Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202300477/2023
Contabilità Pubblica - Industria - Fondo Salva Opere – Piano Di Riparto - Estromissione
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Direttore Generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento per le opere pubbliche – Direzione generale per l'edilizia statale, pubblicato in data 19 maggio 2021, con il quale è stata disposta la rettifica delle certificazioni ammesse al Fondo salva opere ed è stato disposto il saldo per le annualità 2020 – 2021, nella parte in cui ha approvato il secondo piano di riparto senza includere la ricorrente nell'elenco delle imprese ammesse al Fondo, limitatamente alla sua ammissione relativa al concordato Astaldi, nonché dell'elenco ivi allegato, in parte qua; - del Decreto del Direttore Generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento per le opere pubbliche – Direzione generale per l'edilizia statale, pubblicato in data 20 maggio 2021, in parte qua, con il quale è stata conseguentemente rimodulata la percentuale della quota dell'importo complessivo ammesso al secondo piano di riparto; - nonché degli atti presupposti, conseguenti e connessi, tra i quali, ove occorrer possa, la comunicazione dal Ministero a Alto Lago S.r.l. in data 6 luglio 2021, recante in allegato la comunicazione tra il Ministero e Astaldi (con la scrivente in copia conoscenza) del 10 maggio 2021, prot. U. 0005457, nonché la comunicazione prot. 1723 del 18 febbraio 2021, in essa richiamata. B) per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 21/3/2022: - della nota prot. 516 del 14 gennaio 2022 (M_INF.EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.0000516.14-01-2022) del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili - Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative e Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali - Direzione Generale per l'Edilizia Statale, le Politiche Abitative, la Riqualificazione Urbana e gli Interventi Speciali - Divisione II - Opere Pubbliche di Competenza Statale, a firma del Direttore Generale, avente ad oggetto “Fondo salva opere - Decreto Direttoriale n. 5911 del 20 maggio 2021 di approvazione del "Secondo piano di riparto certificazioni ammesse al fondo salva opere annualità 2021” ; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso. C) Per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti depositato il 7/11/2022: - della Nota prot. n. 18734 dell' 11 ottobre 2022 (M_INF.URBANEDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.0018734.11-10-2022) del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili - Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative e Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali - Direzione Generale per l'Edilizia Statale, le Politiche Abitative, la Riqualificazione Urbana e gli Interventi Speciali - Divisione II - Opere Pubbliche di Competenza Statale, a firma del Direttore Generale, avente ad oggetto “Fondo salva opere – Decreto Direttoriale n. 7143 del 20 giugno 2022 di approvazione del ‘Secondo Piano di riparto: rettifica certificazioni ammesse al fondo salva opere e II Acconto – Annualità 2021-2022'. Società ALTO LAGO S.R.L. – sub-fornitore di Grandi Lavori Fincosit S.p.A.. Comunicazione – riscontro pec prot. n. 182264 del 5/10/2022” (doc. 17); - della Nota prot. n. 18736 del 11 ottobre 2022 (M_INF.URBANEDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.0018736.11-10-2022) del medesimo Ministero, avente ad oggetto “Fondo salva opere – Decreto Direttoriale n. 7143 del 20 giugno 2022 di approvazione del ‘Secondo Piano di riparto: rettifica certificazioni ammesse al fondo salva opere e II Acconto – Annualità 2021-2022'. Società ALTO LAGO S.R.L. – sub-fornitore di Nodavia s.c. per azioni in a.s.. Comunicazione – riscontro pec prot. n. 18202 del 5/10/2022” (doc. 18); - nonché, quale atto presupposto, della Nota prot. n. 12704 del 25 agosto 2022 (M_INF.URBANEDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.0012704.25-08-2022), del medesimo Ministero, avente ad oggetto “Fondo salva opere – Decreto Direttoriale n. 7143 del 20 giugno 2022 di approvazione del ‘Secondo Piano di riparto: rettifica certificazioni ammesse al fondo salva opere e II Acconto – Annualità 2021-2022'. Comunicazione – Richiesta conferma IBAN e credito” (doc. 19); - nonché, quale ulteriore atto presupposto, della Nota prot. n. 12691 del 25 agosto 2022 (M_INF.URBANEDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.0012691.25-08-2022), del medesimo Ministero, avente ad oggetto “Fondo salva opere – Decreto Direttoriale n. 7143 del 20 giugno 2022 di approvazione del ‘Secondo Piano di riparto: rettifica certificazioni ammesse al fondo salva opere e II Acconto – Annualità 2021-2022'. Comunicazione – Richiesta conferma IBAN e credito” (doc. 20), nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso. D) Per quanto riguarda il terzo ricorso per motivi aggiunti depositato il 1/12/2022: - della Nota prot. n. 22678 del 18 novembre 2022 (M_INF.URBANEDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.0022678.18-11-2022) del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili - Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative e Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali - Direzione Generale per l'Edilizia Statale, le Politiche Abitative, la Riqualificazione Urbana e gli Interventi Speciali - Divisione II - Opere Pubbliche di Competenza Statale, a firma del Direttore Generale, avente ad oggetto “Fondo salva opere – Decreto Direttoriale n. 7143 del 20 giugno 2022 di approvazione del ‘Secondo piano di riparto: rettifica certificazioni ammesse al fondo salva opere e II acconto – annualità 2021-2022' Comunicazione” (doc. 22),nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso. sul ricorso numero di registro generale 488 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Alto Lago S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Maria Colombo, Antonio Papi Rossi, Alfredo Craca e Carlotta Claudia Vercesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Cancellotti S.r.l., Calcestruzzi S.p.A., non costituiti in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale, nessuno presente per il Ministero resistente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo respinge. Compensa le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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