DEMANIO COMUNALE - IMMOBILE COMMERCIALE – LOCAZIONE - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300255/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società Casino Gardone S.r.l., con sede a Bolzano, ha promosso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per contestare una serie di atti adottati dal Comune di Gardone Riviera riguardanti la gestione di un procedimento di asta pubblica per la locazione dell'immobile commerciale comunale denominato Ristorante Casinò, situato in Corso Zanardelli numero 166. Il ricorso principale, presentato nella forma di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, è stato trasportato in sede giurisdizionale amministrativa e impugnava l'aggiudicazione provvisoria dell'asta avvenuta nel mese di agosto 2021. Successivamente, la ricorrente ha depositato due distinti ricorsi per motivi aggiunti avverso, rispettivamente, la revoca dell'aggiudicazione provvisoria determinata nel mese di aprile 2022 e la successiva nuova aggiudicazione provvisoria del medesimo immobile, accompagnata dall'invito alla ricorrente di esercitare il diritto di prelazione alle condizioni offerte da un altro partecipante. La controversia si inscrive quindi nel contesto della gestione amministrativa di procedimenti di gara pubblica e delle modalità di affidamento di beni immobili di proprietà comunale, materia particolarmente rilevante per la trasparenza e la corretta gestione del patrimonio pubblico locale.
Il quadro normativo
La disciplina applicabile concerne in primo luogo la gestione dei procedimenti di gara pubblica per l'affidamento e la locazione di beni immobili appartenenti agli enti locali, materia regolata dal codice dei contratti pubblici e da norme specifiche di diritto amministrativo. In tale ambito rilevano i principi generali di trasparenza, imparzialità e concorrenzialità che devono governare l'esercizio di funzioni amministrative incidenti sull'utilization e la monetizzazione del patrimonio pubblico. Assume inoltre rilievo la disciplina relativa all'aggiudicazione provvisoria, alla sua revoca e ai diritti che possono vantare i partecipanti al procedimento, segnatamente quelli riguardanti la possibilità di esercitare prelazione nelle ipotesi di cambio dell'aggiudicatario. Il ricorso amministrativo, nella forma straordinaria al Presidente della Repubblica, è sottoposto a specifiche condizioni di ricevibilità, in particolare quanto ai termini di presentazione e alle ipotesi di grave violazione di norme procedurali o di travisamento dei fatti, condizioni che il giudice amministrativo è tenuto a verificare preliminarmente.
La questione giuridica
Il punto decisivo che il Tribunale ha dovuto affrontare riguarda innanzi tutto la ricevibilità formale dei ricorsi proposti, particolarmente del ricorso principale originariamente presentato come ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e successivamente trasferito presso il giudice amministrativo. La questione tocca la legittimazione ad agire della ricorrente e la corretta forma di proposizione della domanda nel giudizio amministrativo. Secondariamente, emerge la questione sostanziale relativa alla legittimità degli atti di revoca dell'aggiudicazione provvisoria e di nuova aggiudicazione, nonché alla corretta applicazione della disciplina sul diritto di prelazione nei contratti pubblici. La complessità risiede nel valutare se il Comune ha agito legittimamente nel revocare l'aggiudicazione iniziale e se, nella successiva procedura, abbia rispettato gli obblighi procedurali derivanti dalla normativa sui diritti dei partecipanti.
