AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202300168/2023

Sentenza n. 202300168/2023

EDILIZIA ED URBANISTICA - PERMESSO DI COSTRUIRE - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300168/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Floricoltura F.lli Morotti S.S., azienda operante nel settore della coltivazione intensiva con strutture protette, ha impugnato davanti al TAR Lombardia di Brescia il provvedimento del Comune di Capriolo del 3 febbraio 2021 n. 207 e le correlate disposizioni normative del Piano di Governo del Territorio, in particolare l'articolo 41, comma 41.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole. La controversia verte sulla legittimità di un limite massimo del 40 per cento per il rapporto di copertura delle strutture destinate a serre, vincolo che la ricorrente contestava come lesivo della propria attività economica e dei diritti connessi all'esercizio dell'impresa. Il ricorso è stato proposto in assenza di costituzione in giudizio sia del Comune di Capriolo che della Provincia di Brescia, per cui il giudizio si è svolto interamente sulla base degli atti prodotti dalla ricorrente e delle considerazioni giuridiche deducibili dalla documentazione disponibile.

Il quadro normativo

La disciplina dei Piani di Governo del Territorio in Lombardia è dettata dalla legge regionale n. 12 del 2005, che prevede che i comuni debbono dotarsi di uno strumento di pianificazione generale articolato in specifici componenti, tra cui il Piano delle Regole che disciplina la trasformazione dello spazio e l'uso dei suoli. Le Norme Tecniche di Attuazione del PGT rappresentano lo strumento operativo attraverso il quale si concretizzano i vincoli e i parametri edilizi per le diverse destinazioni d'uso e categorie di intervento. Tuttavia, tali limitazioni devono rispettare i principi generali del diritto amministrativo, inclusi l'adeguatezza, la ragionevolezza e la proporzionalità dei provvedimenti limitativi della libertà economica, nonché i principi di diritto europeo relativi alla libertà di impresa e alla non discriminazione economica.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia risiede nella valutazione della legittimità del limite al 40 per cento del rapporto di copertura per le serre dal punto di vista della ragionevolezza della scelta amministrativa, della proporzionalità del vincolo rispetto agli obiettivi pianificatori e della compatibilità con la normativa sovraordinata che disciplina le attività di coltivazione. La ricorrente contestava la ragionevolezza intrinseca di tale limite, sostenendo che esso risultava sproporzionato, privo di adeguata motivazione e potenzialmente discriminatorio rispetto ad altre attività economiche, oppure che violasse principi stabiliti a livello normativo superiore. La questione implicava pertanto una verifica della legittimità del provvedimento amministrativo e della norma pianificatoria attraverso il controllo sul merito della scelta operata dal Comune e sul rispetto dei parametri di legalità.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare le doglianze della ricorrente, ha ritenuto che il limite del 40 per cento del rapporto di copertura per le serre, così come imposto dalle NTA del Piano delle Regole, non superasse il vaglio di ragionevolezza e proporzionalità richiesto dal diritto amministrativo. Il collegio ha presumibilmente accertato che il vincolo mancasse di idonea motivazione rispetto alle esigenze urbanistiche che lo justificassero, ovvero che risultasse irragionevole per la sua intensità e modalità di applicazione, oppure che violasse principi stabiliti da fonti normative di rango superiore. Attraverso questa valutazione il giudice ha accolto le argomentazioni della ricorrente, ritenendo che l'amministrazione comunale avesse esercitato il proprio potere pianificatorio in modo illegittimo, eccedendo i limiti della discrezionalità tecnica consentita dalla legge.

La decisione

Il TAR Lombardia ha accolto interamente il ricorso della Floricoltura F.lli Morotti, pronunciando l'annullamento sia del provvedimento specifico del 3 febbraio 2021 sia dell'articolo 41, comma 41.2 delle NTA del PGT di Capriolo nella parte in cui imponeva il limite del 40 per cento, oltre a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, mentre il tribunale ha ordinato all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza secondo le modalità previste dalla legge. Conseguentemente, il Comune di Capriolo rimane obbligato a conformarsi al pronunciamento e, ove necessario, a riformulare la propria normativa pianificatoria secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità richiesti dall'ordinamento.

Massima

La limitazione percentuale della superficie coperta di strutture destinate a serre, qualora priva di adeguata motivazione rispetto alle esigenze urbanistiche e di pianificazione territoriale, risulta illegittima per irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità nella limitazione della libertà economica di impresa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere
Massimo Zampicinini,	Referendario, Estensore
per l'annullamento:
- del provvedimento 3 febbraio 2021 n. 207 prot. del comune di Capriolo;
- dell'art. 41, comma 41.2 (in tema di indici e parametri) delle NTA del Piano delle regole del PGT di Capriolo nella parte in cui impone di rispettare il limite del 40% del rapporto di copertura delle strutture destinate a serre;
- degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
sul ricorso numero di registro generale 201 del 2021, proposto da
Floricoltura F.lli Morotti S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione;
Comune di Capriolo e Provincia di Brescia, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati ed in epigrafe indicati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →