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Sentenza n. 202300257/2023

Sentenza n. 202300257/2023

COMUNE - CROLLO EDIFICIO – ORDINANZA COMUNALE - INAGIBILITÀ MESSA IN SICUREZZA E SGOMBERO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300257/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia riguarda due cittadini, Ombretta Crotti ed Eriberto Ferrari, che hanno impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia un'ordinanza emessa dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Quingentole, in provincia di Mantova, in data 5 dicembre 2019, della quale avevano avuto comunicazione il 4 marzo 2020. Nel procedimento risultano coinvolte anche due società, Scotuzzi Agriservizi S.p.A. e Gruppo Alimenta S.r.l. in Liquidazione, che non si sono costituite in giudizio. Il ricorso è stato depositato presso il TAR nel 2020, registrato con il numero 310, e trattato dalla Sezione Prima della sede staccata di Brescia, che ha deciso in camera di consiglio il 22 febbraio 2023. Dalla struttura del procedimento e dalle parti coinvolte emerge che la controversia riguarda un provvedimento amministrativo tecnico emanato dall'ente locale che ha inciso sulla posizione giuridica dei ricorrenti.

Il quadro normativo

La sentenza si inserisce nell'ambito del diritto amministrativo italiano, disciplinato dal codice del processo amministrativo e dai principi generali dell'azione amministrativa contenuti nella legge 241 del 1990 in tema di procedimento amministrativo. Il TAR esercita la sua competenza in materia di ricorsi contro gli atti della pubblica amministrazione e ha il potere di annullare i provvedimenti amministrativi illegittimi, sia nel merito che per vizi procedurali. In particolare, l'ordinanza impugnata rientra nella categoria dei provvedimenti singolari emanati dagli uffici tecnici comunali, soggetti alle regole sulla motivazione, sulla congruità rispetto alle norme di settore applicabile e al principio di legalità. La Sezione Prima del TAR di Brescia applica i criteri standard di sindacato sulla legittimità degli atti amministrativi, includendo eventuali violazioni di legge, eccesso di potere e violazione di procedura.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità dell'ordinanza tecnica emessa dal Comune di Quingentole nella sua qualità di organo responsabile della supervisione tecnica e amministrativa. I ricorrenti hanno contestato il provvedimento sollevando vizi che il giudice amministrativo ha ritenuto fondati, sebbene la motivazione estesa non sia riportata nel presente testo. L'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza con conseguente condanna al pagamento delle spese indicano che il provvedimento presentava profili di illegittimità, sia che fossero legati a violazioni procedurali, carenza di motivazione, eccesso di potere o contrasto con norme di legge. La questione richiedeva una valutazione tecnica e giuridica della compatibilità dell'ordinanza con l'ordinamento amministrativo e con i diritti dei ricorrenti.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella persona dei magistrati Angelo Gabbricci (Presidente), Alessandra Tagliasacchi (Consigliere Estensore) e Luca Pavia (Referendario), ha ritenuto il ricorso fondato e ha accolto le istanze dei ricorrenti. L'accoglimento del ricorso comporta logicamente la determinazione che l'ordinanza impugnata fosse affetta da un vizio di illegittimità tale da richiedere l'annullamento. La sentenza non solo annulla l'ordinanza principale, ma estende l'annullamento a tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi e collegati, garantendo una risarcimento giurisdizionale completo e coerente. Il giudice ha inoltre deciso, nella sua discrezionalità, di condannare il Comune al pagamento integrale delle spese di giudizio, fissandone l'importo in 2.500 euro più accessori di lite, riconoscendo ai ricorrenti il diritto al rimborso del contributo unificato versato. Tale pronunciamento rivela una valutazione complessiva della fondatezza della contestazione e della cattiva fondatezza della posizione amministrativa.

La decisione

Il TAR accoglie completamente il ricorso e annulla l'ordinanza n. 45/2019 del 5 dicembre 2019 nella sua interezza, insieme a tutti gli atti amministrativi a essa collegati o derivanti. Il Comune di Quingentole è condannato al pagamento delle spese di giudizio nella somma di 2.500 euro, oltre agli accessori di lite come determinati dalla procedura amministrativa. Inoltre, il Comune deve procedere al rimborso del contributo unificato effettivamente versato dai ricorrenti, conforme alle disposizioni dell'articolo 13, comma 6 bis.1 del D.P.R. 115/2002. La sentenza è dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa competente, il che significa che il Comune deve darvi corso nel più breve tempo possibile.

Massima

Quando il Tribunale Amministrativo regionale accoglie un ricorso avverso un provvedimento amministrativo, ne consegue l'obbligo dell'amministrazione di rimborsare al ricorrente le spese di giudizio sostenute e il contributo unificato versato, oltre all'annullamento di tutti gli atti collegati al provvedimento principale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l’annullamento
- dell’ordinanza del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Quingentole (MN) n. 45/2019, di data 5.12.2019, comunicata ai ricorrenti in data 4.03.2019;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti, o, comunque, connessi o collegati.
sul ricorso numero di registro generale 310 del 2020, proposto da
Crotti Ombretta e Ferrari Eriberto, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Manfredi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Danilo Biancospino, in Brescia, via Diaz n. 30/7;
Comune di Quingentole, non costituito in giudizio;
Comune di Quingentole -  Responsabile del Servizio Tecnico, non costituito in giudizio;
Scotuzzi Agriservizi S.p.A., non costituita in giudizio;
Gruppo Alimenta S.r.l. in Liquidazione, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Quingentole a rifondere ai signori Ombretta Crotti ed Eriberto Ferrari le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 2.500,00, oltre ad accessori di lite.
Al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 6 bis.1, D.P.R. n. 115/2002, il Comune di Quingentole provvederà altresì a rimborsare ai signori Ombretta Crotti ed Eriberto Ferrari il contributo unificato effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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