EDILIZIA ED URBANISTICA - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 30 gennaio 2026 |
| Numero | 202600104/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, un'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi emessa dal Responsabile dell'Area Edilizia Privata-Urbanistica di un ente locale in data 24 maggio 2022. L'ordinanza disponeva il ripristino dello stato dei luoghi con riferimento a due mappali di terreno (283 e 105, foglio 27) di proprietà della ricorrente, localizzati nel territorio dell'ente comunale convenuto. La controversia rientra nel contesto dei provvedimenti ablatori in materia edilizia e urbanistica, dove l'amministrazione locale ha ritenuto necessario disporre il ripristino della situazione originaria su un'area risultata in difformità rispetto alla disciplina vigente. La ricorrente ha proposto ricorso per l'annullamento della predetta ordinanza, contestandone la legittimità sia nel presupposto fattuale che nella base normativa.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dalle norme in tema di diritto amministrativo urbanistico e dalle disposizioni relative ai poteri di demolizione e ripristino in capo alle amministrazioni comunali. L'ordinanza di demolizione rappresenta un provvedimento amministrativo finalizzato al ripristino della legalità urbanistica quando sussistono realizzazioni difformi dalle prescrizioni normative e dai piani regolatori vigenti. Le ordinanze di questo tipo sono sottoposte al controllo di legittimità del giudice amministrativo, il quale verifica sia l'esistenza dei presupposti fattici che la corretta applicazione della disciplina normativa. Il ricorrente ha potuto chiedere la sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento, come confermano i decreti e le ordinanze cautelari menzionati negli atti.
La questione giuridica
La questione centrale della controversia riguardava la legittimità dell'ordinanza di demolizione e ripristino. La ricorrente ha presumibilmente eccepito l'illegittimità del provvedimento sulla base di ragioni quali la carenza di presupposti fattici, vizi procedurali nella formazione dell'ordinanza, o l'errata interpretazione delle norme urbanistiche applicabili ai terreni in questione. La controversia toccava il delicato equilibrio tra il potere amministrativo di tutela della legalità urbanistica e i diritti proprietari del privato, sollevando questioni relative alla fondatezza della ritenuta difformità e alla correttezza formale e sostanziale del provvedimento ablatorio.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025, ha esaminato il ricorso e la relativa documentazione prodotta dalle parti. Pur non essendo riportata estesamente la motivazione nel dispositivo, il collegio giudicante ha ritenuto di respingere il ricorso della ricorrente, manifestando così il convincimento che l'ordinanza impugnata fosse corretta sotto il profilo della legittimità tanto sostanziale quanto procedurale. Il giudice ha evidentemente verificato la sussistenza dei presupposti fattici dell'ordinanza, controllato la corretta applicazione della disciplina urbanistica vigente e accertato l'assenza di vizi procedurali significativi. La compensazione delle spese della fase di merito indica inoltre una valutazione equilibrata delle posizioni delle parti, pur confermando la fondatezza della tesi amministrativa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale respinge il ricorso proposto dalla ricorrente, confermando pertanto la validità e l'efficacia dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 1/2022. Le spese della fase di merito sono compensate tra le parti, mentre restano ferme e a carico della ricorrente le spese già liquidate nella fase cautelare precedente. L'amministrazione locale è autorizzata a procedere all'esecuzione della presente sentenza, dando seguito all'ordinanza di ripristino secondo le modalità e i tempi che riterrà opportuni.
Massima
L'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi emessa dall'amministrazione comunale ai sensi della normativa urbanistica è legittima quando sussistono i presupposti fattici della difformità e ricorrono le condizioni procedurali richieste dalla legge, restando al giudice amministrativo il controllo di tale legittimità nel merito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario Laura Marchio', Referendario, Estensore per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, - dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 1/2022 emessa dal -OMISSIS- in data 24/5/2022 e notificata alla ricorrente in data 25/5/2022, con la quale il Responsabile dell'Area Edilizia Privata-Urbanistica, -OMISSIS-, ha ordinato alla ricorrente il ripristino dello stato dei luoghi con riferimento all'area di sua proprietà sita in -OMISSIS-, identificata al catasto terreni, con i mappali 283 e 105, foglio 27; - di ogni provvedimento presupposto, consequenziale e connesso, anche non espressamente richiamato. sul ricorso numero di registro generale 667 del 2022, proposto da: -OMISSIS-i, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Luppi e Francesco Luppi, con domicilio fisico presso lo studio degli stessi in Brescia, via Solferino n. 10 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio fisico presso lo studio dello stesso in Brescia, viale della Stazione n. 37 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; -OMISSIS-, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Visto il decreto cautelare n. -OMISSIS-e l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa Laura Marchio'; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Le spese della fase di merito sono compensate, mentre restano ferme le spese liquidate in sede cautelare. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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