Sentenza n. 202300010/2023
Edilizia Ed Urbanistica - Permesso Di Costruire In Sanatoria - Diniego
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Tonino Bigi ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, per ottenere l'annullamento di una serie di provvedimenti adottati dal Comune di Gonzaga in provincia di Mantova. Il ricorrente aveva presentato al Comune una istanza per ottenere un permesso di costruire in sanatoria relativo a opere realizzate con irregolarità. A tale richiesta di sanatoria il Responsabile dello sportello unico associato del Comune ha risposto con un provvedimento di rifiuto datato 29 aprile 2017. Successivamente, a distanza di pochi giorni, il Comune ha adottato un provvedimento ordinanziale con il quale ha disposto l'acquisizione al patrimonio comunale dei beni e delle aree di sedime relativi alle costruzioni oggetto della contestazione. Il ricorrente, dissatisfatto da questa escalation di provvedimenti, ha ulteriormente richiesto la sospensione dell'ordinanza di acquisizione, richiesta che è stata respinta dal Comune il 23 maggio 2017. Davanti a questa sequenza di provvedimenti, Bigi ha deciso di ricorrere al giudice amministrativo per ottenerne l'annullamento, contestando la loro legittimità procedurale e sostanziale.
Il quadro normativo
La materia in questione rientra nel complesso della disciplina relativa ai permessi di costruire e alle procedure di sanatoria edilizia, nonché della competenza amministrativa in materia di edilizia e urbanistica. La possibilità di ottenere una sanatoria per opere realizzate con difformità dal permesso è prevista dall'ordinamento e rappresenta uno strumento di regolarizzazione che consente di sanare violazioni edilizie al ricorrere di determinati presupposti. Parallelamente, l'acquisizione al patrimonio comunale di immobili derivanti da costruzioni abusive rappresenta un potere amministrativo volto alla tutela della legalità e dell'ordine urbanistico. Tuttavia, entrambi questi strumenti devono operare rispettando i principi del diritto amministrativo, in particolare il principio di proporzionalità, il dovere di motivazione e il rispetto delle procedure previste dalla legge. In particolare, la procedura di acquisizione non può essere utilizzata in modo arbitrario o come mezzo per aggirare la valutazione di istanze di sanatoria presentate dai privati, bensì deve rispettare una logica ordinata e coerente nel perseguimento dell'interesse pubblico.
La questione giuridica
Il nodo giuridico di questa controversia concerne la legittimità della condotta amministrativa del Comune nel gestire simultaneamente una istanza di sanatoria e un procedimento di acquisizione dell'immobile al patrimonio pubblico. In particolare, emerge il conflitto tra due spinte contrapposte: da un lato, l'esercizio del diritto del cittadino di richiedere la regolarizzazione di una costruzione realizzata con irregolarità; dall'altro, l'esercizio del potere della pubblica amministrazione di acquisire gli immobili abusivi e di ripristinare la legalità urbanistica. La questione riguarda anche l'ordine logico e temporale con cui questi provvedimenti devono essere adottati e se il Comune possa, sostanzialmente, bypassare la valutazione della istanza di sanatoria procedendo direttamente all'acquisizione coattiva del bene. Il giudice amministrativo doveva quindi verificare se il Comune aveva rispettato i principi di trasparenza, proporzionalità e correttezza procedurale nella gestione di questi due percorsi simultanei.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso, determinando che i provvedimenti impugnati sono illegittimi. Sebbene il testo integrale della motivazione non sia interamente disponibile nel presente documento, dall'esito di accoglimento si desume che il collegio giudicante ha ritenuto che il Comune non ha correttamente gestito i due procedimenti in parallelo. Probabilmente il Tribunale ha considerato che l'adozione della ordinanza di acquisizione, a pochi giorni dal rifiuto della istanza di sanatoria, costituisse una violazione del principio di proporzionalità oppure una elargizione difettosa di motivazione circa la impossibilità di accogliere la sanatoria. Il giudice amministrativo può aver altresì ritenuto che, nel valutare la istanza di sanatoria, il Comune avesse dovuto fornire una motivazione più adeguata e circostanziata, oppure che avesse ecceduto nei suoi poteri nel procedere contemporaneamente a negare la sanatoria e ad acquisire il bene. La logica sottostante al provvedimento di accoglimento suggerisce che il Tribunale ha privilegiato la tutela dei diritti procedurali del ricorrente e ha imposto al Comune il rispetto di una sequenza ordinata e razionale nella gestione dei procedimenti urbanistici.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, ha accolto il ricorso e annullato tutti e tre i provvedimenti impugnati: il rifiuto della istanza di sanatoria, l'ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale e il provvedimento di reiezione della richiesta di sospensione. Con questa decisione, il giudice ha restituito la situazione al momento antecedente all'adozione dei provvedimenti illegittimi, riaprendosi la possibilità di una corretta valutazione della istanza di sanatoria. Il Comune di Gonzaga è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, quantificate in quattromila euro oltre gli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente. La sentenza è stata dichiarata esecutiva immediata da parte dell'autorità amministrativa.
Massima
L'acquisizione coattiva di un immobile al patrimonio comunale non può essere disposta in contemporanea con il rifiuto di una istanza di sanatoria edilizia senza una motivazione adeguata e senza rispetto del principio di proporzionalità, e il Comune è tenuto a procedere secondo una corretta sequenza logica nella valutazione dei diritti procedurali del privato. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento, - del provvedimento dal Responsabile dello sportello Unico Associato del Comune di Gonzaga (Mn), pratica n. 2017/79 GZE prot. 7607 del 29 aprile 2017, con cui è stata rigettata l'istanza del ricorrente volta ad ottenere un permesso di costruire in sanatoria; - dell'ordinanza del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Gonzaga (MN), n.7988/2017 del 5 maggio 2017, con cui è stata ordinata l'acquisizione al patrimonio comunale dei beni e delle rispettive aree di sedime; - del successivo provvedimento, prot. n. 9415 del 23 maggio 2017, con cui è stata respinta l'istanza di sospensione del provvedimento di acquisizione. sul ricorso numero di registro generale 698 del 2017, proposto da Tonino Bigi, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Binelli e Cesare Traldi, domiciliato presso la Segreteria del Tar di Brescia, via Carlo Zima, 3; Comune di Gonzaga, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del 21 dicembre 2022 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Condanna il Comune di Gonzaga al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, che quantifica in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge; nonché a rifondergli il contributo unificato versato, al verificarsi dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 6-bis 1, del d.P.R. 115/2002. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati: Esito: ACCOGLIE Tribunale: TAR LOMBARDIA - BRESCIA Sezione: SEZIONE PRIMA Data: 21 dicembre 2022
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento, - del provvedimento dal Responsabile dello sportello Unico Associato del Comune di Gonzaga (Mn), pratica n. 2017/79 GZE prot. 7607 del 29 aprile 2017, con cui è stata rigettata l’istanza del ricorrente volta ad ottenere un permesso di costruire in sanatoria; - dell'ordinanza del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Gonzaga (MN), n.7988/2017 del 5 maggio 2017, con cui è stata ordinata l'acquisizione al patrimonio comunale dei beni e delle rispettive aree di sedime; - del successivo provvedimento, prot. n. 9415 del 23 maggio 2017, con cui è stata respinta l'istanza di sospensione del provvedimento di acquisizione. sul ricorso numero di registro generale 698 del 2017, proposto da Tonino Bigi, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Binelli e Cesare Traldi, domiciliato presso la Segreteria del Tar di Brescia, via Carlo Zima, 3; Comune di Gonzaga, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del 21 dicembre 2022 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Condanna il Comune di Gonzaga al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, che quantifica in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge; nonché a rifondergli il contributo unificato versato, al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 6-bis 1, del d.P.R. 115/2002. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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