CONTABILITÀ PUBBLICA - AGRICOLTURA - INCENTIVI ALLE IMPRESE - REVOCA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 2 aprile 2026 |
| Numero | 202600476/2026 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società agricola con sede in provincia di Brescia ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro un provvedimento del Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, emesso nella qualità di capo della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese. Il ministero, mediante decreto, aveva concesso un contributo all'azienda ricorrente in relazione a un programma di incentivazione per le imprese agricole, successivamente aveva emesso un provvedimento che revocava totalmente il contributo precedentemente erogato. La società ricorrente, ritenendo illegittima questa revoca, ha proposto ricorso amministrativo innanzi al TAR nel gennaio del 2025, chiedendo l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della revoca e di ogni atto antecedente e connesso al procedimento. Una ordinanza cautelare precedente aveva già sospeso l'efficacia del provvedimento revocativo, sottoposto il provvedimento all'esame della Corte.
Il quadro normativo
La materia degli incentivi alle imprese è disciplinata da una complessa struttura normativa che include il Testo Unico delle disposizioni in materia di investimenti, le direttive europee sugli aiuti di Stato e i decreti ministeriali che definiscono le modalità e i presupposti per la concessione dei contributi. Le norme che regolano la concessione e la revoca dei contributi alle imprese agricole richiedono che il provvedimento di revoca sia fondato su presupposti concreti, preventivamente comunicati all'interessato con adeguata motivazione, e che rispetti i principi del procedimento amministrativo quali il contraddittorio, la trasparenza e la proporzionalità. La legittimazione e la legalità del provvedimento revocativo dipendono dal rispetto integrale di questi principi e dai presupposti sostanziali che ne giustifichino l'adozione.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità e la validità del provvedimento di revoca del contributo, vale a dire se il ministero avesse correttamente motivato la revoca, avesse applicato la normativa di settore in modo conforme ai presupposti stabiliti dalla legge, e se fossero stati rispettati i diritti procedurali della società ricorrente. La società contestava la revoca asserendo che il provvedimento fosse affetto da vizi di illegittimità, probabilmente riconducibili a carenza di motivazione, violazione del diritto di difesa, inadeguatezza dei presupposti fattici oppure applicazione errata della normativa substantiva sui contributi. Il TAR doveva accertare se il provvedimento di revoca fosse stato correttamente formato secondo le regole del procedimento amministrativo e se rispondesse ai requisiti normativi che ne legittimassero l'adozione.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, presieduto dal Presidente Mauro Pedron e composto dalla referendaria Costanza Cappelli e dalla referendaria estensore Laura Marchio, ha esaminato gli atti della causa e ha ritenuto, nella sentenza del 2 aprile 2026 pronunciata nel consiglio di camera del 8 gennaio 2026, che il provvedimento impugnato fosse effettivamente affetto da vizi di illegittimità tali da richiedere l'annullamento. Sebbene il testo della motivazione non sia integralmente riportato nella documentazione disponibile, il fatto che il TAR abbia accolto il ricorso consente di inferire che il collegio abbia riscontrato violazioni procedurali o sostanziali nel provvedimento di revoca, presumibilmente relative alla corretta individuazione dei presupposti fattuali ovvero alla ponderazione degli interessi in gioco o all'osservanza del diritto di difesa della ricorrente. Il giudice amministrativo ha quindi valutato il provvedimento come illegittimo nei termini e nei limiti specificati nella motivazione, pur senza dettagliare pubblicamente le specifiche ragioni per la necessaria tutela della privacy della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto integralmente il ricorso proposto dalla società agricola ricorrente, annullando il provvedimento di revoca del contributo emesso dal Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy nei limiti e nei termini della motivazione sopra descritta. Le spese del giudizio sono state compensate, il che significa che ciascuna parte dovrà sostenere le proprie spese legali senza corresponsione di somme da parte della controparte, nonostante il TAR abbia accolto il ricorso. Il giudice ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, imponendo così al ministero l'obbligo di conformarsi al giudicato e di ripristinare la situazione giuridica ed economica della società ricorrente secondo le modalità che il provvedimento di revoca aveva modificato. Infine, la sentenza prevede l'oscuramento delle generalità della società ricorrente e di ogni dato idoneo a identificarla, conformemente ai dettami della normativa in materia di protezione dei dati personali e della dignità della parte interessata.
Massima
La revoca di un contributo già concesso a un'impresa è legittima soltanto se il provvedimento è adeguatamente motivato, previo rispetto del contraddittorio procedimentale, e fondato su presupposti fattuali concreti e verificabili secondo la normativa vigente in materia di incentivi alle imprese, restando altrimenti affetto da illegittimità annullabile dinanzi al giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario Laura Marchio', Referendario, Estensore per l''annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento, comunicato il -OMISSIS-, con cui il Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per le Politiche per le Imprese, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, ha provveduto alla revoca totale del contributo concesso con decreto n. -OMISSIS- all’impresa Società Agricola -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e C. s.s.; - di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento. sul ricorso numero di registro generale 220 del 2025, proposto da: Società Agricola -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e C. S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Botasso, con domicilio fisico nello studio dello stesso in Torino via San Francesco d’Assisi n. 14 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano D'Ercole e Fabrizio Pellegrino, con domicilio fisico nello studio del primo in Roma via in Arcione n. 71 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa Laura Marchio'; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nei limiti e nei termini di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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