Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMAAccolto

Sentenza n. 202300257/2023

Comune - Crollo Edificio – Ordinanza Comunale - Inagibilità Messa In Sicurezza E Sgombero

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l’annullamento
- dell’ordinanza del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Quingentole (MN) n. 45/2019, di data 5.12.2019, comunicata ai ricorrenti in data 4.03.2019;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti, o, comunque, connessi o collegati.
sul ricorso numero di registro generale 310 del 2020, proposto da
Crotti Ombretta e Ferrari Eriberto, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Manfredi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Danilo Biancospino, in Brescia, via Diaz n. 30/7;
Comune di Quingentole, non costituito in giudizio;
Comune di Quingentole -  Responsabile del Servizio Tecnico, non costituito in giudizio;
Scotuzzi Agriservizi S.p.A., non costituita in giudizio;
Gruppo Alimenta S.r.l. in Liquidazione, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Quingentole a rifondere ai signori Ombretta Crotti ed Eriberto Ferrari le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 2.500,00, oltre ad accessori di lite.
Al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 6 bis.1, D.P.R. n. 115/2002, il Comune di Quingentole provvederà altresì a rimborsare ai signori Ombretta Crotti ed Eriberto Ferrari il contributo unificato effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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