Sentenza n. 202300009/2023
D.g.c. N. 64 Del 19.12.2018 Concernente "esame Ed Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo Per Lavori Di Completamento Impianto Di Tipo Polivalente Con Impianto Fotovoltaico C/o Parco "azzano D'italia"; Della Nota Comunale Prot. N. 228 Del 11.1.2019 Avente Ad Oggetto "delibera Giunta Comunale N. 64 Del 19.12.2018 - Richiesta Di Rilascio Dell'immobile Denominato "casetta Nel Parco
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della D.G.C. n. 64 del 19 dicembre 2018 avente ad oggetto «esame ed approvazione progetto definitivo-esecutivo per lavori di completamento impianto di tipo polivalente con impianto fotovoltaico c/o Parco “Azzano d'Italia”»; - della nota comunale Prot. n. 228 dell’11 gennaio 2019 avente ad oggetto «Delibera Giunta Comunale n. 64 del 19.12.2018 - Richiesta di rilascio dell'immobile denominato “Casetta nel parco”»; - del verbale di accertamento dello stato di consistenza e riconsegna del fabbricato “Casetta nel parco” prot. n. 659 del 28 gennaio 2019; - di tutti gli atti preordinati, conseguenti e comunque connessi ivi compreso ogni provvedimento inerente la modifica o la revoca dell'accordo di concessione in collaborazione alla ricorrente del fabbricato denominato “Casetta nel Parco” posto in Azzano Mella, Parco Azzano d'Italia, formalizzato con le note comunali n. 2457 del 19 aprile 2012 e n. 2631 del 26 aprile 2012, così come e modificato dalla D.G.C. n. 57 del 17 giugno 2013. Per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati da Associazione Pro Loco Azzano Mella il 13 maggio 2022: per l’annullamento: - della D.G.C. n. 36 del 25 luglio 2020, avente ad oggetto «esame ed approvazione progetto definitivo – esecutivo dei lavori di riqualificazione impianto sportivo “Parco Azzano d’Italia” e relativa richiesta di contributo a Regione Lombardia ai sensi del Decreto 9.7.2020 n. 8243»; - della D.G.C. n. 65 del 17 dicembre 2020, avente ad oggetto «Approvazione del progetto esecutivo di realizzazione di parco giochi inclusivo presso “Parco Azzano d’Italia” e richiesta di contributo a Regione Lombardia ai sensi del Decreto 22.7.2020 n. 8839»; - della determinazione n. 90 del 10 giugno 2021, avente ad oggetto «esame e l’approvazione perizie modificative e di variante dei lavori di riqualificazione impianto sportivo “Parco Azzano D’Italia». - della D.G.C. n. 53 del 2 settembre 2021, avente ad oggetto «Approvazione delle modalità di utilizzo e fruizione dell’impianto sportivo polivalente e del fabbricato accessorio, ubicati presso il Parco Azzano d’Italia e relative tariffe». sul ricorso numero di registro generale 232 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Associazione Pro Loco Azzano Mella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Trebeschi e Federico Randazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Federico Ranadazzo, con studio in Brescia, via delle Battaglie, 50; Comune di Azzano Mella, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Italo Luigi Ferrari e Francesco Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Francesco Fontana, con studio in Brescia, via Armando Diaz, 28; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Azzano Mella; Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del 21 dicembre 2022 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario territorialmente competente, avanti al quale il processo può essere riassunto con le modalità e i termini di cui all’articolo 11 c.p.a.. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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