DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. DI REZZATO N. 33, CONCERNENTE, CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA II VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) ED ATTI CONNESSI.
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300925/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società Sara Ing. Sandro Benussi S.r.l. ha proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, contro la deliberazione del Consiglio Comunale di Rezzato n. 33/2018, con cui è stata approvata in via definitiva la II Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT), in particolare nella parte che disciplina il comparto "ATR 14 - EX MICROPLASTICA", una proprietà della ricorrente. La società lamentava che la variante confermava sostanzialmente le previsioni già contenute nel precedente PGT approvato nel 2012 (che era stato a sua volta impugnato dalla ricorrente), mantenendo una consistente riduzione delle possibilità edificatorie rispetto al vecchio Piano Regolatore Generale previgente. In sede di variante, la ricorrente aveva presentato osservazioni specifiche richiedendo il riconoscimento di un'edificabilità adeguata ai volumi già esistenti sul terreno e la rimozione dei vincoli e delle limitazioni che le impedivano uno sfruttamento coerente della proprietà. Il Comune di Rezzato aveva tuttavia respinto tali osservazioni attraverso uno specifico documento di controdeduzioni, facendo propria la valutazione tecnico-urbanistica già contenuta nel precedente strumento di pianificazione.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nell'ambito della disciplina urbanistica della Regione Lombardia, in particolare nella normativa relativa ai Piani di Governo del Territorio e alle loro varianti. I PGT costituiscono lo strumento principale di pianificazione territoriale secondo la Legge Regionale Lombardia n. 12/2005, che ha sostituito il previgente sistema dei Piani Regolatori Generali. La legge regionale prevede che le varianti ai PGT debbano seguire procedure pubbliche di consultazione, nel corso delle quali i cittadini e i proprietari interessati possono presentare osservazioni a cui l'amministrazione comunale è tenuta a controdedurre adeguatamente prima dell'approvazione definitiva. Il ricorso amministrativo dinanzi al TAR rappresenta il principale strumento di tutela giurisdizionale nei confronti delle deliberazioni comunali ritenute illegittime per violazione di legge, regolamenti, principi generali dell'ordinamento o per vizio procedimentale.
La questione giuridica
La questione centrale della causa riguardava la legittimità delle scelte planimetriche contenute nella II Variante al PGT nella parte che disciplina il comparto in questione, in particolare la conferma della ridotta capacità edificatoria e dei vincoli limitativi che la ricorrente riteneva ingiustificati. La ricorrente sosteneva che non fossero fornite adeguate motivazioni tecniche e urbanistiche per mantenere restrizioni alle possibilità edificatorie e che tali scelte violassero i diritti patrimoniali derivanti dalla proprietà dell'area nonché i principi di proporzionalità e ragionevolezza che devono informare l'esercizio del potere pianificatorio delle amministrazioni comunali. Sottesa a tale questione era la più ampia problematica della corretta bilanciamento tra l'interesse pubblico alla disciplina del territorio e i diritti proprietari dei privati, nonché il controllo giurisdizionale sulla rispondenza della motivazione della deliberazione comunale agli standard di ragionevolezza richiesti.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel corso del giudizio, ha verificato il permanere delle condizioni di ricevibilità e procedibilità del ricorso, in particolare la sussistenza dell'interesse della parte ricorrente a ottenere una pronuncia della controversia. Nel corso del procedimento giudiziale, il TAR ha riscontrato una sopravvenuta carenza di tale interesse, il che significa che gli elementi di fatto della causa erano mutati oppure le circostanze originarie che avevano dato origine al ricorso erano venute meno, rendendo così priva di utilità pratica e di effetto una possibile pronuncia sul merito. La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse costituisce un difetto processuale che preclude al giudice di addivenire a una decisione nel merito delle censure formulate, indipendentemente dalla loro fondatezza. Tale modo di decidere, pur privo di giudizio sulla legittimità sostanziale della deliberazione, estingue comunque il giudizio in termini di economia processuale. La compensazione delle spese di lite indica che il giudice ha ritenuto inopportuno addebitare le spese a una delle parti, considerato che il processo si è concluso per ragioni procedimentali piuttosto che per una determinazione nel merito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, determinando così l'estinzione del giudizio senza che sia stato operato alcun giudizio sulla legittimità della deliberazione di variante al PGT. La dichiarazione di improcedibilità comporta che il ricorso non può proseguire e che nessuna sentenza nel merito della controversia urbanistica potrà essere pronunciata dal giudice amministrativo, anche laddove le argomentazioni della ricorrente potessero risultare tecnicamente corrette. Le spese di lite sono reciprocamente compensate, per cui ciascuna delle parti rimane responsabile delle proprie spese legali e procedurali, senza che vi sia una condanna di una parte a favore dell'altra.
Massima
Il ricorso amministrativo per l'annullamento di una deliberazione di variante urbanistica diviene improcedibile quando nel corso del giudizio viene meno l'interesse della parte ricorrente a ottenere una pronuncia, sia per mutamento dei presupposti di fatto sia per realizzazione della pretesa dedotta, rendendo la pronuncia priva di utilità pratica e di effetto utile.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luigi Rossetti, Referendario per l'annullamento dei seguenti provvedimenti: - deliberazione del C.C. di Rezzato in data 19/07/2018 n. 33 (doc. n. 1), pubblicata sul B.U.R.L. in data 22.5.2019, di controdeduzione alle osservazioni e approvazione definitiva della II variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), in particolare: a) ove nell'allegato “Documento di Piano - Previsioni di piano - P0c - Indirizzi per gli ambiti di trasformazione” (doc. n. 2), nel disciplinare il comparto “ATR 14 - EX MICROPLASTICA”, di proprietà della ricorrente, conferma in sostanza il P.G.T. già in vigore (ed in specie il relativo allegato avente la stessa denominazione), approvato con delibera del C.C. 20.12.2012 n. 75, già impugnata dalla ricorrente in questa sede al n. 644/2013 R.G., tenendo ferma in tal modo tra l'altro la sensibile riduzione delle possibilità edificatorie rispetto al P.R.G. previgente; b) ove alle pagg. 14 e 15, anziché riconoscere una edificabilità adeguata ai volumi esistenti e rimuovere i vincoli e le limitazioni contestati dalla ricorrente, respinge le osservazioni presentate dalla stessa in proposito (doc. n. 3) facendo propria la valutazione contenuta nel documento “Proposte di controdeduzioni alle osservazioni”, allegato a tale delibera sotto la lettera "G" (doc. n. 4/a, che qui pure si impugna), in relazione anche a quanto verbalizzato dall'Assessore all'Urbanistica (doc. n. 4/b); - ogni altra parte della stessa II variante al P.G.T. che prevede o indica quanto sopra per la menzionata proprietà della ricorrente; - in quanto occorra, deliberazione del C.C. di Rezzato in data 13.2.2018 n. 5, di adozione della stessa II Variante al P.G.T., nella parte riguardante il medesimo comparto; e di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente. sul ricorso numero di registro generale 590 del 2019, proposto da Sara Ing. Sandro Benussi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Onofri e Giuseppe Onofri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Onofri in Brescia, via Ferramola 14; Comune di Rezzato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Lombardia, Provincia di Brescia, non costituite in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rezzato; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 il dott. Ariberto Sabino, nessuna delle parti presente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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