COMUNE - STRADA VICINALE - OBBLIGO DI VIGILANZA E MANUTENZIONE - INERZIA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300844/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Francesco De Simone ha presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, contro il Comune di Pozzolengo al fine di ottenere l'accertamento del carattere illegittimo del silenzio amministrativo mantenuto dall'amministrazione comunale. Il procedimento amministrativo in questione era stato avviato con una nota protocollata il 27 maggio 2022 con numero di protocollo 4507, mediante la quale il ricorrente aveva sottoposto una richiesta al Comune. Di fronte al mancato completamento del procedimento e all'assenza di una risposta formale entro i termini dovuti, De Simone ha deciso di ricorrere alla sede giurisdizionale chiedendo non soltanto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio mantenuto dall'ente pubblico, ma anche l'imposizione al Comune di un termine perentorio entro il quale provvedere alla conclusione del procedimento amministrativo. Il ricorso è stato iscritto al registro generale del TAR con il numero 468 del 2023 ed è stato discusso in camera di consiglio il 4 ottobre 2023. Il Comune di Pozzolengo ha comparso in giudizio costituendosi attraverso il suo legale, mentre Andrea Conti, indicato come terzo, non si è costituito nel procedimento giurisdizionale.
Il quadro normativo
La questione sottoposta al TAR si inserisce nel contesto della disciplina del silenzio amministrativo e dei procedimenti amministrativi ex lege, elementi centrali nel diritto amministrativo italiano. Il silenzio dell'amministrazione pubblica è regolato dalla legge numero 241 del 1990, la legge sul procedimento amministrativo, che prevede termini entro i quali la pubblica amministrazione deve concludere i procedimenti e stabilisce conseguenze giuridiche del mancato rispetto di tali termini. Quando il termine per concludere il procedimento scade senza che l'amministrazione abbia emanato un provvedimento, si configura un vizio formale e sostanziale dell'azione amministrativa che può dar luogo a ricorso giurisdizionale. Il ricorrente aveva fondato il suo ricorso sulla presunta violazione di questi obblighi di legge, invocando i principi di legalità amministrativa e di effettività della tutela dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione.
La questione giuridica
Il punto di diritto sotteso alla controversia riguardava la legittimità della persistenza di un silenzio amministrativo oltre i termini previsti dalla legge nel corso di un procedimento amministrativo promosso da un cittadino nei confronti di un ente locale. La questione investiva la problematica della ricevibilità del ricorso in caso di mutamento della situazione giuridica o fattuale verificatosi tra il momento della presentazione della domanda di accesso alla tutela giurisdizionale e la discussione della causa dinanzi al giudice amministrativo. Inoltre, era rilevante stabilire se il ricorrente avesse mantenuto un interesse idoneo e attuale alla pronuncia della sentenza richiesta, elemento essenziale per la configurabilità della controversia amministrativa come materia deferibile al giudice.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa, è deducibile dal dispositivo che il collegio giudicante ha ritenuto che il ricorso non potesse essere accolto per motivi di natura processuale e non sostanziale. La dichiarazione di improcedibilità è lo strumento attraverso il quale il giudice amministrativo evidenzia che, anche a prescindere dall'esito nel merito, il ricorso non poteva essere deciso perché erano venuti meno i presupposti della sua ammissibilità. Ciò potrebbe significare che, nel lasso di tempo intercorso fra la proposizione del ricorso e la discussione della causa, il Comune di Pozzolengo potrebbe aver concluso il procedimento amministrativo oggetto della contesa, oppure che la situazione giuridica o fattuale sia mutata in modo tale da rendere non più attuali e pertinenti le domande formulate. In tale scenario, il ricorso avrebbe perso la sua funzione di tutela effettiva del diritto del ricorrente, poiché l'amministrazione comunale potrebbe aver già provveduto a emanare il provvedimento richiesto o a dare altrimenti conclusione al procedimento amministrativo iniziato.
La decisione
Il TAR della Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile, il che significa che il merito della controversia non è stato esaminato perché erano venuti meno i presupposti processuali necessari per la sua ammissione. Con la medesima sentenza, il collegio ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio, imponendo al ricorrente il pagamento del contributo unificato. L'ordine di esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa non comporta l'imposizione di alcun obbligo positivo al Comune di Pozzolengo, bensì rappresenta un mero comando formale di ottemperanza al provvedimento giurisdizionale. La sentenza è stata pronunciata definitivamente in data 4 ottobre 2023 nella camera di consiglio e costituisce atto giurisdizionale vincolante per le parti.
Massima
Qualora nel corso del giudizio amministrativo venga meno l'interesse del ricorrente alla tutela richiesta a causa del mutamento della situazione giuridica o fattuale, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile senza che sia necessario decidere nel merito la controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Pietro Buzano, Referendario per l'accertamento - del carattere illegittimo del silenzio mantenuto dal Comune e dell’obbligo del Comune di concludere entro un termine perentorio il procedimento avviato con nota prot. n. 4507 di data 27 maggio 2022; sul ricorso numero di registro generale 468 del 2023, proposto da FRANCESCO DE SIMONE, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Baroni, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; COMUNE DI POZZOLENGO, rappresentato e difeso dall'avv. Gianpaolo Sina, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Diaz 9; ANDREA CONTI, non costituitosi in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzolengo; Visti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) dichiara improcedibile il ricorso; (b) compensa le spese di giudizio; (c) pone il contributo unificato a carico del ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023, con l'intervento dei magistrati:
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