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Sentenza n. 202300477/2023

Sentenza n. 202300477/2023

CONTABILITÀ PUBBLICA - INDUSTRIA - FONDO SALVA OPERE – PIANO DI RIPARTO - ESTROMISSIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300477/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Alto Lago S.r.l. ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, contestando l'esclusione dal Fondo salva opere relativamente al concordato Astaldi. La società ricorrente si presentava come sub-fornitore nel progetto Astaldi, una grande opera pubblica rimasta incompiuta a seguito della crisi dell'impresa principale, e sosteneva di avere diritto ad accedere alle risorse pubbliche del Fondo destinato a salvaguardare e completare le opere bloccate. La controversia è iniziata nel 2021 con l'impugnazione dei decreti direttoriali del Ministero del 19 e 20 maggio 2021 che hanno approvato il secondo piano di riparto del Fondo senza includere Alto Lago nell'elenco delle imprese beneficiarie. La ricorrente ha poi presentato tre successivi ricorsi con motivi aggiunti durante il 2022, impugnando ulteriori atti amministrativi del Ministero che confermavano e precisavano l'esclusione della società anche con riferimento alle posizioni di sub-fornitore presso altre imprese appaltatrici.

Il quadro normativo

Il Fondo salva opere è uno strumento amministrativo disciplinato mediante decreti ministeriali e rappresenta un intervento pubblico destinato al completamento o al salvataggio di opere infrastrutturali rimaste incompiute a causa della crisi finanziaria di imprese appaltatrici. L'accesso al Fondo è subordinato al soddisfacimento di specifici criteri e alla presentazione di certificazioni relative all'effettivo svolgimento dei lavori e al debito certificato verso l'impresa beneficiaria. L'amministrazione competente dispone di significativa discrezionalità tecnica nel valutare la legittimità e la correttezza delle certificazioni presentate dalle imprese interessate, operando una selezione e un successivo riparto delle risorse disponibili secondo priorità e criteri tecnici predeterminati. I piani di riparto costituiscono atti amministrativi di rango direttoriale che traducono in concreto la politica allocativa delle risorse pubbliche.

La questione giuridica

Il contenzioso ruotava attorno al diritto di Alto Lago ad essere inclusa nell'elenco dei beneficiari del Fondo salva opere, in particolare per la posizione coperta nel concordato Astaldi e come sub-fornitore di altre imprese appaltatrici successivamente interessate dai reparti. La ricorrente contestava la legittimità dei decreti direttoriali e dei successivi atti comunicativi del Ministero, sostenendo che l'amministrazione avesse violato i principi di corretta valutazione delle certificazioni e di applicazione imparziale dei criteri di ammissione al Fondo. In parallelo, la ricorrente dibatteva sulla corretta interpretazione degli atti amministrativi che fissavano i criteri di ammissione e sulle modalità tecniche di calcolo e riparto delle quote di finanziamento. La questione presentava natura tecnico-amministrativa complessa, presupponendo una valutazione della discrezionalità tecnica esercitata dall'amministrazione.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa e articolata, il pronunciamento del TAR riflette una valutazione complessiva degli atti impugnati e dei motivi allegati dalla ricorrente nel corso dei tre anni di contenzioso. Il collegio giudicante ha evidentemente ritenuto che i decreti direttoriali del Ministero e i successivi atti amministrativi fossero legittimi e conformi alla normativa di riferimento sul Fondo salva opere. Ciò significa che l'amministrazione aveva correttamente esercitato la propria discrezionalità tecnica nel valutare le certificazioni prodotte da Alto Lago e nel determinarsi in merito alla sua inclusione o esclusione dal piano di riparto. Il TAR ha quindi respinto tutte le argomentazioni della ricorrente, sia quelle relative ai primi decreti del 2021, sia quelle sviluppate successivamente nei motivi aggiunti del 2022, concludendo che nessuno degli atti impugnati era affetto da vizi procedurali o sostanziali tali da giustificarne l'annullamento. La compensazione delle spese tra le parti, anziché la condanna totale della ricorrente, indica una controversia dove il TAR ha riconosciuto la buona fede della ricorrente pur respingendo le sue pretese.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso numero 488 del 2021 presentato da Alto Lago S.r.l., confermando così la legittimità di tutti gli atti impugnati: i decreti direttoriali del maggio e giugno 2021 e le successive comunicazioni del Ministero del 2022. Di conseguenza, rimangono efficaci i provvedimenti amministrativi che escludono Alto Lago dal Fondo salva opere sia per la posizione nel concordato Astaldi sia per le posizioni di sub-fornitore presso altre imprese. Le spese di lite sono compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sostiene le proprie spese processuali senza rivalsa sulla controparte. La sentenza è dichiarata eseguibile dall'autorità amministrativa secondo le modalità ordinarie.

