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Sentenza n. 202300866/2023

Sentenza n. 202300866/2023

CONTABILITA’ PUBBLICA - EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 - CONTRIBUTO – EROGAZIONE SALDO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300866/2023
EsitoDICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Venanzio Caleffi e Stefano Culpo hanno presentato ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, al fine di impugnare parzialmente l'ordinanza numero 85 del 2021, emanata dal Sindaco del Comune di Quistello. L'ordinanza è stata adottata dal Sindaco in veste di ausiliario del Commissario delegato per l'emergenza conseguente al terremoto che ha colpito l'Emilia nel 2012. La controversia nasce nel contesto della gestione straordinaria dell'emergenza sismica, un ambito caratterizzato dall'esercizio di poteri speciali attribuiti al Commissario delegato dal Governo. I ricorrenti hanno contestato il provvedimento amministrativo, ritenendo lesa una loro situazione giuridica e richiedendo pertanto l'intervento del giudice amministrativo per l'annullamento totale o parziale dell'ordinanza impugnata.

Il quadro normativo

La materia dell'emergenza sismica è disciplinata da una normativa speciale che prevede la nomina di un Commissario delegato con poteri straordinari finalizzati al ripristino della normalità nei territori colpiti. In questa cornice, il Commissario delegato dispone di competenze derogatorie rispetto all'ordinaria amministrazione locale, pur potendo delegare l'esercizio di alcune funzioni ai sindaci quale ausiliari della pubblica amministrazione statale. La giurisdizione del giudice amministrativo su tali controversie costituisce questione delicata, poiché occorre distinguere tra gli atti esercitati dal Commissario in funzione di organo statale straordinario e quelli attribuiti ai sindaci nel loro ruolo ordinario di autorità locale. Il codice del processo amministrativo stabilisce criteri specifici per determinare la giurisdizione del TAR in relazione alla tipologia e alla natura dell'atto impugnato.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia consisteva nella corretta individuazione del giudice competente a conoscere dell'impugnazione dell'ordinanza emanata dal Sindaco in qualità di ausiliario del Commissario delegato per l'emergenza sisma. Si trattava cioè di stabilire se il Tribunale Amministrativo Regionale fosse il foro idoneo a giudicare della legittimità di atti adottati nell'ambito di una funzione amministrativa speciale e straordinaria, oppure se la cognizione della controversia dovesse essere attribuita a un diverso giudice. La questione rivestiva importanza considerevole per la corretta allocazione della giurisdizione e per il rispetto della separazione tra le competenze dei diversi ordini giudiziari.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante del TAR ha esaminato il ricorso e, nel corso dell'udienza pubblica del 23 novembre 2023, ha proceduto a una valutazione preliminare della propria competenza a conoscere della causa. Dopo aver sentito i difensori delle parti e aver deliberato sui presupposti di giurisdizione, il tribunale ha concluso che mancavano i requisiti per l'esercizio della giurisdizione del TAR relativamente alla fattispecie sottoposta. Questa valutazione si basa presumibilmente sulla considerazione che l'ordinanza impugnata, emanata dal Sindaco in veste di ausiliario del Commissario delegato per l'emergenza sismica, incida su materie e secondo procedure amministrative non rientranti nella competenza ordinaria del giudice amministrativo regionale. Il difetto di giurisdizione dichiarato dal TAR comporta che la causa non potesse proseguire dinanzi a questo giudice, pur salvaguardando i diritti sostanziali e processuali dei ricorrenti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, come previsto dall'articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda. Questa formula particolare consente ai ricorrenti di ripresentare la loro istanza dinanzi al giudice competente, senza che la pronuncia di inammissibilità comporti una valutazione del merito della causa. Le spese della lite sono state compensate tra le parti, cosicché nessuna dovrà corrispondere contributi all'altra per le spese processuali sostenute. Il tribunale ha inoltre ordinato che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Massima

Difetta la giurisdizione del giudice amministrativo regionale quando l'ordinanza impugnata sia stata emanata dal Sindaco in veste di ausiliario del Commissario delegato per l'emergenza sismica, poiché tale funzione esula dalla giurisdizione ordinaria del TAR e rientra in competenze amministrative di natura eccezionale e straordinaria.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente, Estensore
Mauro Pedron,	Consigliere
Luigi Rossetti,	Referendario
per l'annullamento
per in parte qua,
dell’ordinanza n. 85/2021 emessa dal Sindaco del Comune di Quistello quale ausiliario del Commissario delegato per l’emergenza sisma 2012.
sul ricorso numero di registro generale 1026 del 2021, proposto da
Venanzio Caleffi, Stefano Culpo, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Mantovani, Laura Rota, Claudio Arria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Laura Rota in Brescia, via Solferino 55;
Comune di Quistello, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, ex art. 11, co. 2, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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