimento amministrativo seguito dall'amministrazione comunale, con riguardo alla regolarità delle comunicazioni di avvio, sia del provvedimento finale costituito dall'ordinanza di rimozione, sotto il profilo della correttezza della qualificazione giuridica dell'opera come abusiva e della corretta titolarità del potere ordinatorio. I ricorrenti potevano contestare sia vizi procedurali nella formazione dell'ordinanza sia l'infondatezza del presupposto di fatto relativo all'abusività stessa, chiedendo al giudice amministrativo di sindacare sia il processo decisionale seguito dall'amministrazione che la correttezza della qualificazione urbanistico-edilizia dell'opera. La questione rivestiva importanza generale in tema di tutela della proprietà privata nei confronti dei poteri ablatori dell'amministrazione, pur operando nel fondamentale contesto dell'interesse pubblico alla legalità urbanistica.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella persona dei magistrati relatori, ha esaminato i profili procedurali e sostanziali della controversia, accertando la regolarità sia delle comunicazioni di avvio del procedimento sia della successiva ordinanza di rimozione. Il collegio ha ritenuto che l'amministrazione comunale competente avesse correttamente esercitato il proprio potere ordinatorio, in quanto basato sulla qualificazione corretta delle opere come effettivamente abusive secondo la normativa urbanistica vigente al momento della realizzazione. Inoltre, il TAR ha valutato che nessun vizio formale o procedurale affliggeva l'ordinanza, avendo l'amministrazione rispettato le comunicazioni obbligatorie e seguito il procedimento prescritto dalla legge. Il giudice ha respinto le difese articolate dai ricorrenti, ritenendo che la pretesa amministrativa di rimozione fosse fondata sia sotto il profilo formale che sostanziale, e che l'esercizio del potere ordinatorio rientrasse correttamente nelle competenze dell'Area Tecnica.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto da Renato Azzini e Daniela Doninelli, rigettando sia le contestazioni procedurali alle comunicazioni di avvio del procedimento sia l'impugnazione dell'ordinanza di rimozione del 14 gennaio 2020. La sentenza ha dichiarato nulle per le spese del giudizio, ripartendole in capo ai ricorrenti secondo la consueta regola della soccombenza. Il provvedimento è stato ordinato per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, confermando quindi la piena legittimità dell'ordinanza di demolizione e degli atti procedurali ad essa propedeutici.

Massima

L'ordinanza di rimozione di opere abusive emanata dal responsabile dell'Area Tecnica, quando corrisponda alle prescrizioni normative urbanistico-edilizie ed osservi il procedimento amministrativo previsto dalla legge, legittimamente vincola il proprietario all'esecuzione della demolizione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l'annullamento
-	dell’ordinanza del responsabile dell’Area Tecnica n. 1 di data 14 gennaio 2020, con la quale è stata ingiunta la rimozione delle opere abusive realizzate in via Livelli;
-	delle comunicazioni di avvio del procedimento di data 26 giugno 2019 e 12 luglio 2019;
sul ricorso numero di registro generale 172 del 2020, proposto da
RENATO AZZINI, DANIELA DONINELLI, rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Luppi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Solferino 10;
COMUNE DI CARPENEDOLO, non costituitosi in giudizio;
VALENTINO TRECCANI, non costituitosi in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Mauro Pedron;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a)	respinge il ricorso;
(b)	nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022, con l'intervento dei magistrati:

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