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Sentenza n. 202300170/2023

Sentenza n. 202300170/2023

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO – ORDINE DI SGOMBERO - ACCESSO AI DOCUMENTI - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300170/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato istanza di accesso agli atti presso un Comune della Lombardia, richiedendo l'accesso a determinati dati e documenti detenuti dall'amministrazione. Il Comune ha opposto diniego all'istanza presentata, comunicandolo al ricorrente mediante PEC in data non specificata a causa di misure di protezione dei dati personali. Dinanzi alla negazione dell'accesso, il ricorrente ha deciso di impugnare il provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezio di Brescia, ritenendo illegittimo il diniego e violativo dei principi fondamentali dell'accesso agli atti amministrativi. La controversia si inserisce nel contesto della trasparenza amministrativa e del diritto del cittadino di conoscere i dati in possesso della pubblica amministrazione.

Il quadro normativo

La disciplina dell'accesso agli atti amministrativi trova fondamento nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, noto come Codice della privacy, il quale regola il trattamento dei dati personali da parte degli enti pubblici. La materia è inoltre governata dal Regolamento europeo numero 679 del 2016, il cosiddetto GDPR, che ha introdotto standard più rigorosi in materia di protezione dei dati e trasparenza. Il diritto di accesso agli atti rappresenta un principio fondamentale dell'ordinamento amministrativo italiano, sancito anche dalla Costituzione attraverso principi di trasparenza, partecipazione e buon andamento dell'amministrazione. La legge consente dinieghi all'accesso solo in casi specifici, quali motivi di sicurezza, riservatezza o protezione di terzi, ma tali eccezioni devono essere interpretate restrittivamente e adeguatamente motivate dal Comune.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia concerne la legittimità del diniego opposto dal Comune all'istanza di accesso agli atti. Si discuteva se l'amministrazione avesse correttamente applicato le norme in materia di protezione dei dati personali, ovvero se avesse indebitamente invocato motivi di riservatezza o tutela della privacy al fine di negare l'accesso a informazioni che il ricorrente aveva legittimamente diritto di conoscere. La questione rimanda al delicato bilanciamento tra il diritto di accesso ai dati amministrativi, da un lato, e la protezione della riservatezza personale, dall'altro, un equilibrio che la giurisprudenza amministrativa è costantemente chiamata a preservare. In particolare, era in discussione se il Comune avesse compiuto una valutazione proporzionata e concreta dei dati richiesti, oppure se avesse operato un rifiuto aprioristico e non sufficientemente motivato.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha analizzato il provvedimento del Comune alla luce dei principi costituzionali di trasparenza amministrativa e del quadro normativo vigente in materia di accesso agli atti. Il collegio giudicante ha ritenuto che il diniego opposto dal Comune non fosse adeguatamente motivato ovvero che le ragioni addotte non fossero sufficienti a giustificare la restrizione del diritto di accesso, quale diritto fondamentale del cittadino nei confronti dell'amministrazione pubblica. Il TAR ha probabilmente considerato che il Comune avrebbe dovuto compiere una valutazione specifica e ponderata dei dati richiesti, distinguendo tra elementi effettivamente sensibili e informazioni accessibili, anziché operare un diniego generico e indiscriminato. Il giudice ha riconosciuto che, anche in presenza di considerazioni legate alla protezione dei dati, non poteva essere lecitamente impedito l'accesso senza una previa e scrupolosa analisi delle modalità attraverso cui comunicare le informazioni in forma compatibile con la riservatezza. La decisione riflette l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, secondo il quale le eccezioni al diritto di accesso devono essere interpretate stricto sensu e non possono trasformarsi in ostacoli insurmontabili.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di diniego dell'istanza di accesso emesso dal Comune. Con il provvedimento ha ordinato al Comune di comunicare i dati richiesti al ricorrente entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese della lite sono state compensate, mentre è stata liquidata a titolo di patrocinio a spese dello Stato la somma di mille euro a favore del difensore del ricorrente, quale rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della difesa in giudizio. Infine, il TAR ha disposto che la sentenza fosse eseguita dalle autorità amministrative, sottolineando l'obbligatorietà dell'adempimento e prevedendo misure di oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela della sua dignità personale secondo le disposizioni del Codice della privacy.

Massima

L'amministrazione pubblica non può opporre un diniego indiscriminato all'accesso agli atti sulla base di generiche considerazioni in materia di protezione dei dati personali, ma è tenuta a compiere una valutazione specifica e motivata, verificando la possibilità di comunicare le informazioni richieste attraverso modalità compatibili con la tutela della riservatezza e il rispetto della normativa sulla privacy.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere
Massimo Zampicinini,	Referendario, Estensore
per l'annullamento:
- del provvedimento di diniego dell'istanza di accesso agli atti emesso in data -OMISSIS- dal Comune di-OMISSIS- e comunicato a mezzo pec in data -OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 985 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Veri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Geroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune intimato di comunicare all’interessato i dati richiesti nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Liquida, a titolo di patrocinio a spese dello Stato, l’importo di € 1.000 (mille), oltre a IVA e CPA, da corrispondere al difensore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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