CONVENZIONE TRA DUE COMUNI – CREDITO SCATURENTE PER € 72.160,83 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EX R.D. 639/1910 – OPPOSIZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300956/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia ha ad oggetto una convenzione stipulata tra il Comune di Ambivere e il Comune di Ponte San Pietro, successivamente prorogata, che ha dato origine a obblighi di pagamento reciproci tra i due enti. Il Comune di Ponte San Pietro, ritenendo che Ambivere fosse inadempiente ai propri obblighi convenzionali, ha emesso ordinanza sindacale numero 17 dell'8 febbraio 2013 contenente ingiunzione di pagamento di € 72.160,83 oltre a € 965,92 di interessi, con successiva convalida da parte del dirigente dell'ente il 11 giugno 2013. Il Comune di Ambivere ha impugnato tale ordinanza e il provvedimento di convalida ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale, lamentando l'illegittimità dei provvedimenti e chiedendo sia l'annullamento dell'ingiunzione che l'accertamento dell'inadempimento di Ponte San Pietro ai propri obblighi convenzionali, nonché il risarcimento dei danni derivanti da tale inadempimento. In risposta, Ponte San Pietro ha proposto ricorso incidentale controrricorrendo, sostenendo la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione e chiedendo il pagamento della somma dovuta, con richiesta subsidiaria di condanna ad arricchimento ingiustificato nel caso di annullamento della proroga della convenzione. La controversia si è protratta nel tempo, con una sentenza parziale del TAR che nel 2022 aveva già deciso su alcuni aspetti, mentre la presente sentenza definitiva si occupa della residua quantificazione dei compensi accessori rimasti indefiniti.
Il quadro normativo
La fattispecie riguarda l'interpretazione e l'adempimento di una convenzione intercomunale, costituendo una controversia sulla responsabilità amministrativa e contrattuale tra enti pubblici territoriali. Rilevano i principi generali del diritto amministrativo in materia di legittimità degli atti amministrativi, in particolare dei provvedimenti di ingiunzione e di convalida, nonché le regole sulla responsabilità della pubblica amministrazione per inadempimento degli obblighi contrattuali. È applicabile altresì la disciplina prevista dal Regio Decreto 639 del 1910, che regola le ingiunzioni di pagamento, nonché i principi sulla possibilità di verificazione tecnica e liquidazione di somme dovute nel contesto di rapporti convenzionali tra enti pubblici. La materia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, il quale è competente a pronunciarsi su legittimità, annullabilità e conseguenze degli atti amministrativi impugnati, compresi gli aspetti di quantificazione economica collegati all'adempimento delle obbligazioni derivanti da convenzioni tra enti territoriali.
La questione giuridica
Il nucleo del contenzioso riguardava la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa da Ponte San Pietro, cioè se l'ente fosse effettivamente titolare del diritto di esigere il pagamento della somma dovuta e se la convenzione sottostante fosse validamente stipulata e proroga. Una questione centrale riguardava inoltre la corretta quantificazione delle somme dovute, specificamente la determinazione dei compensi aggiuntivi per missioni e degli interessi legali, aspetto che rimase parzialmente indefinito nella precedente sentenza del 2022 e che è stato oggetto della presente pronuncia definitiva. La controversia toccava il delicato equilibrio tra il diritto di un ente locale a pretendere il pagamento di importi dovuti in base a convenzioni interamministrative e il diritto dell'altro ente a contestare la legittimità e correttezza di tali pretese.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo, analizzando la documentazione e gli atti della causa, ha ritenuto di accogliere il ricorso incidentale presentato da Ponte San Pietro, riconoscendo quindi il fondamento della pretesa di pagamento. La decisione ha comportato il rigetto delle domande presentate dal Comune di Ambivere, inclusa la richiesta di risarcimento del danno che il ricorrente aveva prospettato sulla base del presunto inadempimento di Ponte San Pietro agli obblighi convenzionali. Il collegio ha operato una verifica tecnica attraverso un verificatore, il quale ha effettuato la liquidazione definitiva dei compensi aggiuntivi per missioni e degli interessi legali spettanti a Ponte San Pietro. Tale verificazione tecnica ha condotto alla quantificazione in € 24.562,87 quale importo definitivo dovuto da Ambivere, somma che corrisponde soltanto a una parte della pretesa iniziale di € 72.160,83, suggerendo che parte della rivendicazione originaria è stata accolta solo parzialmente o che la verificazione ha ridimensionato la pretesa originaria in sede giudiziale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha condannato il Comune di Ambivere al pagamento della somma di € 24.562,87 a titolo di compensi aggiuntivi per missioni e relativi interessi legali, nonché al versamento di € 4.000,00 a titolo di condanna alle spese di lite, oltre gli accessori previsti dalla legge. Inoltre, ha posto l'intero onere economico della verificazione tecnica a carico del Comune di Ambivere, disponendo il rinvio a separato provvedimento per la liquidazione finale del compenso del verificatore. La sentenza è stata dichiarata esecutiva da parte dell'autorità amministrativa, e il ricorso incidentale di Ponte San Pietro è stato quindi complessivamente accolto, mentre le domande principali di Ambivere sono state integralmente rigettate.
