Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMAAccolto

Sentenza n. 202300662/2023

Comune - Cimiteri - Estumulazione E Trasferimento Salme - Illegittimità

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Maianti Santina e Maianti Dalmazio hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro l'atto del Sindaco del Comune di Sesto ed Uniti datato 24 gennaio 2020 con cui era stato consentito l'estumulazione e il trasferimento delle salme di Santo Rossi e Annunciata detta Rosa Gaimarri. L'estumulazione era stata richiesta dalla signora Maria Pia Bissolotti, per la quale l'Ufficio di Polizia mortuaria del Comune aveva già rilasciato due autorizzazioni specifiche in data 11 marzo 2019. I ricorrenti contestavano questi provvedimenti sostenendo violazioni procedurali e sostanziali circa la gestione delle salme presso il cimitero comunale, diritto particolarmente delicato che coinvolge la dignità della persona e i diritti familiari dei congiunti.

Il quadro normativo

Le materie relative alla gestione dei cimiteri e alle estumulazioni di salme sono disciplinate dalla legislazione nazionale in materia cimiteriale, dai regolamenti comunali e dagli articoli della Costituzione che tutelano il diritto alla dignità della persona, ai diritti della personalità e al pieno sviluppo della personalità umana. In particolare, ogni comune adotta propri regolamenti cimiteriali che disciplinano i procedimenti per l'estumulazione e il trasferimento delle salme, prevedendo specifici diritti di partecipazione per i congiunti del defunto e vincoli procedurali rigorosi. Le autorizzazioni della Polizia mortuaria e gli atti del Sindaco devono rispettare scrupolosamente le forme e i presupposti legali previsti dai regolamenti municipali e dalle leggi speciali che regolano il settore cimiteriale.

La questione giuridica

Il punto controverso consisteva nel verificare se l'atto del Sindaco e le autorizzazioni dell'Ufficio di Polizia mortuaria per l'estumulazione e il trasferimento delle salme fossero stati adottati in conformità alle procedure prescritte e se i ricorrenti avessero avuto adeguata opportunità di partecipazione al procedimento, come loro diritto quando coinvolti nella qualità di congiunti dei defunti. Era inoltre questione di diritto se la carenza di interesse sopravvenuta durante il giudizio potesse determinare l'improcedibilità del ricorso nonostante la sussistenza di vizi nei provvedimenti impugnati. La questione toccava quindi l'equilibrio tra la tutela dei diritti procedurali nel settore cimiteriale e l'efficacia dei ricorsi anche quando le circostanze di fatto abbiano subito mutamenti nel corso del processo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il ricorso introduttivo fosse diventato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la situazione di fatto si era modificata durante il giudizio. Tuttavia, il collegio ha ritenuto che i motivi aggiunti depositati successivamente dai ricorrenti evidenziassero vizi sostanziali e procedurali nei provvedimenti impugnati che ne determinavano l'illegittimità. Il giudice ha quindi accolto i motivi aggiunti ritenendo che le autorizzazioni della Polizia mortuaria e l'atto del Sindaco fossero stati viziati da profili di illegittimità tali da giustificarne l'annullamento nonostante la sopravvenuta improcedibilità del ricorso introduttivo. La decisione di annullare i provvedimenti è stata accompagnata dalla condanna del Comune e della controparte a rimborsare le spese di lite, evidenziando una responsabilità anche nei confronti della parte privata che aveva promosso l'estumulazione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per carenza di interesse sopravvenuta, ma contemporaneamente ha accolto integralmente i motivi aggiunti annullando le autorizzazioni della Polizia mortuaria datate 11 marzo 2019 e l'atto del Sindaco del 24 gennaio 2020 relativi all'estumulazione e al trasferimento delle salme. Ha inoltre condannato il Comune di Sesto ed Uniti e la signora Maria Pia Bissolotti in solidarietà passiva a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in duemila euro oltre gli oneri accessori, nonché a rimborsare il contributo unificato versato per la proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti. Ha ordinato infine che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, vincolando il Comune all'ottemperanza della decisione.

Massima

L'estumulazione e il trasferimento di salme dal cimitero comunale costituiscono procedimenti di rilievo amministrativo che devono rispettare pienamente i diritti procedurali di partecipazione dei congiunti del defunto, e la carenza di interesse sopravvenuta non preclude l'annullamento dei provvedimenti quando questi siano affetti da vizi sostanziali di legittimità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Alessandro Fede,	Referendario
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'atto del Sindaco del Comune intimato in data 24 gennaio 2020 – cfr. doc. 2, e degli eventuali atti, ignoti ai ricorrenti, anche impliciti, con i quali il Comune intimato ha assentito l'estumulazione e il trasferimento delle salme dei sig.ri Santo Rossi e Annunciata (detta Rosa) Gaimarri;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti, o, comunque, connessi o collegati.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 9/1/2023:
- dell'autorizzazione dell'Ufficio di Polizia mortuaria del Comune resistente datata 11 marzo 2019, che assente la estumulazione dei resti dei sig.ri Santo Rossi e Annunciata Gaimarri su richiesta della controinteressata – cfr. doc. 4 del Comune resistente;
- dell'autorizzazione dell'Ufficio di Polizia mortuaria del Comune resistente datata 11 marzo 2019, che assente il trasferimento dei resti dei sig.ri Santo Rossi e Annunciata Gaimarri su richiesta della controinteressata – cfr. doc. 5 del Comune resistente;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti, o, comunque, connessi o collegati, non escluso l'atto del Sindaco del Comune intimato in data 24 gennaio 2020 – cfr. ns. doc. 2.
sul ricorso numero di registro generale 247 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Maianti Santina e Maianti Dalmazio, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Manfredi e Carla Canonico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Danilo Biancospino in Brescia, via Zara n. 9;
Comune di Sesto ed Uniti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione n. 37;
Bissolotti Maria Pia, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sesto ed Uniti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti:
a) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse;
b) accoglie i motivi aggiunti e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, nei sensi e per gli effetti precisati in motivazione;
c) condanna il Comune di Sesto ed Uniti e la signora Maria Pia Bissolotti a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila) oltre oneri accessori a carico di ciascuna parte soccombente, nonché a rimborsare alla parte ricorrente il contributo unificato complessivamente corrisposto per la proposizione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, con vincolo di solidarietà passiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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