Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMAInammissibile

Sentenza n. 202300244/2023

Contabilita’ Pubblica - Indennizzo Ex Lege 210/92 - Ottemperanza Della Sentenza N. 486/17 Del Tribunale Di Bergamo - Sezione Lavoro

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La presente sentenza riguarda un ricorso per l'ottemperanza proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, da una parte ricorrente nei confronti del Ministero della Salute. Il ricorso è stato presentato al fine di ottenere l'esecuzione di una sentenza precedentemente pronunciata dal Tribunale ordinario, in composizione della Sezione Lavoro, il primo giugno duemiladiciassette, e successivamente confermata dalla Corte d'Appello di Brescia. Si tratta di una controversia che affonda le radici in una decisione di merito già definitivamente passata in giudicato e ratificata dalle magistrature ordinaria e appellativa, per la quale il ricorrente ha ritenuto necessario ricorrere dinanzi alla giurisdizione amministrativa al fine di garantirne l'adempimento da parte dell'amministrazione pubblica interessata.

Il quadro normativo

La fattispecie si inscrive nell'ambito del procedimento amministrativo disciplinato dal codice di procedura amministrativa, con particolare riferimento agli articoli 35, comma 1, e 85, comma 9, relativi ai ricorsi in tema di ottemperanza alle sentenze e ai provvedimenti amministrativi. Il procedimento è altresì assoggettato alla normativa sulla protezione dei dati personali, in particolare agli articoli 52, comma 1, e seguenti del decreto legislativo trentesimo giugno duemilatrecentre, numero 196, e al Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, Regolamento UE 2016/679, che vincolano l'amministrazione giudiziaria a garantire il corretto trattamento dei dati personali, con specifico riguardo ai dati sensibili quale lo stato di salute. La struttura procedimentale si colloca al crocevia tra il diritto amministrativo processuale e la disciplina sulla riservatezza, richiedendo un equilibrio tra la trasparenza della funzione giudicante e la tutela dei diritti fondamentali della persona.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia risiede nella valutazione della ammissibilità del ricorso proposto per l'ottemperanza di una sentenza di merito. La problematica giuridica concerne la corretta qualificazione del ricorso in ottemperanza come strumento processuale idoneo alla riapertura di questioni già risolte da sentenze passate in giudicato dinanzi alla magistratura ordinaria, nonché l'identificazione della giurisdizione competente a conoscere di tale ricorso. Emerge la questione delicata relativa ai limiti entro i quali il giudice amministrativo può intervenire su materie di competenza originaria della giurisdizione ordinaria, specialmente quando il ricorso non verta su vizi procedurali manifesti bensì sulla mera esecuzione di quanto già pronunciato.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto dal presidente Angelo Gabbricci, dal consigliere Ariberto Sabino Limongelli, e dal referendario estensore Luca Pavia, ha proceduto all'esame dei vizi dedotti nel ricorso in occasione della camera di consiglio del giorno 8 marzo duemilaventitre. Sulla base dell'istruttoria dei documenti presentati e della difesa svolta dalle parti, il tribunale ha valutato la sussistenza dei presupposti procedimentali necessari per l'accoglimento del ricorso. L'esame della giurisprudenza consolidata in materia di ricorsi per ottemperanza suggerisce che il TAR non possiede giurisdizione propria su questioni riguardanti l'esecuzione di sentenze pronunciate da magistrature ordinarie in materia di diritto del lavoro, rimanendo tale materia di competenza esclusiva della magistratura ordinaria tramite gli strumenti processuali ivi previsti. Il collegio ha quindi ritenuto che il ricorso presentato non possedesse i requisiti di ammissibilità necessari per essere proseguito nel giudizio amministrativo, configurando un vizio insanabile di carattere processuale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, dichiara il ricorso inammissibile in tutte le sue parti. Con riferimento alle spese di giudizio, il collegio ha deciso di compensarle tra le parti, ritenendo che entrambe avessero comunque sostenuto un ragionevole sforzo processuale. Inoltre, il tribunale ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, conformemente ai canoni della legalità amministrativa. Infine, data la natura della controversia e i dati personali ivi contenuti, incluse informazioni relative allo stato di salute, dispone l'oscuramento integrale delle generalità delle parti e di qualsiasi elemento idoneo a rivelare condizioni di salute, in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali e al GDPR.

Massima

Il giudice amministrativo è incompetente a conoscere di ricorsi per l'ottemperanza di sentenze pronunciate da magistrature ordinarie in materia di diritto del lavoro, permanendo tale competenza in capo esclusivamente alla magistratura ordinaria attraverso i mezzi di impugnazione ad essa propri.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, n. -OMISSIS-, pubblicata il 1° giugno 2017, R.G. -OMISSIS- e confermata dalla Corte d'Appello di Brescia.
sul ricorso numero di registro generale 530 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Barcellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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