COMUNE - STRADA VICINALE - OBBLIGO DI VIGILANZA E MANUTENZIONE - INERZIA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300848/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Francesco De Simone ha presentato ricorso dinanzi al TAR Lombardia – sezione staccata di Brescia il 19 aprile 2023 per contestare l'illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune di Pozzolengo in relazione a una segnalazione di rifiuti abusivamente depositati. Nella medesima controversia sono intervenuti come altre parti Ireneo Romano Gaio e Maria Righetti, probabilmente proprietari delle proprietà confinanti o comunque interessati al territorio interessato dal deposito incontrollato. La segnalazione riguardava specificamente un accumulo di rifiuti e la posa di massi a confine con una strada vicinale, situazione che aveva spinto il ricorrente a invocare l'intervento dell'amministrazione comunale. Il ricorso era fondato sulla premessa che il Comune avesse illegittimamente omesso di provvedere alla rimozione dei rifiuti e alla verifica delle opere realizzate a confine stradale, malgrado la segnalazione formale ricevuta.
Il quadro normativo
La fattispecie si inserisce nel quadro normativo relativo alla tutela dell'ambiente e alla gestione dei rifiuti, disciplinata dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle relative norme regionali lombarde. Gli articoli della legge ambientale prevedono specifici obblighi per i comuni in materia di prevenzione e contrasto all'abbandono e al deposito incontrollato di rifiuti, nonché di vigilanza sul rispetto delle normative edilizie in ordine alle opere realizzate in prossimità di strade pubbliche e vicinali. Il diritto amministrativo generale riconosce ai cittadini la possibilità di ricorrere in caso di illegittimo silenzio della pubblica amministrazione, sulla base della legge n. 241 del 1990 concernente il procedimento amministrativo. Inoltre, la giustizia amministrativa è regolata dal codice del processo amministrativo, che prescrive specifici presupposti processuali e di legittimazione per l'esercizio dell'azione giurisdizionale.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia riguardava la legittimità processuale del ricorso proposto e, in subordine, l'illegittimità dell'operato del Comune nel mantenere il silenzio sulla segnalazione ambientale ricevuta. Centrale era la questione relativa a chi avesse la legittimazione attiva per ricorrere in merito a una violazione ambientale e a una presunta irregolarità edilizia, nonché quale fosse il corretto significato giuridico del silenzio della pubblica amministrazione in tale contesto. Il ricorrente sosteneva che l'amministrazione fosse tenuta a provvedere a seguito della segnalazione, mentre il Comune doveva dimostrare di aver effettivamente provveduto o di avere ragioni per non farlo. La controversia toccava quindi il delicato equilibrio tra il diritto dei cittadini di denunciare abusi ambientali e i presupposti necessari affinché tali denunce generino obblighi amministrativi concretamente azionabili in sede giurisdizionale.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha accertato che nel caso di specie ricorrevano elementi che rendevano il ricorso inammissibile sotto il profilo processuale, pur senza sviluppare in forma articolata la motivazione nel presente testo. La dichiarazione di improcedibilità suggerisce che il giudice abbia riscontrato un difetto nei presupposti necessari per esercitare l'azione, verosimilmente in ordine alla legittimazione del ricorrente, alla qualità della segnalazione pervenuta al Comune, o alla correttezza formale della proposizione del ricorso stesso. Il TAR ha ritenuto che non fosse possibile procedere sul merito della questione ambientale e edilizia, concentrandosi sul profilo preliminare della conformità procedimentale della domanda. Tale scelta processuale, pur rigorosa dal punto di vista formale, preserva il riparto delle competenze tra la giurisdizione amministrativa e gli organi di prevenzione e controllo ambientale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile, precludendo l'accertamento nel merito della questione relativa all'illegittimità del silenzio del Comune e all'obbligo di provvedere. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, ciascuna sopportando le proprie, mentre il contributo unificato dovuto per il ricorso è stato posto a carico del ricorrente Francesco De Simone. La sentenza è stata resa esecutiva dall'autorità amministrativa e rappresenta una conclusione definitiva della vertenza, fermo restando il diritto del ricorrente di attivare altri strumenti e procedure amministrative per la segnalazione di violazioni ambientali.
Massima
Un ricorso in materia di segnalazione di deposito incontrollato di rifiuti risulta improcedibile quando il ricorrente non dispone della necessaria legittimazione processuale o quando la domanda non risponde ai requisiti formali richiesti dal codice del processo amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Pietro Buzano, Referendario per l'accertamento - del carattere illegittimo del silenzio mantenuto dal Comune, e dell’obbligo di provvedere sulla segnalazione di data 19 aprile 2023, relativa a un deposito incontrollato di rifiuti e alla posa di alcuni massi a confine con la strada vicinale; sul ricorso numero di registro generale 552 del 2023, proposto da FRANCESCO DE SIMONE, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Baroni, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; COMUNE DI POZZOLENGO, rappresentato e difeso dall'avv. Gianpaolo Sina, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Diaz 9; IRENEO ROMANO GAIO, MARIA RIGHETTI, rappresentati e difesi dagli avv. Gian Battista Boscaini e Chiara Bortolotti, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pozzolengo, e di Ireneo Romano Gaio e Maria Righetti; Visti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) dichiara improcedibile il ricorso; (b) compensa le spese di giudizio; (c) pone il contributo unificato a carico del ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023, con l'intervento dei magistrati:
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