CONTABILITA’ PUBBLICA - INDENNIZZO EX LEGE 210/92 - OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA N. 486/17 DEL TRIBUNALE DI BERGAMO - SEZIONE LAVORO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300600/2023 |
| Esito | NOMINA COMMISSARIO AD ACTA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona ricorrente, le cui generalità sono oscurate per ragioni di riservatezza sulla salute, aveva ottenuto una sentenza condanna a proprio favore dal Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, che aveva stabilito il pagamento di determinate somme da parte del Ministero della Salute. Tale sentenza era stata successivamente confermata dalla Corte d'Appello di Brescia e era quindi divenuta giudicato, cioè inappellabile e definitiva. Nonostante l'efficacia del provvedimento giuridico, il Ministero della Salute non aveva provveduto all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria nei confronti della ricorrente, mantenendo un atteggiamento di inerzia amministrativa. Questa situazione ha costretto il ricorrente a promuovere un ricorso di ottemperanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, chiedendo al giudice amministrativo l'intervento coercitivo per ottenere l'esecuzione della sentenza ormai definitiva.
Il quadro normativo
Il presente contenzioso si inscrive nell'ambito della disciplina dei ricorsi per l'ottemperanza, regolata dall'articolo 114 del Codice del Processo Amministrativo, che prevede il ricorso straordinario avverso il rifiuto, il silenzio o l'inadempimento dell'Amministrazione nel dare esecuzione a un giudicato. La norma costituisce un meccanismo di tutela processuale finalizzato a garantire l'effettività della giustizia amministrativa e a vincolare l'Amministrazione al rispetto del giudicato, anche attraverso l'imposizione di termini e, se necessario, l'intervento coercitivo del commissario ad acta. La sentenza contiene altresì disposizioni relative alla protezione dei dati personali e sensibili, in conformità al decreto legislativo 196 del 2003 sulla privacy e al Regolamento UE 679 del 2016, con particolare riguardo all'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti coinvolte.
La questione giuridica
La controversia riguardava il tema cruciale dell'effettività della tutela amministrativa e dell'obbligatorietà del giudicato nei confronti dell'Amministrazione Pubblica. In particolare, ci si interrogava su quali fossero gli strumenti processuali idonei a costringere l'Amministrazione inadempiente a dare esecuzione a una sentenza definitiva, nonché su quale rimedio fosse proporzionato ed efficace per garantire l'adempimento coatto in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione. La questione evidenzia la tensione tra il principio della sovranità amministrativa e il principio della subordinazione dell'Amministrazione al diritto e ai giudicati, quando l'Amministrazione stessa risulti inadempiente nel soddisfare le obbligazioni imposte dai Tribunali.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, preso atto della documentazione processuale relativa alla sentenza del Tribunale di Bergamo e alla sua successiva conferma da parte della Corte d'Appello di Brescia, ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti per l'accoglimento del ricorso di ottemperanza. Il collegio giudicante ha considerato che il giudicato costituisce un provvedimento dotato di assoluta cogenza nei confronti dell'Amministrazione Pubblica, la quale non può sottrarsi al suo adempimento attraverso l'inerzia o il silenzio. Tuttavia, riconoscendo come spesso l'inerzia amministrativa persista anche dinnanzi ai provvedimenti del TAR, il giudice ha calibrato la risposta ordinando dapprima l'adempimento entro un termine perentorio di novanta giorni, prevedendo al contempo, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta con poteri di sostituzione dell'Amministrazione nella sua funzione esecutiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero della Salute di adottare tutti i provvedimenti necessari, ivi compresi eventuali modifiche di bilancio, per dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante il pagamento delle somme dovute con gli interessi decorrenti dalla data di deposito della sentenza medesima fino al completo soddisfo. In caso di persistente inadempimento oltre tale termine, il giudice ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure presso il Ministero della Salute, il quale avrebbe dovuto procedere al pagamento entro ulteriori sessanta giorni, con facoltà di delegare a dirigenti o funzionari dello stesso ufficio. Infine, il TAR ha condannato il Ministero della Salute al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in duemilaeurocirca, oltre agli accessori di legge e al contributo unificato versato.
Massima
Quando l'Amministrazione Pubblica non adempie spontaneamente alle obbligazioni imposte da un giudicato, il ricorrente può promuovere ricorso per ottemperanza ai sensi dell'articolo 114 del Codice del Processo Amministrativo, e il TAR può ordinare l'esecuzione entro un termine perentorio, nominando nel caso di inadempimento un commissario ad acta con poteri sostitutivi idonei a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Alessandro Fede, Referendario per l'ottemperanza - della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, confermata dalla Corte d'Appello di Brescia con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 302 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Barcellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione, e per l’effetto: a) ordina al Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione al giudicato indicato in epigrafe nel termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente sentenza, mediante corresponsione alla parte ricorrente delle somme stabilite dal giudicato, con gli interessi dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo; b) per il caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione intimata, nomina commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure presso il Ministero della Salute, il quale, entro 60 giorni dalla scadenza del termine precedente, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente, con facoltà di delegare gli adempimenti esecutivi ad un dirigente o funzionario dello stesso Ufficio; c) condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato (ove versato); d) manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite e al commissario ad acta (responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure presso il Ministero della Salute). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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