CONCESSIONE DI SERVIZI - SANITÀ - GESTIONE PRESIDIO OSPEDALIERO – AFFIDAMENTO – GARA – INDIZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300814/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società Ospedale di Suzzara S.p.A. ha impugnato tre provvedimenti emessi dalle autorità sanitarie lombarde nel giugno 2023, tutti collegati alla gestione del presidio ospedaliero denominato F.lli Montecchi di Suzzara. Nello specifico, la ricorrente contesta la nota prot. n. 27866 del 6 giugno 2023 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova ha dichiarato conclusa la fase sperimentale di un progetto di riconversione che traeva origine da una deliberazione della Giunta Regionale del 2003. Successivamente, sempre a giugno 2023, lo stesso Direttore Generale ha emanato un decreto di indizione di una procedura di gara aperta telematica per la concessione della gestione del presidio, e infine la Giunta Regionale della Lombardia ha deliberato ulteriori determinazioni sulla conclusione della fase sperimentale, richiamando una comunicazione della società ricorrente che dichiarava di non accettare la proposta di rinnovo della concessione pervenuta dall'ASST. La controversia sottende pertanto una questione relativa ai diritti della società sulla gestione della struttura ospedaliera dopo la chiusura della fase sperimentale e alle modalità attraverso cui l'amministrazione sanitaria ha inteso proseguire la gestione della struttura.
Il quadro normativo
La vicenda si inserisce nel contesto della disciplina relativa alla gestione dei presidi ospedalieri in Lombardia, disciplina che contempla sia la possibilità di fasi sperimentali sia la facoltà delle amministrazioni di ricorrere a procedure di gara per l'affidamento della gestione di strutture sanitarie. Le decisioni in questione trovano fondamento nella programmazione regionale sanitaria, nella fattispecie nella deliberazione della Giunta Regionale n. VII/12748 del 2003 che aveva originariamente approvato il progetto di riconversione del presidio di Suzzara, e successivamente nella deliberazione n. XI/7242 del 28 ottobre 2022 che ha previsto ulteriori determinazioni riguardanti la stessa struttura. Il sistema normativo e amministrativo pertinente riguarda inoltre le regole inerenti alla trasparenza e alla pubblicità dei procedimenti di gara per l'affidamento di servizi pubblici, nonché i principi generali del diritto amministrativo in materia di esercizio dei poteri amministrativi e di legittimità degli atti.
La questione giuridica
Il nodo giuridico della controversia risiede nella valutazione della legittimità della decisione dell'amministrazione di concludere unilateralmente la fase sperimentale del progetto e di indire una procedura di gara per la gestione futura del presidio, anziché proseguire il rapporto concessorio con la società ricorrente. La società ricorrente contestava presumibilmente che la conclusione della fase sperimentale e l'indizione della gara avvenissero in violazione dei propri diritti acquisiti, oppure che non fossero stati rispettati procedimenti amministrativi richiesti, ovvero ancora che la stessa Società avesse diritto al rinnovo della concessione senza sottoposizione a gara. Di conseguenza, il giudice amministrativo doveva valutare se l'amministrazione regionale e sanitaria avessero agito nel rispetto della legge, dei regolamenti e dei principi di correttezza, trasparenza e non arbitrarietà nel compiere le scelte organizzative e procedurali concernenti la riapertura del procedimento di gestione del presidio.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel respingere il ricorso della società Ospedale di Suzzara, ha ritenuto che gli atti impugnati fossero legittimamente adottati dall'amministrazione. Sebbene il testo della sentenza non espliciti nel dettaglio gli argomenti della motivazione, è possibile desumere dalle risultanze fattive e dall'esito che il giudice ha accolto le ragioni dell'ASST di Mantova e della Regione Lombardia nel ritenere che la fase sperimentale potesse essere legittimamente conclusa da parte dell'amministrazione, in forza dei poteri di programmazione e gestione che le appartengono. Il collegio giudicante ha verosimilmente ritenuto altresì che l'indizione della procedura di gara rappresentasse uno strumento idoneo, secondo la normativa vigente, per l'affidamento della gestione del presidio in esito alla conclusione della fase sperimentale. La circostanza che la società ricorrente avesse dichiarato di non accettare il rinnovo della concessione non ha costituito ostacolo al legittimo esercizio dei poteri amministrativi da parte dell'ente regionale e dell'azienda sanitaria.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha respinto il ricorso proposto da Ospedale di Suzzara S.p.A. in toto, dichiarando così legittimi tutti e tre gli atti impugnati: la nota conclusiva della fase sperimentale, il decreto di indizione della gara e la deliberazione della Giunta Regionale. Con effetto pratico immediato, ciò significa che l'amministrazione poteva procedere regolarmente con l'esecuzione della procedura di gara per l'affidamento della gestione del presidio ospedaliero F.lli Montecchi di Suzzara secondo le modalità da essa prescelte. Inoltre, il giudice ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 10.000,00 a favore dell'ASST di Mantova e in € 8.000,00 a favore della Regione Lombardia, oltre agli oneri accessori derivanti dalla soccombenza nel giudizio.
