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Sentenza n. 202600180/2026
16 febbraio 2026

Sentenza n. 202600180/2026

EDILIZIA ED URBANISTICA - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data16 febbraio 2026
Numero202600180/2026
EsitoPRENDE ATTO RINUNZIA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Le società Nodari S.r.l. e Fab-El S.r.l. Unipersonale ricorrevano contro il Comune di Manerba del Garda per ottenere l'annullamento del provvedimento di diniego al cambio di destinazione d'uso da RTA (Residenza Turistica Alberghiera) a residenziale, emesso il 27 giugno 2022 con protocollo 10731/2022. Le ricorrenti desideravano modificare la destinazione d'uso del proprio immobile senza esecuzione di opere e contestavano sia il singolo provvedimento negativo sia l'intera disciplina normativa prevista dal Piano Generale dei Terreni (PGT) del Comune, ritenendo illegittime le disposizioni che imponevano la sottoscrizione di una convenzione urbanistica e il pagamento di un contributo denominato CCA. Il contenzioso si inseriva nel più ampio tema della conversione di immobili inizialmente destinati al turismo verso usi residenziali, questione particolarmente rilevante in ambiti come Manerba del Garda, dove la pianificazione territoriale aveva storicamente privilegiato la destinazione turistica.

Il quadro normativo

La controversia toccava profili disciplinati dalla legge regionale della Lombardia numero 12 del 2005, in particolare l'articolo 52 comma 2, che regola le modalità di cambio di destinazione d'uso degli edifici. Le ricorrenti invocavano la possibilità di ricorrere a una comunicazione unilaterale di cambio d'uso, senza essere assoggettate alle procedure più stringenti del permesso di costruire convenzionato. Il Piano Generale dei Terreni del Comune di Manerba del Garda, approvato con Delibera di Consiglio Comunale numero 25 del 21 maggio 2018, conteneva prescrizioni nelle Norme Tecniche di Attuazione (articolo 32) e nel Piano dei Servizi (punto 5) che secondo le ricorrenti eccedevano le competenze comunali e la normativa regionale sovraordinata, imponendo obblighi procedurali e finanziari non legittimi. La questione si colloca nel quadro della giurisprudenza amministrativa che da decenni dibatte l'ambito di legittima discrezionalità pianificatoria degli enti locali e i limiti della loro potestà normativa in materia urbanistica.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia risiedeva nella qualificazione giuridica del cambio di destinazione d'uso da RTA a residenziale privo di opere: poteva avvenire mediante semplice comunicazione unilaterale, secondo quanto sostenuto dalle ricorrenti sulla base dell'articolo 52 comma 2 della LR 12/05, oppure doveva necessariamente seguire il procedimento del permesso di costruire convenzionato con obbligo di convenzione urbanistica e versamento di contributi aggiuntivi? In secondo luogo era questione se le norme del PGT di Manerba fossero legittime nel configurare tale obbligo oppure rappresentassero un'illegittima imposizione di oneri procedurali non previsti dalla normativa regionale e statale. La vicenda toccava equilibri delicati tra il principio di libera disponibilità dei beni da parte dei privati, i poteri di pianificazione territoriale dei comuni e i principi di legalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale non affrontò nel merito le questioni giuridiche sollevate dalle ricorrenti, poiché il procedimento si concluse anzitempo mediante la rinuncia volontaria al ricorso dichiarata dalle stesse ricorrenti il 29 settembre 2025 e regolarmente notificata e depositata il giorno successivo. Secondo gli articoli 35 comma 2 lettera c, 84 e 85 del Codice del Processo Amministrativo, la rinuncia rappresenta un diritto della parte di abbandonare volontariamente la propria pretesa processuale, determinando ipso facto l'estinzione del giudizio senza necessità di una decisione nel merito. Il collegio, composto dai magistrati Mauro Pedron (Presidente), Costanza Cappelli e Laura Marchio' (Referendaria Estensore), accertata la regolarità della manifestazione di volontà della ricorrente e dell'osservanza delle forme prescritte, procedette alla dichiarazione di estinzione conformemente alle disposizioni di legge processuale. La rinuncia estingue il processo in via ordinaria, senza comportare valutazioni circa il fondamento della pretesa sostanziale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, dichiara estinto il ricorso numero 771 del 2022 in conseguenza della rinuncia presentata dalle ricorrenti. Coerentemente con l'estinzione del procedimento, il Tribunale non applica condanna alle spese di giudizio, disponendo che "nulla" sia versato da alcuna parte, conformemente alla consolidata giurisprudenza secondo cui la rinuncia non comporta condanna alle spese in quanto rappresenta una scelta volontaria della parte. La sentenza ordina infine che essa sia eseguita dall'autorità amministrativa negli eventuali aspetti operativi.

Massima

La rinuncia al ricorso amministrativo, quando regolarmente notificata e depositata secondo le forme previste dal Codice del Processo Amministrativo, determina l'estinzione del procedimento senza necessità di pronunzia nel merito e senza condanna alle spese.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario
Laura Marchio',	Referendario, Estensore
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento del Comune di Manerba del Garda di diniego di cambio di destinazione d'uso senza opere da RTA a Residenziale protocollo 10731/2022 del 27/6/2022;
- dell'art. 32 delle NTA del Piano delle Regole e del punto 5 della relazione tecnica del Piano dei Servizi del PGT vigente del Comune di Manerba del Garda, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 25 del 21/5/2018, limitatamente alla richiesta di approvazione di un permesso di costruire convenzionato e alla richiesta di pagamento di un contributo denominato “CCA”; per il cambio di destinazione d'uso senza opere dell'immobile dei ricorrenti da RTA a residenziale;
nonché
- per l’accertamento ai sensi degli artt. 31 e 34 c.p.a. della fondatezza della pretesa dedotta in termini di sufficienza, nel caso di specie, di una comunicazione unilaterale di cambio d'uso da RTA a residenziale, ai sensi dell'art. 52, comma 2, LR 12/05;
in subordine,
- per la condanna dell'amministrazione al rilascio del provvedimento di cambio d'uso richiesto;
sul ricorso numero di registro generale 771 del 2022, proposto da:
Nodari S.r.l., e Fab-El S.r.l. Unipersonale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Alberto Luppi, con domicilio fisico presso lo studio dello stesso in Brescia via Solferino 10 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Manerba del Garda, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso di data 29 settembre 2025, notificata in pari data e depositata in data 30 settembre 2025 con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa Laura Marchio';
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia allo stesso e lo dichiara estinto.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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