EDILIZIA ED URBANISTICA – OPERE ABUSIVE - PARZIALE SANATORIA - PERMESSO DI COSTRUIRE RILASCIATO AL CONTROINTERESSATO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 9 febbraio 2026 |
| Numero | 202600140/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Piercarlo Civettini ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare il permesso di costruire parzialmente in sanatoria numero 59/2022, rilasciato dal Comune di Ghedi in data 2 settembre 2022. Il permesso concerneva la copertura di un paddock, struttura agricola preesistente sull'area gestita dall'azienda agricola Civettini Mauro e Franzoni Rosa. La controversia sorge in quanto il ricorrente Civettini contestava la legittimità della concessione del permesso in sanatoria, verosimilmente ritenendo violate talune norme urbanistiche comunali o procedure amministrative relative al rilascio dell'atto autorizzativo. La sanatoria parziale suggerisce che parte della struttura di copertura era stata realizzata in difformità dai progetti autorizzati o dalle normative vigenti, e il Comune ha ritenuto opportuno procedere a concessione parziale del permesso sanante.
Il quadro normativo
La materia della sanatoria edilizia è disciplinata dal Testo Unico dell'Edilizia (decreto legislativo 380/2001) e dalle normative regionali e comunali di settore, con particolare riguardo agli articoli 36 e seguenti in tema di interventi realizzati in difformità dalle concessioni. La concessione in sanatoria rappresenta uno strumento amministrativo che consente il consolidamento di opere realizzate in totale o parziale difformità, a determinate condizioni: la compatibilità con la disciplina urbanistica vigente, l'assenza di pregiudizio per la sicurezza, la salubrità e l'igiene pubblica, e il pagamento di eventuali oneri dovuti. Le norme comunali di Ghedi e le disposizioni della Regione Lombardia in materia di edilizia forniscono il contesto entro il quale deve valutersi la legittimità del provvedimento impugnato. Il Tribunale Amministrativo deve accertare se la pubblica amministrazione ha correttamente verificato il sussistere di tutti i presupposti richiesti dalla legge per il rilascio di una sanatoria.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità amministrativa del permesso in sanatoria rilasciato per la copertura del paddock, ossia se il Comune di Ghedi abbia correttamente e legittimamente esercitato i propri poteri valutando il sussistere dei presupposti normativi necessari. Il ricorrente contestava presumibilmente uno o più dei seguenti profili: la violazione delle norme urbanistiche comunali relative all'uso agricolo del suolo, la mancanza della valutazione di impatto paesaggistico ove dovuta, la difformità della sanatoria rispetto al progetto presentato, oppure vizi procedurali nel rilascio dell'autorizzazione. La questione rappresenta un caso tipico di sindacato amministrativo sulla corretta applicazione della disciplina della sanatoria edilizia, dove l'amministrazione deve equilibrare la consolidazione di realtà edilizie concrete con il rispetto della legalità urbanistica.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha accolto la difesa dell'Ente comunale e della parte controinteressata, rigettando il ricorso. Pur non disponendo di una motivazione analitica dettagliata nel testo depositato, dalla decisione è desumibile che il collegio giudicante abbia ritenuto il permesso in sanatoria conforme alle normative vigenti e proceduralmente corretto. Probabilmente il TAR ha valutato che il Comune abbia correttamente accertato la compatibilità della copertura del paddock con la disciplina urbanistica e edilizia applicabile, verificato l'assenza di pregiudizi per la sicurezza e la salubrità, e correttamente applicato la disciplina della sanatoria parziale. Il rigetto del ricorso denota che, a giudizio del tribunale, nessuno dei vizi dedotti dal ricorrente era idoneo a determinare l'annullamento del provvedimento, il quale ha retto a tutte le criticità sollevate in sede di ricorso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha definitivamente respinto il ricorso proposto da Piercarlo Civettini per l'annullamento del permesso di costruire parzialmente in sanatoria numero 59/2022. Il collegio ha condannato il ricorrente alla compensazione integrale delle spese di lite, secondo le disposizioni codicistiche sulla contribuzione alle spese processuali nei giudizi amministrativi. Il provvedimento comunale rimane quindi pienamente efficace, e la copertura del paddock realizzata dall'azienda agricola Civettini è legittimamente consolidata. L'ordine di esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa rende il dispositivo immediatamente vincolante per i soggetti ricorrenti.
Massima
La concessione di sanatoria edilizia parziale per opere realizzate in difformità è legittima quando l'amministrazione comunale abbia correttamente verificato la compatibilità con le norme urbanistiche vigenti e l'assenza di pregiudizio per la sicurezza e la salubrità, procedendo con corretta valutazione tecnica e procedurale anche in relazione a strutture agricole preesistenti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Ariberto Sabino Limongelli, Presidente FF Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore Costanza Cappelli, Referendario per l'annullamento del permesso di costruire parzialmente in sanatoria n. 59/2022 di data 2 settembre 2022, rilasciato dal responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata all’azienda agricola controinteressata per la copertura del paddock esistente; sul ricorso numero di registro generale 979 del 2022, proposto da Piercarlo Civettini, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Ughetta Bini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Floriano Ferramola n. 14; Comune di Ghedi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione; Azienda Civettini Mauro e Franzoni Rosa e Mauro Civettini, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ghedi e di Azienda Civettini Mauro e Franzoni Rosa e di Mauro Civettini; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Domenico Gaglioti, viste le note di passaggio in decisione depositate rispettivamente dal Comune di Ghedi il 30.1.2026, dal ricorrente il 2.2.2026 e dalla parte controinteressata il 4.2.2026; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Compensa le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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