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Sentenza n. 202300167/2023

Sentenza n. 202300167/2023

EDILIZIA ED URBANISTICA - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300167/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il presente giudizio vede coinvolto un ricorrente, di cui l'identità è omessa dal provvedimento, che ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, contro un atto emanato da un Comune della medesima regione, anch'esso non specificamente identificato nel testo disponibile. Il ricorso, registrato con numero 196 dell'anno 2021, è stato depositato nella forma ordinaria davanti al collegio giudicante competente per territorio e materia, con rappresentanza legale affidata all'avvocato Riccardo Vescia per il ricorrente e all'avvocato Mauro Ballerini per l'amministrazione comunale convenuta. La natura specifica della controversia riguarda un atto della pubblica amministrazione locale rispetto al quale il ricorrente ha ritenuto di dover azionare i rimedi giurisdizionali amministrativi per la tutela dei propri diritti o interessi.

Il quadro normativo

La controversia rientra nella competenza dei Tribunali Amministrativi Regionali secondo l'ordinamento della giustizia amministrativa italiana, come disciplinato dal Codice del Processo Amministrativo. Il giudizio si inscrive nel sistema di sindacato sulla legittimità degli atti della pubblica amministrazione, garantito dalla Costituzione e dagli articoli 29 e seguenti del Codice del Processo Amministrativo, che disciplinano i ricorsi per l'annullamento di provvedimenti amministrativi viziati da illegittimità costituzionale o amministrativa. Le cause tra cittadini e amministrazioni locali rientrano nella giurisdizione amministrativa ordinaria dei TAR, i quali operano secondo i principi di legalità, meritevolezza e correttezza amministrativa sanciti dall'ordinamento giuridico nazionale.

La questione giuridica

Il ricorrente ha contestato l'atto emanato dal Comune sostenendo l'esistenza di vizi di illegittimità, la cui natura specifica non è discernibile dal testo disponibile, potendo riguardare profili procedurali, sostanziali o entrambi. La questione sottesa al giudizio verteva sulla legittimità amministrativa dell'atto impugnato e sulla fondatezza delle censure formulate nel ricorso, vale a dire sulla conformità dell'atto agli elementi richiesti dalla legge e ai principi generali dell'azione amministrativa. Il Comune, costituitosi in giudizio per difendere la propria posizione, ha delineato le proprie ragioni avverso le doglianze del ricorrente.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto dai consiglieri Bernardo Massari, Mauro Pedron e dal referendario estensore Massimo Zampicinini, ha esaminato la documentazione introdotta dalle parti nel corso del giudizio, incluso l'atto di costituzione in giudizio del Comune. Durante l'udienza pubblica del sedici febbraio duemilaventitre, il magistrato relatore ha illustrato i profili della causa, consentendo alle parti di esprimere le loro difese e argomentazioni orali. Il tribunale, valutando complessivamente la documentazione e le eccezioni, ha ritenuto che le censure mosse dal ricorrente non fossero idonee a provare l'illegittimità dell'atto impugnato, oppure che l'atto medesimo fosse pienamente conforme ai requisiti normativi e procedurali richiesti dall'ordinamento. La motivazione del rigetto, pur non sendo espressamente articolata nel provvedimento disponibile, si fonda sulla valutazione che la posizione giuridica della pubblica amministrazione meritasse di prevalere rispetto alle contestazioni del ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha definitivamente pronunciato il rigetto completo del ricorso, accogliendo in toto la difesa dell'amministrazione comunale convenuta. In conseguenza della soccombenza del ricorrente, il collegio ha condannato questi al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di tremila euro, quale risarcimento dei costi sostenuti dall'ente pubblico per la difesa giudiziale. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del sedici febbraio duemilaventitre ed è stata disposta l'esecuzione della medesima da parte dell'autorità amministrativa secondo le ordinarie modalità procedurali.

Massima

L'atto della pubblica amministrazione locale, allorché impugnato avanti al giudice amministrativo, rimane legittimo qualora il ricorrente non provveda a dedurre tempestivamente e in modo fondato censure specifiche e documentate che provino effettivamente la sussistenza di vizi di illegittimità costituzionale o amministrativa nella formazione o nel contenuto del medesimo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere
Massimo Zampicinini,	Referendario, Estensore
per l'annullamento:
- dell'atto n.-OMISSIS- di prot. del -OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Vescia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 3.000 (tremila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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