Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMAInammissibile

Sentenza n. 202300179/2023

Comune E Provincia - Comune - Uffici E Posizioni Dirigenziali - Riorganizzazione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente, presumibilmente un dirigente o operatore appartenente agli uffici di un Comune della provincia di Brescia, ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia un provvedimento relativo alla riorganizzazione degli uffici e delle posizioni dirigenziali dell'ente locale. La riorganizzazione aveva comportato modifiche significative nell'assetto strutturale dell'amministrazione comunale, riguardante specificamente la ridefinizione delle posizioni dirigenziali e l'allocazione delle funzioni amministrative. Il ricorrente contestava tale riorganizzazione assumendo che lesionasse interessi o diritti propri, probabilmente in materia di stabilità della posizione ricoperta, di incompatibilità sopravvenuta dell'incarico o di conseguenze economico-retributive derivanti dal nuovo assetto organizzativo. Tuttavia, nel corso del procedimento giudiziale, prima che il tribunale amministrativo potesse pronunciarsi nel merito, si è verificato un evento che ha reso privo di efficacia pratica il ricorso stesso.

Il quadro normativo

La materia della riorganizzazione degli uffici comunali è disciplinata dal Decreto legislativo numero 267 del 2000, noto come Testo unico degli enti locali, che attribuisce ai Comuni il potere e il dovere di organizzare i propri uffici secondo i principi di efficienza, efficacia e economicità. La legge italiana riconosce alle amministrazioni pubbliche locali ampia discrezionalità nella strutturazione interna degli uffici, pur dovendo operare nel rispetto dei diritti soggettivi del personale e dei principi costituzionali di imparzialità e correttezza amministrativa. Nel contesto dei ricorsi amministrativi, la procedura dinanzi al TAR è regolata dal Codice del processo amministrativo, che prevede il potere di dichiarare improcedibile un ricorso quando venga a mancare l'interesse ad agire della parte ricorrente durante il corso del procedimento giudiziale.

La questione giuridica

Il profilo giuridico centrale della controversia riguardava la legittimità della riorganizzazione degli uffici e delle posizioni dirigenziali decisa dall'amministrazione comunale, con riferimento ai riflessi sui diritti e sulle posizioni del ricorrente. La questione verteva su come conciliare l'esercizio della discrezionalità amministrativa comunale con la tutela dei diritti acquisiti e degli interessi legittimi del personale dipendente. Tuttavia, il fatto che il ricorso sia stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse significa che, anteriormente alla decisione nel merito, la situazione di fatto è mutata in modo tale da eliminare il vantaggio che il ricorrente avrebbe potuto ottenere da una pronuncia giudiziale favorevole.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha ritenuto che, benché il ricorso fosse stato correttamente proposto in momento in cui sussistevano gli elementi per una decisione nel merito, durante il decorso del procedimento giudiziale si era prodotto un evento successivo che aveva reso la controversia priva di utilità pratica. Tale evento potrebbe riferirsi a varie circostanze: la soppressione definitiva della posizione dirigenziale contestata, il pensionamento del ricorrente, la raggiunti di una soluzione concordata tra le parti, ovvero altre modifiche organizzative che avevano eliminato il pregiudizio lamentato. Il giudice amministrativo, secondo una consolidata giurisprudenza, ha il dovere di verificare la persistenza dell'interesse ad agire nel corso del procedimento e di dichiarare l'improcedibilità quando tale interesse venga meno, al fine di evitare il pronunciamento di sentenze prive di effetto pratico e di economia processuale. La declaratoria di improcedibilità rappresenta dunque un'applicazione del principio secondo il quale la giustizia amministrativa deve operare per risolvere controversie concrete e non per emettere pronunce astratte.

La decisione

Il TAR Lombardia, sezione prima, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire. La sentenza ha quindi estinto il procedimento senza pronunciarsi nel merito della contestazione sulla legittimità della riorganizzazione. Tale provvedimento comporta che il ricorrente non ottiene alcuna tutela giudiziale specifica, poiché la pronuncia non accoglie né rigetta le sue doglianze bensì constata l'impossibilità sopravvenuta di fornirgli una tutela utile. Conseguentemente, il ricorrente rimane con il suo interesse leso dal provvedimento di riorganizzazione senza possibilità di impugnazione efficace dinanzi ai giudici amministrativi.

Massima

Quando nel corso di un procedimento giudiziale amministrativo venga a mancare l'interesse ad agire della parte ricorrente a causa di mutamenti intervenuti nella situazione di fatto, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso al fine di garantire l'economia processuale e la concretezza della tutela giurisdizionale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 13 febbraio 2020, avente ad oggetto «Riorganizzazione del Comune di Seriate. Approvazione», nella parte in cui dispone l’accorpamento del servizio “Lavori Pubblici e Manutenzioni” al Settore 1;
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 5 marzo 2020, avente ad oggetto «Gestione del “Sistema Informativo Territoriale”: assegnazione al settore 1 servizio "Edilizia e urbanistica”».
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo dei diritti del ricorrente, ivi compresi, per quanto occorrer possa:
- il decreto n. 4 del 9 marzo 2020 avente a oggetto «modifica dell’incarico dirigenziale del settore 3 all’Ing. Walter Imperatore»;
- in parte qua la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 9 aprile 2020, avente a oggetto «Individuazione delle aree e pesatura delle Posizioni Organizzative conseguenti alla riorganizzazione dell'ente»;
- in parte qua la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 9 aprile 2020, avente a oggetto «Approvazione pesatura delle posizioni dirigenziali per l’anno 2020»;
- per quanto occorrer possa, in parte qua, la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 1° maggio 2020, avente a oggetto «Approvazione dell'elenco dei procedimenti amministrativi con indicazione del termine di conclusione».
sul ricorso numero di registro generale 346 del 2020, proposto da
Walter Imperatore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Brambilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Bergamo, via G. Verdi, 3;
Comune di Seriate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Violetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Monica Vavassori, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Seriate;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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