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Sentenza n. 202300845/2023

Sentenza n. 202300845/2023

COMUNE - STRADA VICINALE - OBBLIGO DI VIGILANZA E MANUTENZIONE - INERZIA

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300845/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Francesco De Simone ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (sezione staccata di Brescia) per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune di Pozzolengo e contestualmente per imporre al Comune l'obbligo di concludere un procedimento amministrativo avviato con le note protocollari numero 4383 e 4384 in data 23 maggio 2022. La controversia riguardava dunque un procedimento amministrativo il cui corso appariva essersi interrotto o prolungato eccessivamente, determinando un silenzio amministrativo che il ricorrente lamentava come illegittimo. Erano coinvolti nel procedimento anche Anna Maria Dal Cero, Gian Franco Dal Cero, Igino Dal Cero e l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Verona, sebbene questi ultimi non si costituissero in giudizio per difendersi.

Il quadro normativo

La sentenza si inscrive nel contesto della disciplina del silenzio amministrativo, regolato dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni, che fissa termini entro i quali le amministrazioni pubbliche devono concludere i procedimenti amministrativi. In particolare, la normativa prevede che il silenzio mantenuto oltre i termini legali integra una forma di rifiuto implicito o, a seconda dei casi e della natura della decisione attesa, può costituire accoglimento tacito della richiesta. Il ricorso amministrativo per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio è lo strumento procedurale attraverso il quale i cittadini e gli interessati possono chiedere al giudice amministrativo di verificare se l'inerzia amministrativa sia effettivamente illegittima e di imporre all'amministrazione di provvedere. La questione della legittimità del silenzio comporta l'esame della sussistenza dei presupposti e delle condizioni che permettono di qualificare il silenzio stesso come illegittimo.

La questione giuridica

La questione giuridica al centro della controversia era se il silenzio mantenuto dal Comune di Pozzolengo rispetto al procedimento iniziato nel maggio 2022 fosse effettivamente illegittimo secondo la normativa amministrativa in vigore, e quindi se sussistessero i presupposti per ordinare al Comune di concludere il procedimento entro un termine perentorio. Da una parte, il ricorrente sosteneva che l'amministrazione comunale avesse violato i termini di conclusione del procedimento e che pertanto il suo silenzio configurasse un comportamento amministrativo illegittimo. Dall'altra, il Comune evidentemente contestava questa ricostruzione, sia respingendo che il silenzio fosse illegittimo, sia ritenendo che comunque mancassero i presupposti per l'accoglimento della domanda ricorrente.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza sia esposta solo nel suo dispositivo, è possibile inferire che il Tribunale Amministrativo Regionale ha condotto una valutazione attenta dei termini procedurali e della situazione processuale al momento del ricorso. Il collegio giudicante, composto da Bernardo Massari come presidente e da Mauro Pedron quale estensore insieme al referendario Pietro Buzano, ha esaminato la documentazione allegata al ricorso e le argomentazioni delle parti nel corso dell'udienza del 4 ottobre 2023. Sulla base di questo esame, il TAR ha ritenuto che gli elementi addotti dal ricorrente non fossero sufficienti a provare l'illegittimità del silenzio, oppure che il procedimento non fosse ancora scaduto in termini tali da integrare un silenzio amministrativo configurabile come illegittimo. La decisione di respingere il ricorso comporta che il TAR non ha riscontrato la violazione dei termini di conclusione del procedimento lamentata, o ha ritenuto comunque giustificata la pendenza del procedimento stesso.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella sua sezione staccata di Brescia, ha definitivamente respinto il ricorso proposto da Francesco De Simone. Con la medesima pronuncia, ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio, il che significa che le spese sostenute da entrambe le parti nel procedimento restano a carico rispettivo senza che una parte debba versare all'altra alcun importo. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023 ed è stata ordinata che fosse eseguita dall'autorità amministrativa competente.

Massima

L'illegittimità del silenzio amministrativo non può essere affermata se non sussistono i presupposti previsti dalla normativa applicabile al procedimento e se l'amministrazione non abbia ecceduto i termini legali di conclusione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Pietro Buzano,	Referendario
per l'accertamento
-	del carattere illegittimo del silenzio mantenuto dal Comune, e dell’obbligo del Comune di concludere il procedimento avviato con le note prot. n. 4383 e 4384 di data 23 maggio 2022 entro un termine perentorio;
sul ricorso numero di registro generale 477 del 2023, proposto da
FRANCESCO DE SIMONE, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Baroni, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
COMUNE DI POZZOLENGO, rappresentato e difeso dall'avv. Gianpaolo Sina, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Diaz 9;
ANNA MARIA DAL CERO, GIAN FRANCO DAL CERO, IGINO DAL CERO, ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI VERONA, non costituitisi in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzolengo;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a)	respinge il ricorso;
(b)	compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023, con l'intervento dei magistrati:

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