EDILIZIA ED URBANISTICA - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE E RIPRISTINO - ORDINANZA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 30 gennaio 2026 |
| Numero | 202600106/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La sentenza riguarda un ricorso proposto da un proprietario terriero contro due ordinanze successive emesse dal sindaco quale autorità amministrativa competente in materia edilizia. Il proprietario aveva realizzato, nel proprio terreno, una piscina fuori terra costituita da una struttura portante in acciaio imbullonata a una piastra di cemento sottostante, con tamponamenti laterali in materiale plastico a doghe, nonché da un vano tecnico in muratura adiacente. L'opera presentava dimensioni significative: la vasca misurava 9,15 metri di lunghezza per 5,10 metri di larghezza, con altezza di 1,20 metri; era inoltre dotata di una pedana esterna rialzata di 60 centimetri, mentre il vano tecnico aveva dimensioni di 2,45 per 2,90 metri con altezza di 1,20 metri. L'amministrazione comunale aveva dapprima ordinato la sospensione immediata dei lavori mediante ordinanza del 23 luglio 2024, ritenendo l'opera realizzata come abusiva e priva delle necessarie autorizzazioni edilizie. Successivamente, con ordinanza del 30 agosto 2024, il sindaco ha ingiunto al proprietario la demolizione totale della piscina e del vano tecnico. Il proprietario ha pertanto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di entrambi i provvedimenti, contestandone la legittimità sostanziale e procedimentale.
Il quadro normativo
La materia degli abusi edilizi e della loro repressione è regolamentata dal Testo Unico dell'Edilizia, ossia il decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 numero 380, il quale disciplina le procedure autorizzative per la realizzazione di opere costruttive e prevede le conseguenze amministrative dell'inosservanza di tali procedure. Secondo la normativa edilizia consolidata, la realizzazione di strutture sul terreno, anche qualora esterne e potenzialmente trasportabili, può configurarsi come "opera" edilizia rilevante qualora presenti caratteri di stanzialità nel sito, di permanenza funzionale, e di connessione significativa con il suolo o con il contesto edificato circostante. In caso di realizzazione abusiva, ossia senza il previo ottenimento dell'autorizzazione edilizia o in difformità rispetto ad essa, l'amministrazione comunale competente è obbligata, salve rare eccezioni, ad ordinare la cessazione dell'abuso e, generalmente, la demolizione dell'opera in questione, secondo le procedure specifiche dettate dal codice dell'edilizia. La sospensione cautelare dei lavori rappresenta una misura amministrativa preliminare destinata a impedire il proseguimento o l'aggravamento dell'abuso mentre si procede alla valutazione della gravità della violazione e si determina il rimedio appropriato.
La questione giuridica
La controversia sottoposta al giudice amministrativo verteva sulla legittimità formale e sostanziale dei provvedimenti di sospensione e demolizione emessi dal sindaco. Il ricorrente contestava innanzitutto se l'opera realizzata dovesse qualificarsi effettivamente come "abuso edilizio" nel senso tecnico e giuridico della disciplina edilizia, oppure se ricadesse nella categoria delle strutture provvisorie o di semplice installazione esenti da autorizzazione edilizia, considerata la sua natura di piscina fuori terra, che potrebbe in teoria essere rimossa. Una seconda questione di rilievo riguardava il rispetto delle procedure amministrative formali, ovvero se l'amministrazione comunale avesse seguito correttamente le modalità previste dalla legge per l'emissione dei provvedimenti, garantendo adeguatamente i diritti procedurali del proprietario e fornendo motivazioni sufficienti e coerenti. In terzo luogo, il ricorrente potrebbe avere contestato la proporzionalità della demolizione come rimedio, sollevando il dubbio se la demolizione fosse necessaria e adeguata rispetto alla entità della violazione commessa, ovvero se alternative meno afflittive fossero state sufficientemente valutate, quali la regolarizzazione mediante sanatoria ove prevista dalla legge, oppure misure di riduzione del danno ambientale.