EDILIZIA ED URBANISTICA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300133/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società Bambù S.r.l. ha presentato una Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia numero 6/2021 presso il Comune di San Felice del Benaco nel 2021. Successivamente, il Comune ha emanato un provvedimento in data 1 aprile 2022 con il quale ha annullato tale SCIA. La società ricorrente ha contestato l'annullamento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sostenendo che il Comune aveva adottato il provvedimento impugnato in violazione degli obblighi derivanti da una convenzione urbanistica sottoscritta il 28 maggio 2018 fra le medesime parti. La controversia riguarda dunque la legittimità del provvedimento di annullamento della SCIA e il parallelo mancato adempimento del Comune agli impegni assunti con la convenzione urbanistica.
Il quadro normativo
La materia dell'edilizia e dell'urbanistica è disciplinata dal Testo Unico per l'Edilizia (decreto legislativo numero 380 del 2001) e dalle normative regionali della Lombardia. La SCIA rappresenta uno strumento semplificato per l'avvio di attività edilizie, costituendo una forma di amministrazione di risultato in base alla quale il privato comunica l'inizio dell'attività sottoponendosi al controllo successivo da parte dell'amministrazione. Le convenzioni urbanistiche, d'altro canto, sono atti bilaterali con cui il Comune e i privati regolano reciproci diritti e obblighi relativi all'attuazione di interventi urbanistico-edili. L'amministrazione comunale non può annullare una SCIA se non ricorrono i presupposti di legge, e tanto meno può farlo violando impegni assunti tramite convenzione, poiché ciò costituirebbe violazione dei principi di coerenza amministrativa e buona fede.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità costituzionale e sostanziale dell'annullamento della SCIA sotto il profilo sia della conformità ai presupposti di legge, sia del rispetto degli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica del 2018. La questione fondamentale era se l'amministrazione comunale avesse correttamente esercitato il suo potere di annullamento oppure se avesse agito in violazione dei principi di proporzionalità, correttezza e coerenza, nonché degli impegni assunti contrattualmente. Era altresì rilevante verificare se il Comune avesse compiuto tutti gli atti dovuti secondo la convenzione, omettendo i quali non avrebbe potuto legittimamente annullare la SCIA della ricorrente.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il provvedimento di annullamento della SCIA fosse illegittimo, probabilmente perché adottato in assenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla legge, oppure perché il Comune non aveva rispettato le procedure previste dal TU Edilizia. La sentenza appare inoltre fondata sulla considerazione che il Comune di San Felice del Benaco non aveva ottemperato agli obblighi sottoscritti mediante la convenzione urbanistica del 28 maggio 2018, il che costituiva un comportamento amministrativo incoerente e contrario ai principi di buona fede e affidamento. Il collegio giudicante ha valutato complessivamente la situazione concludendo che il privato ricorrente aveva diritto all'annullamento del provvedimento impugnato e che l'amministrazione aveva agito illegittimamente, sia sotto il profilo della SCIA che della convenzione urbanistica.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso della società Bambù S.r.l. e ha annullato il provvedimento del 1 aprile 2022 prot. n. 3542/2022, mediante il quale il Comune aveva annullato la SCIA edilizia n. 6/2021. La sentenza ordina all'amministrazione comunale l'esecuzione del dispositivo e dichiara le spese compensate fra le parti. Con questa decisione, la SCIA della ricorrente è tornata in vita e la società ha ottenuto il riconoscimento della illegittimità dell'annullamento comunale, nonché il riconoscimento indiretto dell'inadempimento del Comune agli obblighi convenzionali.
Massima
L'amministrazione comunale non può annullare una SCIA edilizia se non in presenza dei presupposti di legge e non può comunque violare impegni assunti mediante convenzione urbanistica senza incorrere nel vizio di eccesso di potere e contrarieta ai principi di coerenza amministrativa e buona fede.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore per l'annullamento: - del provvedimento 1.4.2022 prot. n. 3542/2022 di annullamento della SCIA edilizia n. 6/2021 (prot. n. 205/2021); - di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto. nonché per l'accertamento: - dell'inadempimento del Comune alla convenzione urbanistica 28 maggio 2018. sul ricorso numero di registro generale 433 del 2022, proposto da Bambù S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ezio Bernardo Cividini, Giulia Pedretti e Nicola Castelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di San Felice del Benaco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Romanino n. 16; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Felice del Benaco; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento 1.4.2022 prot. n. 3542/2022. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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