DEMANIO E PATRIMONIO - DEMANIO COMUNALE - AREA PRIVATA - PERMUTA - SDEMANIALIZZAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 9 marzo 2026 |
| Numero | 202600334/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sezione staccata di Brescia è stato chiamato a pronunciarsi su un ricorso presentato da sette cittadine (Elena Ghezzi, Joanna Maria Ghezzi, Silvia Calvi, Laura Calvi, Myriam Calvi, Piera Calvi e Silvia Ghezzi) contro una deliberazione del consiglio comunale del Comune di Lenna in provincia di Bergamo. La deliberazione in questione, adottata il 6 ottobre 2023 e pubblicata sull'albo pretorio online dal 18 ottobre al 2 novembre 2023, riguardava una permuta immobiliare fra il patrimonio comunale e aree di proprietà privata, specificamente lo scambio fra un'area municipale di 27 metri quadri (già classificata come strada) e un'area privata di 165 metri quadri da scorporare dal mappale catastale 818. Le ricorrenti contestavano la legittimità della deliberazione affermando di non essere state mai notificate di questo provvedimento, sebbene potessero vantare un interesse giuridicamente rilevante rispetto alla permuta. Nel ricorso venivano inoltre impugnati tutti gli atti conseguenti, presupposti o comunque connessi alla deliberazione stessa, laddove capaci di pregiudicare gli interessi delle ricorrenti.
Il quadro normativo
La controversia si colloca nell'ambito del diritto amministrativo locale e della gestione del patrimonio comunale, disciplinata dal testo unico enti locali (decreto legislativo 267 del 2000) e dalle relative norme di legge sui beni patrimoniali degli enti pubblici. Le deliberazioni del consiglio comunale costituiscono esercizio di potestà amministrativa e devono rispettare sia i principi procedurali di trasparenza e pubblicità che le regole sostanziali sulla legittimità dell'azione amministrativa. La notificazione dei provvedimenti amministrativi ai soggetti legittimati a ricorrere rappresenta un elemento procedurale fondamentale in materia di ricorsi amministrativi, poiché solo il rispetto di tale obbligo garantisce il pieno accesso alla tutela giurisdizionale. Nel contesto di operazioni di permuta immobiliare che incidono sulla compagine patrimoniale comunale, devono essere rispettate le procedure di competenza dell'ente locale secondo le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti.
La questione giuridica
La questione centrale riguardava la legittimità della deliberazione di permuta adottata dal consiglio comunale e in particolare se l'assenza di notificazione alle ricorrenti costituisse un vizio procedimentale idoneo a determinare l'annullamento del provvedimento. Le ricorrenti sostenevano di avere un interesse legittimato a impugnare la deliberazione per il pregiudizio che l'operazione di scambio avrebbe potuto recare ai loro diritti o interessi, ma il Comune contendeva la fondatezza di tale pretesa e la stessa legittimazione ad agire del gruppo ricorrente. Centrale nel giudizio era la verifica se la deliberazione fosse stata validamente adottata secondo le procedure richieste dall'ordinamento e se le ricorrenti potessero dimostrare una lesione concreta dei loro diritti o un effettivo danno conseguente alla permuta.
La motivazione del giudice
Il colleggio giudicante ha preferito non diffondere ampiamente il ragionamento motivazionale (la sentenza pubblica contiene solo il dispositivo e l'epigrafe), ma ha comunque sottoposto a vaglio critico gli argomenti dedotti dalle ricorrenti. Considerando l'esito del respingimento, il TAR ha verosimilmente ritenuto che la deliberazione del consiglio comunale fosse stata legittimamente adottata e che le ricorrenti non fossero titolari di un interesse legittimato idoneo a contestare l'operazione di permuta nel merito, oppure che non fosse stato provato un danno concreto derivante dalla deliberazione stessa. Il giudice amministrativo ha valutato la sussistenza dei presupposti soggettivi (titolarità di diritti o interessi legittimati) e oggettivi (vizi procedimentali o sostanziali della deliberazione) senza riscontrare elementi sufficienti a cassare il provvedimento.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso nella sua interezza, rigettando quindi la domanda di annullamento della deliberazione consiliare n. 17 del 6 ottobre 2023 e di tutti gli atti da essa derivati o ad essa connessi. Le spese di giudizio sono state compensate fra le parti, secondo la equa valutazione del magistrato circa la ragionevolezza della controversia. Il provvedimento è stato dichiarato esecutivo dall'autorità amministrativa ed è passato in giudicato con l'ordinanza di pronunciamento della sentenza nella camera di consiglio di Brescia.
Massima
La deliberazione consiliare in materia di permuta immobiliare non è soggetta ad annullamento per vizio di notificazione qualora le ricorrenti non dimostrino di titolare un interesse legittimato specificamente pregiudicato dall'operazione immobiliare e qualora la deliberazione stessa sia stata validamente adottata secondo la procedura richiesta dall'ordinamento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'annullamento - della deliberazione del consiglio comunale del Comune di Lenna (BG) n. 17 datata 6.10.2023 pubblicata dal 18.10.2023 al 2.11.2023 all’Albo Pretorio on-line, mai notificata alle ricorrenti, avente ad oggetto “Permuta dell’area di proprietà comunale di mq 27 (già strada) con Area di proprietà privata di mq 165 (da stralciarsi dal mappale n. 818)” (v. All. II – Deliberazione n. 17 del 6.10.2023); - nonché di ogni atto preordinato, presupposto e connesso e/o consequenziale, laddove lesivo degli interessi delle ricorrenti. sul ricorso numero di registro generale 583 del 2024, proposto da Ghezzi Elena, Joanna Maria, Calvi Silvia, Calvi Laura, Calvi Myriam, Calvi Piera, Ghezzi Silvia, rappresentate e difese dall'avvocato Viviana Rucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Lenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gravallese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Calvi Raffaella, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Acquaroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lenna e di Raffaella Calvi; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, nei sensi e con le precisazioni di cui in motivazione. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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