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza pubblicata non riporti una motivazione ampia e dettagliata, circostanza non inusuale per sentenze amministrative di contenuto medio-breve o per atti di ottemperanza, il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto legittimi e correttamente emessi i provvedimenti amministrativi impugnati. Nel corso della sua valutazione, il collegio giudicante ha evidentemente accolto i presupposti sostanziali dell'amministrazione comunale, accertando che l'opera realizzata costituisce effettivamente un abuso edilizio rilevante e non una semplice installazione provvisoria esente da autorizzazione. L'ordinanza di demolizione si è configurata ai sensi della legge come il rimedio obbligatorio e appropriato per il ripristino della legalità urbanistica, in conformità alle disposizioni del Testo Unico dell'Edilizia che prevedono la demolizione quale principale strumento per la rimozione degli abusi dal territorio comunale. Il tribunale ha ritenuto che l'amministrazione avesse agito legittimamente nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali e autoritativi, senza incappare in eccedenze di potere, violazioni procedurali o altre forme di illegittimità idonee a inficiare la validità degli atti. Non sono stati riscontrati elementi giuridici tali da giustificare l'annullamento dei provvedimenti, dal momento che la loro adozione rientrava pienamente negli obblighi e nelle facoltà conferiti dalla normativa vigente in materia di contrasto e repressione degli abusi edilizi.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha definitivamente respinto il ricorso proposto dal proprietario, confermando in tal modo la piena legittimità sia dell'ordinanza di sospensione dei lavori del 23 luglio 2024 che di quella di demolizione del 30 agosto 2024. Il tribunale ha inoltre disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti, il che comporta che ciascuna delle parti procederà a proprio carico per quanto riguarda i costi della lite. È stata infine ordinata l'applicazione delle norme sulla protezione dei dati personali secondo l'articolo 52 del Decreto Legislativo numero 196 del 2003 e secondo il Regolamento europeo numero 679 del 2016, con conseguente oscuramento dal testo pubblicato della sentenza dei dati identificativi del ricorrente e di ogni altro elemento idoneo a renderlo identificabile, a tutela della dignità e della privacy della persona interessata. La sentenza ha efficacia definitiva e costituisce titolo legittimo per l'esecuzione del provvedimento di demolizione da parte dell'autorità amministrativa comunale.
Massima
L'amministrazione comunale è legittimata ad ordinare la demolizione di opere costruite in assenza di idonea autorizzazione edilizia quando le stesse presentino caratteri di stanzialità e connessione funzionale con il suolo, indipendentemente dalle loro dimensioni, e l'ordinanza di demolizione rappresenta esercizio legittimo del potere amministrativo di ripristino della legalità urbanistica.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario Laura Marchio', Referendario, Estensore per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 30.08.2024 con cui il -OMISSIS- ingiungeva la demolizione delle opere abusive consistenti nella realizzazione di una piscina fuori terra con struttura portante perimetrale in acciaio, imbullonata a piastra di cemento sottostante, con tamponamenti laterali di finitura in materiale plastico a doghe (dimensioni della vasca al lordo della struttura mt 9,15x5,10, altezza 1,20, pedana esterna alta 60 cm, dimensioni in pianta mt 9,15x 2,90) e di un vano tecnico in muratura adiacente alla piscina di dimensioni mt 2,45x2,90 e di altezza mt 1,20. - di tutti gli atti collegati, presupposti e conseguenti, ed in particolare della ordinanza n. -OMISSIS- del 23.07.2024, con cui il -OMISSIS- ordinava la sospensione dei lavori sopra descritti. sul ricorso numero di registro generale 798 del 2024, proposto da: -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierina Buffoli e Andrea Mina, con domicilio fisico presso lo studio degli stessi in Brescia via Solferino n. 51 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio fisico presso lo studio dello stesso in Brescia, viale della Stazione n. 37 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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