Massima
Nei rapporti contrattuali intercomunali, l'ordinanza sindacale emessa per l'ingiunzione di pagamento di somme derivanti da convenzione è legittima quando fondata su obbligazioni convenzionali validamente stipulate, salvo che non si provino inadempienze della controparte tali da giustificare l'inadempimento del debitore.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore Pietro Buzano, Referendario per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'ordinanza n. 17 dell'8.2.2013 emessa dal Sindaco del Comune di Ponte S. Pietro, notificata in data 4.3.2013, avente per oggetto l'ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910 dell'importo di € 72.160,83, oltre ad interessi per € 965,92, relativo a convenzione intercorsa tra i due Comuni e successiva proroga; - per quanto occorrer possa, del provvedimento in data 11 giugno 2013 del Comune di Ponte S. Pietro, a firma del Dirigente del Settore 1 Servizi di amministrazione, staff, alla persona e promozione culturale, di convalida della predetta ordinanza sindacale; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso; e per l’accertamento - che il Comune di Ambivere, in persona del Sindaco pro tempore, nulla deve al Comune di Ponte S. Pietro, in persona del Sindaco pro tempore; - dell'inadempimento del Comune di Ponte San Pietro ai propri obblighi convenzionali, e per la condanna del Comune di Ponte San Pietro, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento in favore del Comune di Ambivere, in persona del Sindaco pro tempore, di tutti i danni derivanti dall'inadempimento del primo alla convenzione. B) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dal Comune di Ponte San Pietro il 28\12\2020: - per l’accertamento della legittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta n. 17 dell'8.2.2013 e - per la condanna del Comune di Ambivere, in persona del proprio Sindaco pro tempore e legale rappresentante, al pagamento della somma capitale di Euro 72.160,83, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo, nonché - per il rigetto di ogni domanda/ doglianza avversaria, inclusa quella di risarcimento del danno proposta ex adverso in quanto illegittima ed infondata in fatto ed in diritto per i motivi qui di seguito esposti e con reiezione della eccezione di compensazione come opposta; - in via riconvenzionale subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo TAR adito ritenga la nullità della proroga della convenzione, per la condanna del Comune di Ambivere, in persona del proprio Sindaco pro tempore e legale rappresentante, al pagamento della somma capitale di Euro 72.160,83, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di arricchimento ingiustificato. sul ricorso numero di registro generale 530 del 2020, proposto da Comune di Ambivere, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gemma Simolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia Comune di Ponte San Pietro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Cavallaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ponte San Pietro; Visto l'atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Comune di Ponte San Pietro; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2023 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, sulla residua quantificazione dei compensi accessori non ancora definita con la sentenza parziale n. n. 01364/2022: a) condanna la parte ricorrente a pagare al Comune di Ponte San Pietro la somma liquidata dal verificatore per i compensi aggiuntivi per missioni e interessi legali pari a € 24.562,87; b) condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Ponte San Pietro le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge; d) pone l’onere economico della verificazione tecnica a carico della parte ricorrente, rinviando per la liquidazione del compenso del verificatore a separato provvedimento monocratico. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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