EDILIZIA ED URBANISTICA - PERMESSO DI COSTRUIRE - DINIEGO DEFINITIVO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300112/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società Progresso 80 S.r.l. ha presentato ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, impugnando il provvedimento del Comune di Porto Mantovano che, con diniego datato 30 dicembre 2020, ha rifiutato di rilasciare il permesso di costruire. Il ricorso, registrato al numero 129 del 2021, contestava la legittimità di tale diniego e chiedeva l'annullamento del provvedimento negativo nonché di ogni atto presupposto e conseguente. La ricorrente era rappresentata dagli avvocati Alberto Luppi e Francesco Luppi. Tuttavia, il corso del giudizio ha subito una cesura decisiva quando, il 22 dicembre 2022, nella fase preliminare precedente la discussione del merito, la parte ricorrente ha depositato formale atto di rinuncia al ricorso, dichiarando esplicitamente di non avere più interesse alla prosecuzione del procedimento e alla decisione della controversia.
Il quadro normativo
Il rilascio dei permessi di costruire è disciplinato dal Testo Unico dell'Edilizia, decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, che stabilisce i presupposti, i criteri di valutazione e le procedure attraverso cui l'amministrazione comunale deve pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione edilizia. I ricorsi avverso provvedimenti negativi dell'amministrazione sono esperibili dinanzi al giudice amministrativo secondo le disposizioni del Codice del Processo Amministrativo, decreto legislativo numero 104 del 2010. Quest'ultimo codice disciplina, tra l'altro, la procedibilità dei ricorsi e le situazioni soggettive che ne legittimano il proseguimento, con particolare riferimento all'interesse della parte a che il giudice pronuncia una decisione nel merito della controversia. In particolare, l'articolo 84, comma 4, stabilisce le conseguenze della rinuncia al ricorso, mentre l'articolo 35, comma 1, lettera c), c.p.a., disciplina i casi di improcedibilità per carenza di interesse alla decisione.
La questione giuridica
La questione che il collegio giudicante ha dovuto risolvere non è stata più quella relativa al merito della controversia costruttiva, cioè se il Comune avesse correttamente negato il permesso, bensì una questione di natura processuale e della giurisdizione amministrativa stessa. Specificamente, il giudice ha dovuto valutare se la rinuncia espressa del ricorrente, accompagnata dalla dichiarazione della mancanza di interesse alla decisione, facesse venir meno la legittimazione a ricorrere e la stessa utilità della pronuncia giurisdizionale, rendendo il ricorso improcedibile. La questione riflette un principio fondamentale del diritto processuale amministrativo: il giudice può pronunciarsi solo quando esista una situazione soggettiva di interesse tutelabile che legittimi l'azione; quando l'interessato stesso rinuncia e dichiara di non avere più tale interesse, viene meno un elemento strutturale del ricorso.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, composto dal Presidente Bernardo Massari, dal Consigliere Mauro Pedron e dal Referendario estensore Massimo Zampicinini, ha attentamente valutato l'atto di rinuncia depositato il 22 dicembre 2022 e ha ritenuto che esso manifestasse in modo inequivocabile l'intenzione della parte ricorrente di cessare l'istanza di tutela amministrativa. Il giudice ha osservato che dalla circostanza della rinuncia poteva desumersi, in conformità alle disposizioni dell'articolo 84, comma 4, c.p.a., una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, elemento essenziale affinché il giudice amministrativo possa esercitare la propria giurisdizione. Il TAR ha quindi correttamente applicato il principio per il quale, allorché il ricorrente stesso dichiara di non avere interesse al proseguimento del giudizio, il giudice non può né deve pronunciarsi nel merito della controversia, poiché viene a mancare la legittimazione processuale che fonda la stessa possibilità di una pronuncia giurisdizionale su questioni di diritto amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera c), del Codice del Processo Amministrativo, rifiutandosi di pronunciare una sentenza nel merito della controversia relativa al diniego del permesso di costruire. Con conseguente effetto, la società Progresso 80 S.r.l. non ha ottenuto la tutela nel merito che aveva inizialmente richiesto, tuttavia il Comune di Porto Mantovano non ha ottenuto nemmeno una statuizione favorevole che consolidasse la correttezza del suo operato. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, secondo l'articolo 96 del Codice del Processo Amministrativo, per cui ciascuna parte sostiene le proprie spese e nessuna è condannata a pagare quelle dell'altra. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 1 febbraio 2023 ed è definitiva, ordina l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa ed esaurisce i rimedi ordinari disponibili nel sistema della giustizia amministrativa.
Massima
L'improcedibilità del ricorso amministrativo consegue alla rinuncia espressa del ricorrente e alla sua dichiarazione di mancanza di interesse alla decisione, salvo che il giudice non riscontri sopravvenuti eventi che ripristinino l'interesse medesimo, e determina l'obbligo del giudice di non pronunciarsi nel merito della controversia, fermi restando i poteri sulla compensazione delle spese secondo l'equità.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore per l'annullamento: - del provvedimento del Comune di Porto Mantovano di diniego definitivo del rilascio del permesso di costruire, datato 30.12.2020; - di ogni provvedimento presupposto e consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 129 del 2021, proposto da Progresso 80 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Luppi e Francesco Luppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Porto Mantovano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Nicolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Porto Mantovano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che parte ricorrente ha depositato in data 22 dicembre 2022 atto di rinuncia al ricorso, specificando di non avervi più interesse; ritenuto che da tale circostanza possa desumersi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, co. 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa; ritenuto di dover compensare le spese di giudizio tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile ex art. 35, co. 1 lett. c), c.p.a. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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