Massima

L'esclusione di un'impresa dal Fondo salva opere non integra illegittimità amministrativa quando la valutazione delle certificazioni e l'applicazione dei criteri di ammissione siano state condotte dall'amministrazione secondo le procedure e i principi previsti dalla normativa vigente, anche in assenza di motivazione esplicita in ordine alle ragioni della non inclusione nel piano di riparto.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-  del Decreto del Direttore Generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento per le opere pubbliche – Direzione generale per l'edilizia statale, pubblicato in data 19 maggio 2021, con il quale è stata disposta la rettifica delle certificazioni ammesse al Fondo salva opere ed è stato disposto il saldo per le annualità 2020 – 2021, nella parte in cui ha approvato il secondo piano di riparto senza includere la ricorrente nell'elenco delle imprese ammesse al Fondo, limitatamente alla sua ammissione relativa al concordato Astaldi, nonché dell'elenco ivi allegato, in parte qua;
- del Decreto del Direttore Generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento per le opere pubbliche – Direzione generale per l'edilizia statale, pubblicato in data 20 maggio 2021, in parte qua, con il quale è stata conseguentemente rimodulata la percentuale della quota dell'importo complessivo ammesso al secondo piano di riparto;
- nonché degli atti presupposti, conseguenti e connessi, tra i quali, ove occorrer possa, la comunicazione dal Ministero a Alto Lago S.r.l. in data 6 luglio 2021, recante in allegato la comunicazione tra il Ministero e Astaldi (con la scrivente in copia conoscenza) del 10 maggio 2021, prot. U. 0005457, nonché la comunicazione prot. 1723 del 18 febbraio 2021, in essa richiamata.
B) per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 21/3/2022:
- della nota prot. 516 del 14 gennaio 2022 (M_INF.EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.0000516.14-01-2022) del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili - Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative e Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali - Direzione Generale per l'Edilizia Statale, le Politiche Abitative, la Riqualificazione Urbana e gli Interventi Speciali - Divisione II - Opere Pubbliche di Competenza Statale, a firma del Direttore Generale, avente ad oggetto “Fondo salva opere - Decreto Direttoriale n. 5911 del 20 maggio 2021 di approvazione del "Secondo piano di riparto certificazioni ammesse al fondo salva opere annualità 2021” ;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso.
C) Per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti depositato il 7/11/2022:
- della Nota prot. n. 18734 dell' 11 ottobre 2022 (M_INF.URBANEDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.0018734.11-10-2022) del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili - Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative e Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali - Direzione Generale per l'Edilizia Statale, le Politiche Abitative, la Riqualificazione Urbana e gli Interventi Speciali - Divisione II - Opere Pubbliche di Competenza Statale, a firma del Direttore Generale, avente ad oggetto “Fondo salva opere – Decreto Direttoriale n. 7143 del 20 giugno 2022 di approvazione del ‘Secondo Piano di riparto: rettifica certificazioni ammesse al fondo salva opere e II Acconto – Annualità 2021-2022'. Società ALTO LAGO S.R.L. – sub-fornitore di Grandi Lavori Fincosit S.p.A.. Comunicazione – riscontro pec prot. n. 182264 del 5/10/2022” (doc. 17);
- della Nota prot. n. 18736 del 11 ottobre 2022 (M_INF.URBANEDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.0018736.11-10-2022) del medesimo Ministero, avente ad oggetto “Fondo salva opere – Decreto Direttoriale n. 7143 del 20 giugno 2022 di approvazione del ‘Secondo Piano di riparto: rettifica certificazioni ammesse al fondo salva opere e II Acconto – Annualità 2021-2022'. Società ALTO LAGO S.R.L. – sub-fornitore di Nodavia s.c. per azioni in a.s.. Comunicazione – riscontro pec prot. n. 18202 del 5/10/2022” (doc. 18);
- nonché, quale atto presupposto, della Nota prot. n. 12704 del 25 agosto 2022 (M_INF.URBANEDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.0012704.25-08-2022), del medesimo Ministero, avente ad oggetto “Fondo salva opere – Decreto Direttoriale n. 7143 del 20 giugno 2022 di approvazione del ‘Secondo Piano di riparto: rettifica certificazioni ammesse al fondo salva opere e II Acconto – Annualità 2021-2022'. Comunicazione – Richiesta conferma IBAN e credito” (doc. 19);
- nonché, quale ulteriore atto presupposto, della Nota prot. n. 12691 del 25 agosto 2022 (M_INF.URBANEDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.0012691.25-08-2022), del medesimo Ministero, avente ad oggetto “Fondo salva opere – Decreto Direttoriale n. 7143 del 20 giugno 2022 di approvazione del ‘Secondo Piano di riparto: rettifica certificazioni ammesse al fondo salva opere e II Acconto – Annualità 2021-2022'. Comunicazione – Richiesta conferma IBAN e credito” (doc. 20), nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso.
D) Per quanto riguarda il terzo ricorso per motivi aggiunti depositato il 1/12/2022:
- della Nota prot. n. 22678 del 18 novembre 2022 (M_INF.URBANEDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.0022678.18-11-2022) del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili - Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative e Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali - Direzione Generale per l'Edilizia Statale, le Politiche Abitative, la Riqualificazione Urbana e gli Interventi Speciali - Divisione II - Opere Pubbliche di Competenza Statale, a firma del Direttore Generale, avente ad oggetto “Fondo salva opere – Decreto Direttoriale n. 7143 del 20 giugno 2022 di approvazione del ‘Secondo piano di riparto: rettifica certificazioni ammesse al fondo salva opere e II acconto – annualità 2021-2022' Comunicazione” (doc. 22),nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso.
sul ricorso numero di registro generale 488 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Alto Lago S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Maria Colombo, Antonio Papi Rossi, Alfredo Craca e Carlotta Claudia Vercesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Cancellotti S.r.l., Calcestruzzi S.p.A., non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale, nessuno presente per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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