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Sentenza n. 202300104/2023

Sentenza n. 202300104/2023

CONTABILITA’ PUBBLICA - DANNI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 - CONTRIBUTO - DINIEGO PARZIALE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300104/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un soggetto ha richiesto all'amministrazione competente il riconoscimento di un contributo per i danni subiti in seguito agli eventi sismici verificatisi il 20 e 29 maggio 2012 nel territorio dell'Emilia Romagna, che costituirono una delle catastrofi naturali più significative degli ultimi decenni in Italia settentrionale. L'amministrazione ha accolto solo parzialmente la richiesta, riconoscendo un contributo inferiore a quello prospettato dal ricorrente o escludendo talune voci di danno dalla copertura assistenziale. Ritenendo illegittimo questo diniego parziale, il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, impugnando il provvedimento amministrativo e richiedendo il pieno riconoscimento del contributo per tutti i danni lamentati, senza limitazioni o riduzioni.

Il quadro normativo

La disciplina relativa al ristoro dei danni da calamità naturali si articola su più livelli normativi, includendo le disposizioni di legge dello Stato in materia di protezione civile e di contabilità pubblica, nonché eventuali decreti legge d'urgenza adottati in occasione dell'evento sismico del 2012 e successivi provvedimenti organizzativi. La normativa applicabile stabilisce criteri specifici per l'individuazione dei soggetti aventi diritto, per la quantificazione dei danni riconoscibili e per la determinazione dei limiti massimi di contribuzione, con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di ristoro con le disponibilità di bilancio pubblico. In questo contesto, l'amministrazione dispone di un margine di discrezionalità nella valutazione dei danni dichiarati, dovendo comunque operare secondo criteri obiettivi e coerenti e motivando adeguatamente le esclusioni o le riduzioni applicate.

La questione giuridica

La controversia verteva su quale fosse la corretta interpretazione e applicazione dei criteri normativi per il riconoscimento dei contributi, in particolare se l'amministrazione avesse legittimamente potuto escludere o ridurre talune componenti di danno sulla base delle norme vigenti ovvero se tali esclusioni rappresentassero un esercizio illegittimo del potere discrezionale. In gioco era la rivendicazione del ricorrente di ottenere il pieno ristoro dei danni dichiarati, contrapposta alla posizione dell'amministrazione di aver operato in conformità ai vincoli normativi e alle risorse disponibili, secondo le modalità previste dalla legge per eventi di tale entità.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha analizzato in dettaglio la documentazione amministrativa e la normativa applicabile, verificando se l'amministrazione avesse operato secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla legge. Il giudice ha accertato che il diniego parziale era stato fondato su una corretta interpretazione delle norme che regolano l'entità e le modalità del contributo, e che l'amministrazione aveva motivato adeguatamente le ragioni per cui talune voci di danno non potevano essere riconosciute o dovevano essere ridotte. Il TAR ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito elementi sufficienti per dimostrare che il provvedimento fosse contrario alla legge o che fossero stati violati criteri di ragionevolezza e proporzionalità, concludendo che l'esercizio del potere discrezionale amministrativo era avvenuto entro i margini consentiti dall'ordinamento.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ha respinto il ricorso, confermando la legittimità del diniego parziale e della determinazione del contributo così come fissata dall'amministrazione. Di conseguenza, il ricorrente rimane vincolato al riconoscimento parziale già effettuato e non ottiene il pieno ristoro richiesto. Il contributo definitivamente riconosciuto rimane quello stabilito dal provvedimento amministrativo originario, senza incrementi né rettifiche dovute all'accoglimento del ricorso.

Massima

L'amministrazione competente in materia di contributi per danni da calamità naturali opera legittimamente quando, sulla base della normativa vigente e secondo criteri obiettivi e coerenti, determina l'entità dei contributi escludendo o riducendo talune voci di danno, purché la motivazione sia espressa e fondata sui vincoli e sui limiti normativi applicabili.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere
Massimo Zampicinini,	Referendario, Estensore
per l'annullamento:
- dell’ordinanza n. -OMISSIS-del -OMISSIS- 2019 del Sindaco del Comune di -OMISSIS-;
nonché la condanna:
- alla corresponsione del contributo nella misura quantificata dal ricorrente nella domanda MUTA n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-2018, codice CUP n. -OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 73 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rolando Pini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, Sindaco del Comune di -OMISSIS-, Regione Lombardia, Regione Lombardia - Presidente -  in Qualità di Commissario Delegato, non costituiti in giudizio;
Commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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