Massima
L'amministrazione sanitaria e regionale possiede il potere di concludere legittimamente una fase sperimentale di gestione di una struttura ospedaliera e di indire una procedura di gara per l'affidamento futuro, senza che la volontà espressa da un precedente gestore di non rinnovare la concessione costituisca vincolo al legittimo esercizio dei poteri organizzativi e dispositivi dell'ente pubblico. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Marilena Di Paolo, Referendario per l'annullamento della nota prot. n. 27866 del 6 giugno 2023 del Direttore Generale di ASST di Mantova, recante "Determinazioni in merito alla conclusione della fase sperimentale del progetto approvato con DGR n. VII/12748 del 16/4/2003 proposto dall'Azienda Ospedaliera "C. POMA" di Mantova – riconversione del presidio ospedaliero di Suzzara: adempimenti conseguenti"; del decreto n. 654 del 21 giugno 2023 del Direttore Generale di ASST di Mantova avente per oggetto "concessione della gestione del presidio ospedaliero F.lli Montecchi di Suzzara in attuazione della D.G.R. Lombardia n. XI/7242 del 28/10/2022 – indizione procedura di gara aperta telematica"; della deliberazione della Giunta Regionale n. XII/513 del 26 giugno 2023 avente ad oggetto "Ulteriori determinazioni in merito alla fase sperimentale del progetto approvato con DGR n. VII/12748 del 16.4.2003 proposto dall'Azienda Ospedaliera 'C. Poma' di Mantova - Riconversione del Presidio Ospedaliero di Suzzara", nella parte in cui viene "richiamata la nota del 5.6.2023 della Società Ospedale di Suzzara SpA che ha dichiarato alla ASST Mantova di non accettare la proposta pervenuta dalla ASST Mantova in merito al rinnovo della concessione del Presidio Ospedaliero"; e di ogni altro atto connesso, presupposto, consequenziale, anche non conosciuto; sul ricorso numero di registro generale 547 del 2023, proposto da Ospedale di Suzzara S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti e Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Annalisa Pulica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Catia Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Diana Della Vedova in Brescia, via Lombroso 36; Fondazione Presidio Ospedaliero F.lli Montecchi di Suzzara, non costituita in giudizio. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova e della Regione Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 10.000,00 (diecimila) in favore dell'A.S.S.T. di Mantova e in € 8.000,00 (ottomila) in favore della Regione Lombardia, oltre oneri accessori. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati: Angelo Gabbricci, Presidente; Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore; Marilena Di Paolo, Referendario. Esito: RESPINGE. Tribunale: TAR LOMBARDIA - BRESCIA. Sezione: SEZIONE PRIMA. Data sentenza: 25 ottobre 2023.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Marilena Di Paolo, Referendario per l'annullamento - della nota prot. n. 27866 del 6 giugno 2023 del Direttore Generale di ASST di Mantova, recante “Determinazioni in merito alla conclusione della fase sperimentale del progetto approvato con DGR n. VII/12748 del 16/4/2003 proposto dall''Azienda Ospedaliera “C. POMA” di Mantova – riconversione del presidio ospedaliero di Suzzara: adempimenti conseguenti”; - del decreto n. 654 del 21 giugno 2023 del Direttore Generale di ASST di Mantova avente per oggetto “concessione della gestione del presidio ospedaliero F.lli Montecchi di Suzzara in attuazione della D.G.R. Lombardia n. XI/7242 del 28/10/2022 – indizione procedura di gara aperta telematica”; -della deliberazione della Giunta Regionale n. XII/513 del 26 giugno 2023 avente ad oggetto “Ulteriori determinazioni in merito alla fase sperimentale del progetto approvato con DGR n. VII/12748 del 16.4.2003 proposto dall''Azienda Ospedaliera ‘C. Poma'' di Mantova - Riconversione del Presidio Ospedaliero di Suzzara”, nella parte in cui viene “richiamata la nota del 5.6.2023 della Società Ospedale di Suzzara SpA che ha dichiarato alla ASST Mantova di non accettare la proposta pervenuta dalla ASST Mantova in merito al rinnovo della concessione del Presidio Ospedaliero”; - e di ogni altro atto connesso, presupposto, consequenziale, anche non conosciuto; sul ricorso numero di registro generale 547 del 2023, proposto da Ospedale di Suzzara S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti e Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Annalisa Pulica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Catia Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Diana Della Vedova in Brescia, via Lombroso 36; Fondazione Presidio Ospedaliero F.lli Montecchi di Suzzara, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova e della Regione Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 10.000,00 (diecimila) in favore dell’A.S.S.T. di Mantova e in € 8.000,00 (ottomila) in favore della Regione Lombardia, oltre oneri accessori. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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