La motivazione del giudice
Il Tribunale ha proceduto con approccio metodico, esaminando dapprima la ricevibilità formale del ricorso principale, dichiarandolo improcedibile poiché proposto originariamente nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Tale dichiarazione di improcedibilità deve intendersi come conseguenza di vizi procedurali o di mancanza dei presupposti richiesti per la ricevibilità di tale forma di ricorso. Similmente, ha dichiarato improcedibile il primo ricorso per motivi aggiunti, probabilmente per ragioni di tempestività o di altra condizione formale di ricevibilità. Per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti, avverso la nuova aggiudicazione e l'invito a esercitare il diritto di prelazione, il Tribunale ha ritenuto di respingerlo nel merito, il che implica che l'atto impugnato sia risultato legittimo sotto il profilo sostanziale. Questa decisione indica che il Comune ha correttamente esercitato i propri poteri amministrativi nella gestione della procedura di gara, nella revoca dell'aggiudicazione e nella successiva aggiudicazione, nonché nell'applicazione delle norme sul diritto di prelazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella composizione collegiale indicata, ha così statuito: ha dichiarato improcedibile il ricorso principale relativo alla forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; ha dichiarato improcedibile il primo ricorso per motivi aggiunti contro la revoca dell'aggiudicazione; ha respinto il secondo ricorso per motivi aggiunti impugnante la nuova aggiudicazione e l'invito al diritto di prelazione; ha inoltre compensato le spese di giudizio tra le parti, il che significa che ciascuna parte sopporterà le proprie spese senza condanna della controparte. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 ed è stata ordinato che fosse eseguita dall'autorità amministrativa, con effetto vincolante per il Comune di Gardone Riviera.
Massima
In materia di procedimenti di gara pubblica per la locazione di beni immobili comunali, il ricorso amministrativo deve essere proposto in forma tempestiva e secondo le modalità previste dalla legge, e il Comune conserva la legittima facoltà di revocare un'aggiudicazione provvisoria e di procedere a nuova aggiudicazione applicando correttamente la disciplina relativa ai diritti dei partecipanti, purché agisca nel rispetto dei principi di trasparenza e corretta gestione del procedimento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) della determina del Responsabile Area Tecnica del Comune di Gardone Riviera n. 229/R.G. del 26.08.2021, pubblicata nell’albo pretorio online del Comune di Gardone Riviera in data 30.08.2021 per 15 giorni consecutivi così sino alla data del 14.09.2021, avente ad oggetto l’aggiudicazione provvisoria dell’asta pubblica per l’affidamento in locazione dell’immobile commerciale di proprietà comunale “Ristorante Casinò” posto a Gardone Riviera, Corso Zanardelli n. 166; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente. Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato da Casino Gardone S.r.l. in data 4 luglio 2022: per l’annullamento c) della determina del Responsabile Area Tecnica del Comune di Gardone Riviera n. 108/R.G. del 6.04.2022 (progressivo n. 33 del registro delle determine dell’Area Tecnica), pubblicata nell’albo pretorio online del Comune di Gardone Riviera in data 8.04.2022 e comunicata in pari data, avente ad oggetto “Revoca aggiudicazione in via provvisoria della locazione dell’immobile commerciale di proprietà comunale sito in Gardone Riviera in località "Casinò" Corso Zanardelli n°166 alla società Casinò Gardone Srl con sede in Bolzano”; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente. Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato da Casino Gardone S.r.l. in data 5 ottobre 2022: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia e/o adozione di idonee misure cautelari, e) della determina del Responsabile Area Tecnica del Comune di Gardone Riviera n. 204/R.G. del 24.06.2022 (progressivo n. 64 del registro delle determine dell’Area Tecnica), avente ad oggetto “Aggiudicazione provvisoria asta pubblica per l’affidamento in locazione immobile commerciale di proprietà comunale “Ristorante Casinò” posto a Gardone Riviera Corso Zanardelli n. 166”; f) della nota prot. n. 5669 dd. 24.6.2022 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Gardone Riviera, con la quale la ricorrente è stata invitata ad esercitare il diritto di prelazione alle condizioni offerte dal secondo classificato; g) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 209 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Casino Gardone S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angela Giebelmann e Alessandro Tudor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della prima, in Brescia, via Solferino n. 10; Comune di Gardone Riviera, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Brescia, viale della Stazione n. 37; Nunu’s Italia S.r.l., non costituita in giudizio; Mihut Ionut Bogdan, non costituito in giudizio; Visti l’atto introduttivo del giudizio contente il ricorso principale e i relativi ricorsi per motivi aggiunti, nonché gli allegati agli stessi; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gardone Riviera; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi; Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così statuisce: a) dichiara improcedibile il ricorso principale contenuto nell’atto di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; b) dichiara improcedibile il primo ricorso per motivi aggiunti; c) respinge il secondo ricorso per motivi aggiunti; d) compensa tra le parti le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
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