EDILIZIA ED URBANISTICA - CONVENZIONE URBANISTICA - INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAL PRIVATO - AZIONE DI CONDANNA PER L'ESECUZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300130/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Comune di Roncadelle ha proposto ricorso davanti al TAR Lombardia per ottenere l'accertamento dell'inadempimento di specifiche obbligazioni assunte da una società mediante una convenzione urbanistica sottoscritta tra il comune stesso e il privato. La controversia riguarda il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione urbanistica originaria e dalla successiva convenzione modificativa. La situazione sottesa alla causa attiene dunque all'ambito delle relazioni tra pubblica amministrazione locale e operatori privati nel contesto della gestione e dello sviluppo urbanistico del territorio comunale. Il ricorrente Comune ha agito per ottenere dal giudice amministrativo il riconoscimento formale dell'inadempimento contrattuale e la condanna del privato convenuto all'esecuzione delle prestazioni rimaste inadempiute.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dalle norme in tema di convenzioni urbanistiche, disciplinate principalmente dall'articolo 11 della legge n. 765 del 1967 e da successivi interventi normativi che hanno regolato gli accordi tra comuni e privati per la realizzazione di opere pubbliche e urbanizzazioni. Le convenzioni urbanistiche rappresentano uno strumento giuridico mediante il quale l'amministrazione comunale e il privato definiscono reciprocamente i diritti e gli obblighi relativi alla realizzazione di interventi edificatori e alla fornitura di opere di urbanizzazione. Il contenzioso amministrativo che ne deriva ricade nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il quale è competente ad accertare l'inadempimento e a disporre l'esecuzione forzata delle obbligazioni assunte.
La questione giuridica
La controversia si incentra sulla corretta identificazione dei soggetti obbligati dal contratto urbanistico e sulla verifica dell'effettivo inadempimento delle prestazioni ivi previste. In particolare, il giudice ha dovuto stabilire quale tra i soggetti convenuti fosse legittimato a stare in giudizio come responsabile dell'inadempimento e se gli obblighi contrattuali fossero effettivamente rimasti inattuati. La questione si complica ulteriormente per la circostanza che uno dei soggetti convenuti risultava in stato di fallimento, circostanza che incide sia sulla legittimazione processuale che sulle conseguenze della condanna alle spese. Il giudice doveva altresì verificare se le modifiche introdotte dalla seconda convenzione avessero alterato la portata delle obbligazioni originarie e se l'inadempimento potesse essere imputato al convenuto secondo le regole del diritto contrattuale.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto opportuno dichiarare preliminarmente il difetto di legittimazione passiva di Roncadelle Shopping Centre s.r.l., riconoscendo che questa società non poteva rispondere delle obbligazioni derivanti dalla convenzione urbanistica, poiché non era parte del rapporto contrattuale sottostante oppure non aveva la capacità di stare in giudizio per l'esecuzione o la contestazione di tali obblighi. Nel merito il tribunale ha quindi accolto il ricorso promosso dal Comune di Roncadelle, ritenendo provato l'inadempimento delle obbligazioni assunte dalla società convenuta. Il giudice ha ponderato le condotte delle parti e le circostanze di fatto, concludendo che la controparte non aveva adeguatamente eseguito gli obblighi contrattuali assunti. La condanna al pagamento delle spese è stata rivolta al Fallimento della società contraente, in ragione del suo status processuale, mentre è stata disposta la compensazione delle spese nei confronti della società Roncadelle Shopping Centre in conseguenza della dichiarazione di difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il tribunale ha accolto il ricorso del Comune di Roncadelle accertando l'inadempimento delle obbligazioni assunte mediante le convenzioni urbanistiche. Ha condannato il Fallimento della società convenuta al pagamento di euro duemilamila a titolo di spese di giudizio a favore del Comune ricorrente, oltre agli oneri e alle spese generali, nonché alla rifusione del contributo unificato. Ha disposto la compensazione delle spese di giudizio tra il Comune e la società Roncadelle Shopping Centre s.r.l., estinguendo così le reciproche pretese in materia di spese. Ha ordinato infine all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza secondo le modalità previste dalla legge, rendendo la decisione immediatamente vincolante sul piano amministrativo.
Massima
L'inadempimento accertato di obbligazioni assunte mediante convenzione urbanistica legittima il giudice amministrativo a condannare il soggetto obbligato alla esecuzione delle prestazioni rimaste inadempiute e al pagamento delle spese di giudizio nel procedimento di accertamento. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore per l'accertamento dell'inadempimento delle obbligazioni assunte da società convenuta con la convenzione urbanistica n. OMISSIS, per come modificata dalla convenzione urbanistica n. OMISSIS; nonché per la condanna all'adempimento delle menzionate obbligazioni. sul ricorso numero di registro generale 81 del 2020, proposto da Comune di Roncadelle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione; società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Roncadelle Shopping Centre S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Raffaele Cassano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. Visti il ricorso e i relativi allegati. Visti gli atti di costituzione in giudizio. Visti tutti gli atti della causa. Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando: dichiara il difetto di legittimazione passiva di Roncadelle Shopping Centre s.r.l.; accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione. Condanna Fallimento della società convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Roncadelle nella misura di euro duemila, oltre oneri e spese generali; compensa le spese tra Roncadelle Shopping Centre s.r.l. e il Comune ricorrente; dispone altresì la rifusione del contributo unificato in favore del Comune di Roncadelle da parte del Fallimento della società convenuta. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della società convenuta. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati. Esito: ACCOGLIE Tribunale: TAR LOMBARDIA BRESCIA Sezione: SEZIONE SECONDA Data: 1 febbraio 2023
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore per l’accertamento: - dell’inadempimento delle obbligazioni assunte da -OMISSIS-con la convenzione urbanistica n. -OMISSIS-, per come modificata dalla convenzione urbanistica n. -OMISSIS-; nonché per la condanna: - all’adempimento delle menzionate obbligazioni. sul ricorso numero di registro generale 81 del 2020, proposto da Comune di Roncadelle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione; -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Roncadelle Shopping Centre S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Raffaele Cassano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di Roncadelle Shopping Centre S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando: - dichiara il difetto di legittimazione passiva di Roncadelle Shopping Centre s.r.l.; - accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione. Condanna Fallimento -OMISSIS- al pagamento delle spese di giudizio in favore del comune di Roncadelle nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri e spese generali; compensa le spese tra Roncadelle Shopping Centre s.r.l. ed il comune ricorrente; dispone altresì la rifusione del contributo unificato in favore del comune di Roncadelle da parte di Fallimento -OMISSIS- Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di -OMISSIS- Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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