DEMANIO E PATRIMONIO REGIONALE - MALGHE E ALPEGGI – CONCESSIONE - GARA - AGGIUDICAZIONE AL CONTROINTERESSATO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300518/2023 |
| Esito | Respinto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Alessandro Fede, Referendario per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto dirigenziale n. 862 del 2 agosto 2022 avente ad oggetto “Aggiudicazione definitiva della concessione pluriennale 2022-2027 dell'alpeggio denominato “Vaia” nella FDR Vaia in Comune di Bagolino (BS)”; - del decreto dirigenziale n. 750 del 6 luglio 2022 avente ad oggetto la “Approvazione del verbale n. 3 di esperimento di gara ad asta pubblica per la concessione pluriennale 2022-2027 dell'alpeggio denominato “Vaia” nella FDR Vaia in Comune di Bagolino (BS)”; - di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli testé citati. nonché per la caducazione/declaratoria di inefficacia del contratto (ad oggi non conosciuto) eventualmente stipulato tra ERSAF e Alessi Giacomo, e in subordine per il risarcimento dei danni per equivalente. B) Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Azienda Agricola Alessi Giacomo il 23/9/2022: - del decreto dirigenziale n. 862 del 2 agosto 2022 avente ad oggetto “Aggiudicazione definitiva della concessione pluriennale 2022-2027 dell'alpeggio denominato “Vaia” nella FDR Vaia in Comune di Bagolino (BS)”, limitatamente alla parte in cui assegna alla ricorrente in via incidentale il punteggio di 56 punti per l'offerta gestionale, anziché gli spettanti 61 punti. - del decreto dirigenziale n. 750 del 6 luglio 2022 avente ad oggetto la “Approvazione del verbale n. 3 di esperimento di gara ad asta pubblica per la concessione pluriennale 2022-2027 dell'alpeggio denominato “Vaia” nella FDR Vaia in Comune di Bagolino (BS)” limitatamente alla parte in cui assegna alla ricorrente in via incidentale il punteggio di 56 punti per l'offerta gestionale, anziché gli spettanti 61 punti. sul ricorso numero di registro generale 757 del 2022, proposto da Azienda Agricola Bugna Daniel e Azienda Agricola Pe Lamberto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Andrea Di Lascio e Saul Monzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaela Antonietta Maria Schiena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Donatella Mento in Brescia, via Cipro n. 30; Azienda Agricola Alessi Giacomo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Le Delizie di Montagna S.C.A., non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di ERSAF e dell’Azienda Agricola Alessi Giacomo; Visto il ricorso incidentale proposto dall’ Azienda Agricola Alessi Giacomo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, principale e incidentale, come in epigrafe proposti, così decide: a) accoglie il ricorso principale e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato; b) respinge il ricorso incidentale; c) dichiara l’inefficacia del contratto di concessione del 29 luglio 2022 tra ERSAF e Alessi Giacomo; d) condanna ERSAF e l’Azienda Agricola Alessi Giacomo, in solido tra loro, a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida complessivamente in € 5.000,00 (cinquemila), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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