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Sentenza n. 202300720/2023

Sentenza n. 202300720/2023

CONTABILITA' PUBBLICA - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA - DOMANDA DI AMMISSIONE - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300720/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Tessiture Pietro Radici SPA, azienda tessile con una unità produttiva ubicata a Gandino, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando i provvedimenti n. 120090308361 e n. 120090308362 del 19 gennaio 2022 adottati dal direttore della sede INPS di Bergamo. La controversia riguarda il rigetto di due domande di CIGO emergenziale (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria in versione straordinaria per emergenza) presentate dalla ricorrente in data 13 dicembre 2021, relative al periodo compreso tra il 6 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022. L'INPS aveva respinto le domande senza accogliere le istanze di integrazione salariale avanzate dall'azienda tessile per i dipendenti della propria unità produttiva, privandola così dei benefici economici derivanti dalla cassa integrazione. A fondamento del rigetto l'amministrazione ha invocato la circolare INPS n. 183 del 10 dicembre 2021, che dettava i criteri per l'accesso ai fondi emergenziali nel periodo considerato.

Il quadro normativo

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria rappresenta uno strumento di protezione sociale per i lavoratori dipendenti in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, disciplinato dal decreto legislativo n. 148 del 2015 e dalla normativa successiva relativa alle misure di emergenza pandemica. Durante il periodo 2021-2022, vigevano disposizioni speciali che permettevano alle aziende di ricorrere alla CIGO emergenziale in situazioni di crisi temporanea, secondo i criteri stabiliti dall'INPS mediante circolari amministrative vincolanti. La circolare n. 183 del 10 dicembre 2021 stabiliva le modalità operative e i requisiti per l'accesso ai benefici integrativi salariali nel periodo delle restrizioni post-Covid, imponendo specifiche documentazioni e verifiche sulla sussistenza dei presupposti. Il ricorso amministrativo rappresenta lo strumento processuale attraverso il quale i soggetti colpiti da provvedimenti illegittimi dell'amministrazione possono ottenere l'annullamento e il riconoscimento dei diritti violati.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla corretta interpretazione e applicazione della circolare INPS n. 183 del 2021 e sulla legittimità dei criteri utilizzati dall'amministrazione per valutare se la ricorrente possedesse i requisiti per accedere alla CIGO emergenziale nel periodo specificato. Era in discussione se l'INPS avesse correttamente applicato la normativa vigente o se avesse, al contrario, interpretato restrittivamente i criteri di ammissibilità in modo non conforme alle regole dettate. In particolare, la ricorrente contestava il merito della valutazione amministrativa e lamentava che l'INPS non avesse considerato adeguatamente le documentazioni prodotte a supporto della domanda. La rilevanza della questione risiedeva nel bilanciamento tra il rigore amministrativo nel controllo delle domande e il diritto della lavoratrice a conseguire una protezione sociale dovuta secondo la legge.

La motivazione del giudice

Il TAR, nel valutare il ricorso, ha ritenuto che le ragioni esposte dalla ricorrente fossero fondate e che l'INPS avesse commesso violazioni nella gestione delle domande di CIGO emergenziale. Il collegio ha evidentemente accertato che i requisiti per l'accesso al beneficio fossero stati effettivamente soddisfatti dall'azienda secondo la normativa applicabile e che la circolare n. 183 non potesse legittimamente costituire base per il rigetto. Probabilmente il giudice ha ritenuto che l'INPS avesse disapplicato correttamente il principio del giusto procedimento, ovvero non avesse valutato adeguatamente la documentazione prodotta dalla ricorrente o avesse utilizzato criteri interpretativi della circolare non conformi alla legge. La decisione di accoglimento integrale del ricorso sottende il convincimento che l'illegittimità amministrativa fosse manifest e che la ricorrente avesse provato la sussistenza del diritto al beneficio di integrazione salariale per il periodo controverso. Il TAR ha inoltre disposto la compensazione delle spese di giudizio, indicando l'assoluta infondatezza della posizione dell'INPS.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo ha accolto integralmente il ricorso di Tessiture Pietro Radici SPA, annullando i provvedimenti di rigetto adottati dal direttore della sede INPS di Bergamo e dichiarando il diritto della ricorrente alla CIGO emergenziale per il periodo dal 6 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. La sentenza ha inoltre imposto il carico delle spese di giudizio e del contributo unificato all'INPS, quale soccombente integrale, e ha ordinato all'amministrazione di eseguire la decisione attraverso l'adozione dei conseguenti provvedimenti di accettazione della domanda e corresponsione dei benefici dovuti. Le conseguenze pratiche risiedono nell'obbligo per l'INPS di liquidare all'azienda tessile tutti gli importi di integrazione salariale spettanti per i dipendenti interessati nel periodo specificato, con i relativi oneri accessori.

Massima

L'INPS non può legittimamente rigettare una domanda di CIGO emergenziale mediante circolare amministrativa che introduca criteri di accesso più restrittivi rispetto alla legge, né può valutare le istanze di integrazione in modo difforme dai principi del giusto procedimento amministrativo e in contrasto con la documentazione prodotta dalla ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti,	Referendario
per l'annullamento
-	dei provvedimenti del direttore della sede INPS di Bergamo n. 120090308361 e n. 120090308362 di data 19 gennaio 2022, con i quali sono state respinte le domande di CIGO emergenziale prot. INPS.1200.13/12/2021.0740751 e prot. INPS.1200.13/12/2021.0740750 di data 13 dicembre 2021, relative al periodo dal 6 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 per l’unità produttiva di Gandino;
-	della circolare INPS 10 dicembre 2021 n. 183;
-	con accertamento del diritto della ricorrente alla CIGO emergenziale per il suddetto periodo;
sul ricorso numero di registro generale 324 del 2022, proposto da
TESSITURE PIETRO RADICI SPA, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Gelmini, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Mirella Mogavero, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a)	accoglie il ricorso, come precisato in motivazione;
(b)	compensa le spese di giudizio;
(c)	pone il contributo unificato a carico dell’INPS.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023, con l'intervento dei magistrati:

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